IVA: importazioni da Città del Vaticano e San Marino

Ecco tutte le normative cui devono fare riferimento chi vende e chi acquista, in funzione del fatto che si abbia la nazionalità italiana o si risieda in uno dei due stati indipendenti.

CITTÀ DEL VATICANO

IMPORTAZIONI DA CITTÀ DEL VATICANO
Sono soggette ad IVA in quanto importazioni:
• le introduzioni nel territorio dello Stato;
• di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede gli uffici e le istituzioni richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930.
Poiché per tali operazioni l’IVA non può essere assolta in dogana secondo le modalità ordinarie delle importazioni, è previsto che i contribuenti dai quali o per conto dei quali è effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge previsto per le cessioni di beni effettuate in Italia da soggetti esteri e.
Art. 71, c. 2, D.P.R. n. 633/1972

SAN MARINO

FONTI NORMATIVE
L’art. 71, c. 2, D.P.R. n. 633/1972, prevede che:
• sono soggette ad IVA in quanto importazioni: a) le introduzioni nel territorio dello Stato; b) di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino;
• i contribuenti dai quali o per conto dei quali è effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge previsto per le cessioni di beni effettuate in Italia da soggetti esteri.
La predetta disposizione, a differenza del comma 1 dello stesso art. 71 (relativo alle sole esportazioni), non prevede l’emanazione di alcun decreto ministeriale o altra normativa secondaria.
Ciò nonostante sulla materia è stata emanato il Decreto 24.12.1993, il quale, peraltro, contiene una disciplina modellata su quella degli acquisti intracomunitari  e quindi in contrasto con le previsioni della predetta disposizione sovraordinata.
Art. 71, c. 2, D.P.R. n. 633/1972; D.M. 24.12.1993

ACQUISTI DA SAN MARINO
Sono soggette ad IVA in Italia:
• le cessioni di beni;
• effettuate da operatori economici (cioè soggetti IVA) aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino;
• nei confronti di soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Italia, che acquistano in qualità di soggetti IVA;
• ovvero nei confronti di enti non commerciali, alle seguenti condizioni.
Cessioni ad enti non commerciali – Le predette cessioni sono soggette ad IVA in Italia anche quando sono effettuate nei confronti di enti non commerciali che non agiscono in qualitàdi soggetti IVA, nei seguenti casi.
Enti soggetti IVA – Le cessioni effettuate nei confronti degli enti non commerciali che sono soggetti IVA (in quanto esercitano un’attività IVA in via non principale:  sono soggette ad IVA in ogni caso, cioè anche quando l’acquisto è effettuato nell’esercizio dell’attività istituzionale.
Enti non soggetti IVA – Le cessioni effettuate nei confronti degli enti non commerciali che non sono soggetti IVA (in quanto non esercitano un’attività IVA, neppure in via secondaria), sono soggette ad IVA:
• quando l’ammontare (al netto dell’IVA) degli acquisti da San Marino ha superato nell’anno solare precedente o supera nell’anno in corso € 8.263,321;

Dichiarazione preventiva per gli acquisti inferiori al limite
Secondo l’amministrazione finanziaria (ris. 3.3.1997, n. 38), per gli acquisti inferiori al limite si applica quanto previsto dalla normativa sugli adempimenti relativi acquisti intracomunitari degli enti non commerciali non tenuti all’applicazione dell’IVA (dichiarazione preventiva sul Mod. Intra 13). Tale affermazione, tuttavia, non trova riscontro nella normativa applicabile, cioè in quella relativa alle operazioni con San Marino.

• ovvero quando tali soggetti hanno esercitato l’opzione per l’applicazione dell’IVA in Italia, secondo le modalità e i termini relativi all’analoga opzione prevista ai fini degli acquisti intracomunitari.

Numero di partita IVA
Al superamento del limite ovvero in presenza di opzione per il pagamento dell’IVA in Italia, gli enti non commerciali devono chiedere il numero di Partita IVA all’ufficio competente mediante la presentazione di apposita dichiarazione redatta sul modello di inizio attività (ris. 3.3.1997, n. 38).

Cessioni a privati persone fisiche – Non sono soggette ad IVA in Italia le cessioni effettuate nei confronti di persone fisiche che acquistano in qualità di privati, salvi i casi di cessioni di mezzi di trasporto nuovi, di cessioni a distanza.
Base imponibile e aliquota – L’IVA è applicata secondo le regole proprie delle cessioni di beni (e non già di quelle delle importazioni), pertanto la base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi e l’aliquota è quella relativa al tipo di beni ceduti.
Procedura – L’applicazione dell’IVA sulle predette operazioni può essere effettuata secondo due procedure a scelta delle parti:
• applicazione dell’IVA da parte del cedente;
• applicazione dell’IVA da parte del cessionario.
Artt. 8-18, D.M. 24.12.1993; circ. 7.8.2000, n. 158

APPLICAZIONE DELL’IVA DA PARTE DEL CEDENTE
Nel caso in cui le parti scelgano l’applicazione dell’IVA da parte del cedente:
• il cedente sammarinese addebita l’IVA al cessionario italiano a titolo di rivalsa;
• il cedente sammarinese comunica le operazioni effettuate e versa l’IVA relativa all’ufficio tributario sammarinese;
• l’ufficio tributario sammarinese, a sua volta, comunica i dati delle predette operazioni e riversa l’IVA all’erario italiano.
Adempimenti del cedente sammarinese – Il cedente sammarinese deve effettuare i seguenti
adempimenti.
Documento di trasporto – Il cedente deve emettere in 3 esemplari (4 esemplari se la cessione avviene a mezzo vettore) un documento di trasporto o di consegna dei beni (circ. 16.9.1996, n. 225/E), che deve contenere i seguenti dati:
• la ditta, la denominazione o la ragione sociale, ovvero il nome e il cognome, la sede, la residenza o il domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione;
• la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati, nonché la data di effettuazione dell’operazione e la generalità dell’eventuale incaricato del trasporto.
Fattura – Il cedente deve emettere la fattura in 4 esemplari, con l’indicazione sia del proprio numero di identificazione fiscale che della partita dell’acquirente sammarinese, nonché con l’IVA addebitata a titolo di rivalsa.
Comunicazione all’ufficio tributario sammarinese – Il cedente deve comunicare le operazioni effettuate al proprio ufficio tributario, presentando i 4 esemplari di ciascuna fattura e, sempre in 4 esemplari, un elenco riepilogativo delle operazioni. Successivamente l’ufficio tributario restituisce al cedente due esemplari di ciascuna fattura vistati, cioè perforati con datario e timbrati con impronta a secco.
Versamento dell’IVA – Contestualmente alla predetta comunicazione, il cedente deve consegnare l’IVA corrispondente alle operazioni effettuate al proprio ufficio tributario, il quale la riversa all’erario italiano.
Trasmissione della fattura al cessionario – Il cedente sammarinese deve trasmettere al cessionario italiano uno dei due esemplari della fattura vistati dall’ufficio tributario sammarinese.
Adempimenti e diritti del cessionario italiano – Il cessionario italiano deve effettuare i seguenti adempimenti.
Registrazione fattura – Il cessionario deve registrare la fattura nel registro degli acquisti secondo le disposizioni relative alle operazioni interne.
Detrazione – Il cessionario deve, secondo le disposizioni relative alle operazioni interne, registrare la fattura nel registro degli acquisti e può detrarre l’IVA pagata a titolo di rivalsa.
Elenchi Intrastat – Il cessionario non è tenuto a includere l’acquisto negli elenchi Intrastat (poiché la comunicazione dei dati avviene a cura dell’ufficio tributario di San Marino).
Artt. 8-12, D.M. 24.12.1993; circ. 7.8.2000, n. 158

APPLICAZIONE DELL’IVA DA PARTE DEL CESSIONARIO
Nel caso in cui le parti scelgano l’applicazione dell’IVA da parte del cessionario, la procedura è simile a quella degli acquisti intracomunitari, cioè:
• il cedente sammarinese emette una fattura senza applicazione dell’IVA;
• il cessionario italiano applica l’IVA secondo il meccanismo del reverse charge previsto per le operazioni effettuate dai soggetti esteri;
• il cessionario italiano comunica l’operazione al proprio ufficio IVA.
Adempimenti del cedente sammarinese – Il cedente sammarinese deve effettuare i seguenti adempimenti.
Documento di trasporto – Il cedente deve emettere il documento di trasporto o di consegna dei beni.
Fattura – Il cedente deve emettere la fattura in 3 esemplari, senza applicazione dell’IVA, con l’indicazione sia del proprio numero di identificazione fiscale che della partita dell’acquirente sammarinese.
Comunicazione all’ufficio tributario sammarinese – Il cedente deve comunicare le operazioni effettuate al proprio ufficio tributario, presentando i 3 esemplari di ciascuna fattura e, sempre in 3 esemplari, un elenco riepilogativo delle operazioni. Successivamente l’ufficio tributario restituisce al cedente due esemplari di ciascuna fattura vistati, cioè perforati con datario e timbrati con impronta a secco.
Trasmissione della fattura al cessionario – Il cedente sammarinese deve trasmettere al cessionario italiano uno dei due esemplari della fattura vistati dall’ufficio tributario sammarinese.
Adempimenti e diritti del cessionario italiano – Il cessionario italiano deve effettuare i seguenti adempimenti.
Integrazione della fattura – Il cessionario deve integrare la fattura trasmessagli dal cedente con l’applicazione dell’IVA relativa all’operazione.
Registrazione della fattura – Il cessionario deve registrare la fattura integrata, secondo le disposizioni relative alle operazioni interne, sia nel registro delle fatture emesse  che in quello degli acquisti.
Comunicazione all’ufficio tributario italiano – Il cessionario deve comunicare al proprio ufficio tributario le predette registrazioni, indicando il numero progressivo annuale di detti registri.
Versamento dell’IVA – Il cessionario deve versare l’IVA, includendola nelle ordinarie liquidazioni periodiche.
Detrazione – Il cessionario può detrarre l’IVA applicata secondo le disposizioni relative alle operazioni interne.
Elenchi Intrastat – Il cessionario non è tenuto a includere l’acquisto negli elenchi Intrastat (poiché la comunicazione dei dati avviene a cura dell’ufficio tributario di San Marino).

Cedente con rappresentante fiscale in Italia
L’operatore sammarinese può effettuare direttamente cessioni nei confronti del soggetto d’imposta nazionale, senza la necessità di dovere transitare attraverso il proprio rappresentante fiscale in Italia, trattandosi di esportazioni da San Marino verso l’Italia, che comportano un’importazione nel territorio dello Stato a carico del cliente italiano. Pertanto, non avendo alcuna rilevanza l’esistenza di un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato, l’IVA dovrà essere assolta dal soggetto nazionale tramite l’integrazione della fattura emessa dal predetto cedente (ris. 4.3.2002, n. 66/E).
Importazioni in Italia attraverso un rappresentante fiscale e successive cessioni intracomunitarie
È ammissibile che una società sammarinese effettui importazioni in Italia di beni destinati ad essere oggetto di successive cessioni intracomunitarie, utilizzando un proprio rappresentante fiscale in Italia che compie gli adempimenti propri del cessionario-importatore ed effettua successivamente le cessioni intracomunitarie verso clienti appartenenti ad altri Stati UE (ris. 6.5.2009, n. 123).

Enti non commerciali – Particolari adempimenti sono previsti per:
• gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali non soggetti IVA;
• gli acquisti effettuati da enti commerciali soggetti IVA nell’esercizio delle attività istituzionali.
In particolare i predetti enti devono effettuare i seguenti adempimenti (ris. 3.3.1997, n. 38) analoghi a quelli previsti per gli acquisti intracomunitari:
• annotare le fatture ricevute in apposito registro, istituito ai sensi dell’art. 47, c. 3, D.L. n. 331/1993, entro il mese successivo a quello di ricevimento;

Mancato ricevimento della fattura
Si applica la disposizione cheobbliga il cessionario a regolarizzare l’operazione in caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi, anche se gli acquisti degli enti non commerciali non sono effettuati nell’esercizio di un’attività IVA.

• presentare entro il termine di ciascun mese al proprio ufficio IVA il mod. INTRA 12, concernente gli acquisti registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente. La dichiarazione non deve essere presentata nel caso in cui nel mese precedente non sono stati registrati acquisti intracomunitari (ris. 3.3.1997, n. 38);
• provvedere al versamento dell’imposta dovuta direttamente all’ufficio entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione (anche nel caso in cui la dichiarazione non deve essere presentata).
Artt. 13-17, D.M. 24.12.1993; circ. 7.8.2000, n. 158

ACQUISTI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI
In deroga alla disposizione generale, che assoggetta ad IVA soltanto gli acquisti effettuati da soggetti IVA e (in certi casi) da enti non soggetti IVA, sono soggette ad IVA in ogni caso:
• le cessioni di beni;
• aventi ad oggetto mezzi di trasporto nuovi;
• effettuate da operatori economici (cioè soggetti IVA) aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino;
• nei confronti di soggetti (soggetti IVA o privati) aventi sede, residenza o domicilio in Italia.
Procedura – L’acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di applicare la procedura di applicazione dell’IVA da parte del cedente.
In caso contrario l’acquirente italiano deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente ufficio IVA, secondo le modalità ed i termini previsti per gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto.
Art. 19, D.M. 24.12.1993

ACQUISTI A DISTANZA DA PARTE DI ACQUIRENTI NON IVA
In deroga alla disposizione generale, che assoggetta ad IVA soltanto gli acquisti effettuati da soggetti IVA e (in certi casi) da enti non soggetti IVA, sono soggette ad IVA anche:
• le cessioni a distanza, cioè le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili;
• effettuate da operatori economici (cioè soggetti IVA) aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino;
• con trasporto a carico del cedente;
• di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi;
• nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
• quando: a) il cedente sammarinese nel corso dell’anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti italiani per un ammontare complessivo superiore a € 27.888,67; b) o, qualora non si sia verificata tale condizione, dal momento in cui tale limite viene superato nell’anno in corso; c) o, al di sotto della predetta soglia, se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta in Italia.

Acquisti per corrispondenza degli enti non commerciali
In presenza di acquisti per corrispondenza effettuati da enti non commerciali che non hanno superato la soglia per l’applicazione dell’IVA (1382), l’operazione è ugualmente soggetta a IVA, se il cedente sammarinese ha effettuato vendite per un ammontare superiore al limite o ha optato per l’applicazione dell’imposta in Italia (ris. 3.3.1997, n. 38).

Procedura – Per le predette cessioni da assoggettare ad IVA in Italia, è obbligatoria la nomina di un rappresentante fiscale. Pertanto l’IVA è applicata dal rappresentante fiscale secondo le modalità ordinarie (fatturazione con rivalsa, registrazione, liquidazioni e dichiarazione) proprie delle cessioni di beni interne.
Art. 20, D.M. 24.12.1993

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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