Le recenti misure varate dalla Commissione europea, e volte a massimizzare e ottimizzare l’uso dei finanziamenti comunitari, rientrano nel quadro delle azioni dirette a fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria.
Al fine di massimizzare e ottimizzare l’uso dei finanziamenti comunitari, con Regolamento Ce 593/2010 (Guue L 158 del 24 giugno 2010) di modifica al Regolamento generale 1083/2006, sono state adottate una serie di decisioni per facilitare la gestione dei Fondi, aiutare l’accelerazione degli investimenti negli Stati membri e delle Regioni, nonché aumentare l’impatto dei finanziamenti sull’economia.
Le nuove disposizioni normative dovrebbero aiutare le Regioni a far fronte alla crisi agevolando l’accesso ai finanziamenti e sollecitando i flussi di investimenti (e, di conseguenza, l’attuazione dei programmi) in un momento di particolare pressione per i bilanci pubblici.
Diverse le novità introdotte nell’attuazione della politica di coesione. Si segnala, innanzitutto, la costituzione di un’unica categoria di “grandi progetti”, soggetti all’approvazione della Commissione. In precedenza, erano subordinati all’autorizzazione dell’organo comunitario tutti i progetti il cui costo totale superava i 25 milioni di euro per gli investimenti nel settore ambiente e i 50 milioni nell’ambito degli altri comparti.
La soglia per l’approvazione del progetto è ora fissata, indistintamente, a 50 milioni di euro per qualsiasi settore. In questo modo, i progetti ambientali saranno direttamente approvati dagli Stati membri con il vantaggio di poter essere avviati più rapidamente. Inoltre, gli stessi potranno essere coperti da più programmi operativi (la norma originaria prevedeva un solo programma), in modo da consentire l’attuazione di un progetto che riguardi contemporaneamente diverse regioni e obiettivi, soprattutto nel caso di investimenti rilevanti a livello nazionale o dell’Unione europea.
L’art. 44 “Strumenti di ingegneria finanziaria” del regolamento generale, nella versione rivista, prevede un’estensione del suo campo di applicazione ai progetti per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici. In particolare, è stabilito che i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un’operazione comprendente contributi per sostenere:
- strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;
- fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;
- fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.
Sempre con riferimento agli strumenti di ingegneria finanziaria, rientrano tra le spese ammissibili, oltre i costi di gestione, anche le commissioni di gestione.
Novità sono introdotte anche per i progetti generatori di entrate, intesi come qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.
In base alla normativa vigente, la spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non deve superare il valore attuale del costo d’investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall’investimento nell’arco di un periodo di riferimento specifico. Ciò sia per gli investimenti in infrastrutture, che per altri progetti per i quali sia possibile stimare, in maniera oggettiva e a preventivo, le entrate.
L’innovazione interessa le situazioni in cui non sia possibile valutare le entrate in anticipo, oppure si è in presenza di un’operazione che non rientra in nessuno dei casi esaminati. Al fine di rispondere a un principio di buona gestione finanziaria, nel primo caso (impossibilità di valutare le entrate in anticipo) le entrate nette generate nei cinque anni successivi al completamento di un’operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. È, così, eliminata la previsione contenuta nella norma originaria che stabiliva che la detrazione è effettuata dall’autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo.
Per la seconda ipotesi (operazioni che non rientrano nei casi elencati dalla norma), invece, è statuito che le relative entrate sono detratte dall’autorità di certificazione al momento della presentazione della documentazione per il saldo finale (e non più tre anni dopo la chiusura del programma operativo). In buona sostanza, le entrate generate dai progetti finanziabili dovrebbero essere prese in considerazione al momento del calcolo del contributo pubblico, semplificando in questo modo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri.
Tra le altre novità, è di sicuro interesse la disposizione introdotta con riferimento al tema del disimpegno automatico (regola n+2). La regola non troverà applicazione per l’impegno di bilancio annuale relativo al 2007 (che doveva essere speso entro la fine del 2009). Lo stesso sarà, invece, ripartito nel calcolo del disimpegno automatico relativo agli esercizi dal 2008 al 2013. La Commissione ha evidenziato che, tale previsione consentirà di evitare la perdita di circa 220 milioni di euro (125 milioni di euro per la Spagna, 56 milioni di euro per l’Italia, 9 milioni di euro per il Regno Unito, 6 milioni di euro per la Germania, 4 milioni di euro per i Paesi Bassi e 20 milioni di euro per progetti di cooperazione fra vari paesi). Inoltre, il contributo finanziario destinato a un grande progetto sarà protetto dal disimpegno automatico fin dal momento della presentazione della domanda (non si fa, quindi, più riferimento alla data di approvazione del progetto).
Regole meno rigide sono previste relativamente all’obbligo di mantenimento degli investimenti per il periodo di cinque anni (tre anni per le Pmi). Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un’operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest’ultima, entro cinque anni dal suo completamento, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d’esecuzione dell’operazione o procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico.
Non costituirà inadempimento a tale obbligo di mantenimento degli investimenti la situazione in cui le operazioni finanziate sono soggette a una sostanziale modifica a causa della cessazione dell’attività produttiva per fallimento dell’impresa.
Infine, ulteriori novità sono riconducibili all’introduzione di procedure semplificate per la revisione dei programmi, in modo da rendere possibile un adeguamento più rapido ai problemi attuali e reali, nonché la previsione di semplificazioni delle informazioni richieste per l’elaborazione del rapporto annuale sull’attuazione finanziaria di un programma operativo.
A tal fine, le informazioni finanziarie indicate nel rapporto annuale devono essere allineate con i dati forniti dalle dichiarazioni di spesa, chiarendo la definizione degli indicatori finanziari. Sono, poi, riservati anticipi supplementari agli Stati membri che hanno ricevuto un prestito nel quadro del programma dell’Fmi per il risanamento della bilancia dei pagamenti o che hanno registrato una diminuzione del Pil superiore al 10% (in particolare, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania e Ungheria).
Per ragioni di certezza giuridica, il legislatore comunitario ha visto, infine, la necessità di chiarire che una spesa diviene ammissibile a partire dalla data della presentazione alla Commissione di una richiesta di revisione di un programma operativo, solo se essa rientra in una nuova categoria di costo aggiunta al momento della revisione di tale programma operativo.
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)