Agevolazioni finanziarie. Le misure agevolative della manovra economica

Il titolo terzo della manovra economica è in buona parte dedicato ad un disegno di sviluppo economico e di perequazione tributaria delle aree del Mezzogiorno che qui si segnalano e analizzano.

L’intervento studiato dall’Esecutivo si fonda, essenzialmente, sulla riproposizione del concetto di reti di impresa – molto caro a Tremonti – e sulle iniziative tese a de-burocratizzare l’avvio di nuove attività imprenditoriali nelle aree svantaggiate del Paese.
Da segnalare, infine, la proposta (dal tenore nettamente “federalista”), lanciata alle Regioni, di abolire o ridimensionare l’invisa imposta regionale sulle attività produttive.

Niente Irap: manovra ad effetto
L’articolo 40 della manovra, rubricato come “Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno”, rappresenta la mossa dell’Esecutivo per dare il via ad un tentativo azzardato di federalismo fiscale nelle Regioni meridionali, attraverso una modulazione dell’incidenza dell’imposta regionale sulle attività produttive. È, in effetti, un dejà vù dell’approccio dato alla politica federalista da parte del nostro Governo. Il tutto in contesto normativo, come quello dettato dall’articolo 8 della legge delega 80/03, secondo cui bisogna dare attuazione ad una «graduale eliminazione dell’Irap con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro».
La norma in esame si rivolge esclusivamente alle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale limitazione territoriale giustifica l’inciso, presenta nella norma, che l’attuazione della stessa deve intendersi subordinata  al rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Nel dettaglio, l’articolo 40 prevede che le Regioni interessate dal provvedimento possano, con propria legge, modificare le aliquote di applicazione dell’Irap, fino ad azzerarle, disponendo, se del caso, esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.
Un primo dubbio da chiarire è la portata della norma. Non è ben chiaro, infatti, se l’intero provvedimento sia rivolto alle nuove iniziative produttive avviate nel Mezzogiorno o se, piuttosto, a queste sia dedicato solo l’inciso finale del comma 1 dell’articolo 40, relativamente alla concessione di esenzioni, detrazioni e deduzioni. In verità, un provvedimento direzionato alle sole nuove unità produttive risulterebbe un provvedimento “monco”, incurante delle reali difficoltà operative delle imprese già esistenti sul territorio, giustificando normativamente una concorrenza “sleale” tra queste e le nuove imprese che prenderanno piede nel medesimo territorio economico. E’ auspicabile, quindi, che il dubbio interptetativo venga risolto in ordine ad una estensione generalizzata della norma a tutte le imprese, comprese quelle già in essere.
Sarà compito di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con ciascuna delle Regioni, stabilire il periodo d’imposta a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni di tali leggi.
Cosa comporta l’applicazione in termini pratici delle norma in esame ?
Partiamo dai dati numerici.
Il bollettino delle entrate tributarie del 2009 riporta un gettito Irap nazionale, riferito ai contribuenti diversi dalle amministrazioni pubbliche, in netto calo rispetto agli anni scorsi (v. tavola sotto).

Gettito Irap da “privati”: evoluzione nel triennio 2007-2009 (in milioni di euro)

2007

2008

2009

30.583

27.659

23.469

Fonte: bollettino tributario delle entrate – Dicembre 2009

Secondo altri dati (Cgia Mestre), nel Mezzogiorno il tasso di copertura della spesa sanitaria garantito dal gettito Irap è molto modesto. Si andrebbe da un massimo, registrato in Sicilia, del 26%, passando per la Sardegna (25%), Puglia (24%), Basilicata (19%), Calabria (19%) e Molise (14%). Il tutto farebbe pensare, quindi, ad una concreta possibilità di dare attuazione alla norma in esame con ottimi risultati e con pochi sacrifici.
D’altro canto, però, non può negarsi che le Regioni indicate dal Provvedimento – fatta salva qualcuna – siano anche quelle con maggiori problemi di equilibrio finanziario. Resta il dubbio, quindi, che al di là dei buoni propositi, la norma trovi una improbabile attuazione nel breve periodo, quando, cioè, le Regioni saranno impegnate in una strenua ricerca di fonti di entrate per fronteggiare i congrui flussi di spesa da cui sono interessati.

Fronte aperto per le imprese estere e per i cervelli “in fuga”
Due disposizioni “europeiste” sono contenute n egli articoli 41 e 44 della manovra economica.
Nel primo caso, il provvedimento dell’Esecutivo ha previsto la possibilità per le imprese comunitarie, e per i loro collaboratori e dipendenti, che avviino nuove attività produttive nel nostro Paese, di applicare, sugli utili conseguiti, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione europea, anziché quella italiana. La norma, per il dato letterale emergente, non condiziona l’impresa estera al “proprio” regime tributario nazionale. Per inciso, invero, l’articolo 41 consente l’applicazione di “uno” dei sistemi tributari vigenti negli Stati membri dell’Unione europea.
Per beneficiare di detta agevolazione, le imprese comunitarie potranno attivare lo speciale interpello utilizzabile per il ruling internazionale di cui all’articolo 8 del Dl 30 settembre 2003, n. 269.
Quanto all’obiettivo di rientro dei c.d. cervelli “in fuga”, l’articolo 44 della manovra prevede per docenti e ricercatori l’esenzione fiscale per il 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo conseguito. Ugualmente, il reddito sarà escluso dall’imposta regionale sulle attività produttive.
Beneficiari dell’agevolazione, però, saranno esclusivamente i soggetti in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, non occasionalmente residenti all’estero, che abbiano svolto una documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che, dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro i cinque anni solari successivi, continuino a svolgere la propria attività di ricerca all’interno del territorio nazionale, acquisendo residenza fiscale nel territorio dello Stato.
La normativa, ovviamente, servirà non solo ad incentivare il ritorno in patria di molti docenti e ricercatori che hanno concentrato all’estero le proprie attività di studio, ma anche per sensibilizzare docenti e ricercatori stranieri a localizzare in Italia l’oggetto delle proprie ricerche.
La norma, operativa a decorrere dal primo gennaio 2011, sarà immediatamente applicabile già dal primo periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Prosegue il disegno delle “reti di imprese”
Nuovo passo in avanti in direzione dell’attuazione di una politica di agevolazioni e vantaggi a favore delle c.d. reti di impresa.
Ci si riferisce, come la stessa norma ammette, alle aggregazioni previste dall’art. 3, commi 4-ter e seguenti, del Dl 5/09, convertito nella legge 33/09. Tale norma, lo si ricorda, definisce una “rete” il contratto con cui due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
La disposizione del decreto incentivi del 2009 poco diceva sulle caratteristiche operative della “rete”, se non che questa dovesse individuare gli obiettivi strategici delle attività comuni, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato.
Con l’intervento in commento è previsto che sia l’Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, a stabilire le condizioni per la sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese.
Il provvedimento, da emanarsi entro il 30 giugno 2010, chiarirà forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell’appartenenza ad una delle reti di imprese.
Il rispetto dei predetti requisiti aprirà le porte a vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché alla possibilità di stipulare convenzioni con l’Abi nei termini definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 17 comma 3 della legge 400/98 entro metà luglio, ossia entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Zone a burocrazia zero
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia saranno interessate da un importante esperimento, studiato dal Governo, per l’istituzione di zone a burocrazia zero.
In sintesi, l’articolo 43 della manovra prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, le nuove iniziative produttive avviate in tali aree beneficino di alcuni particolari vantaggi.
Innanzitutto, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, saranno adottati esclusivamente dal Prefetto, titolare dell’Ufficio territoriale di governo, ovvero dal Commissario di Governo. Tali organi provvederanno, attraverso apposite conferenze di servizi, a concludere i procedimenti entro 30 giorni dal loro avvio.
L’intreccio fra zone a burocrazia zero e zone franche urbane, così come individuate dalla delibera Cipe dell’8 maggio 2009, n. 14, consentirà che le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.
Largo spazio, quindi, all’avvio di nuove attività con minori preoccupazioni di lungaggini amministrative che, soprattutto nel Mezzogiorno, rappresentano ancora un serio ostacolo allo sviluppo imprenditoriale.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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