Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017 del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 di revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative, viene stabilito che sono riconosciuti incubatori certificati di start‐up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano, residenti in Italia, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente nel sostegno alla nascita e allo sviluppo di startup innovative e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l’offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza.
Ai fini del riconoscimento, il decreto MiSE del 22 dicembre 2016 specifica che l’incubatore di startup innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della tabella B allegate al decreto stesso.
Raggiunti i suddetti requisiti, i soggetti che rientrano nel nuovo novero degli incubatori certificati di startup innovative possono iscriversi nella sezione speciale del Registro Imprese, istituita dalle Camere di commercio, presentando alla Camera di commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l’utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società.
Infine, per consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge l‘incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Qualora dal controllo emerga l’insussistenza dei requisiti dichiarati la società è soggetta alla cancellazione dalla sezione speciale, decadendo dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura a essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.
Per le società costituite da meno di due esercizi, il requisito dell’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start up innovative, può essere ottenuto mediante avvalimento dell’attività di incubazione fisica di startup innovative maturata da società o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione, di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
Le società già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 25, comma 15, del decreto, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall’allegato al presente provvedimento.
A dirla tutta, ci vorrebbero più investimenti, più contatti, più mentor, più capitali e più formazione, non più spazio.