Tutti i dettagli delle le linee guida e delle modalità d’intervento pubblico definite dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno di operazioni di finanziamento delle Pmi nelle fasi iniziali della loro crescita e nella fase di espansione.
Attraverso due provvedimenti del ministero dello Sviluppo Economico datati 22 luglio 2010, si forniscono importanti indicazioni alle Amministrazioni interessate all’applicazione dei relativi regimi di aiuto, al fine di creare dei comportamenti uniformi e coerenti con la normativa vigente.
Linee guida capitale di rischio
Il primo atto, firmato dal Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – del Ministero dello sviluppo economico, è diretto a definire le modalità di attuazione, da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero, del regime di aiuti a favore del capitale di rischio (regime di aiuto N 304/07), in base a quanto previsto dall’art. 12 del Dm 21 aprile 2010, n. 101, che ha provveduto a istituirlo. Il regime in commento, si ricorda, disciplina le modalità d’intervento pubblico a sostegno di operazioni di finanziamento nel capitale di rischio delle Pmi nelle fasi iniziali della loro crescita e nella fase di espansione (seed, start-up, expansion), nel rispetto delle vigenti norme in materia di intermediazione finanziaria e di aiuti di Stato. Le operazioni finanziarie agevolabili devono essere proposte e gestite dai soggetti intermediari (banche e intermediari finanziari) selezionati a seguito della partecipazione a una procedura, che sarà attivata con appositi bandi emanati dal Ministero. Le principali forme tecniche utilizzabili sono individuabili in sottoscrizione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso, coinvestimento in fondi di garanzia, altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital.
Il regime di aiuto potrà trovare applicazione anche presso ogni altro ente, diverso dal Ministero, per interventi di propria competenza, subordinatamente, però, alla trasmissione di un’apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Le linee guida intervengono proprio per definire i criteri e le modalità per l’attuazione del regime presso tali amministrazioni, approvando anche la modulistica utilizzabile al fine di adempiere all’obbligo della preventiva comunicazione.
In particolare, è chiarito che sebbene la titolarità del regime di aiuto spetti sempre al Ministero dello Sviluppo Economico, anche i Ministeri, le Regioni, le Province e le altre Amministrazioni Pubbliche possono essere soggetti attuatori del medesimo regime per gli interventi in materia di propria competenza. Tali soggetti sono tenuti ad emanare i relativi provvedimenti attuativi sulla base del proprio ordinamento giuridico ed economico.
La comunicazione preventiva, che va inoltrata alla Direzione Generale per la politica industriale del Ministero dello Sviluppo Economico, si compone di una dichiarazione di conformità (v. box sotto) e da un ulteriore documento contenente tutte le informazioni relative al soggetto attuatore, alla struttura responsabile, al referente da contattare e gli estremi del provvedimento attuativo del regime (v. box sotto). Entrambi i documenti devono essere redatti in conformità agli schemi allegati alle linee guida ministeriali.
Contenuto della dichiarazione di conformità (allegato 1 alle linee guida) |
Nell’ambito della dichiarazione di conformità, gli enti interessati dovranno specificare che:
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Ulteriori informazioni da fornire per l’attuazione del regime (allegato 2 alle linee guida) |
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I documenti dovranno essere trasmessi al Ministero prima della pubblicazione del provvedimento attuativo del regime. Dopo la ricezione degli stessi, e dopo averne verificato la completezza, il Mise notifica, entro 30 giorni, il ricevimento delle comunicazioni ai soggetti attuatori. Solo da questo momento in poi si potranno concedere le relative agevolazioni.
Oltre all’obbligo della comunicazione preventiva, a carico dei soggetti attuatori del regime di aiuto diversi dal Ministero incombe anche l’obbligo di trasmettere le comunicazioni annuali, al fine di consentire gli adempimenti di monitoraggio e di presentazione della dichiarazione annuale sull’attuazione del regime alla Commissione europea. Il termine per l’invio di tutte le informazioni è fissato al 30 aprile di ciascun anno. Le registrazioni relative alla concessione di agevolazioni a titolo del regime di aiuto dovranno, inoltre, essere conservate per un periodo di dieci anni e dovranno contenere, tra l’altro, l’entità delle tranche di investimento, le dimensioni delle imprese destinatarie (piccole o medie), la fase dello sviluppo delle imprese destinatarie (seed, start-up, expansion), il settore di attività.
Linee guida per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle Pmi
Il secondo provvedimento approvato dal Ministero ha ad oggetto la corretta applicazione del metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nel caso delle agevolazioni concesse sotto forma di garanzia a favore delle Pmi. Tale metodo è stato approvato dalla Commissione europea con decisione 6 luglio 2010, n. 4505 a seguito di regolare notifica effettuata dal Ministero dello sviluppo economico.
Le linee guida sono dirette a tutte le Amministrazioni che intendono avvalersene per la gestione di propri regimi di aiuto concessi sotto forma di garanzia. In particolare, la metodologia di calcolo potrà trovare applicazione solo ed esclusivamente ai regimi di aiuti consistenti nella concessione di garanzie dirette, contro-garanzie e co-garanzie a fronte di prestiti in favore delle Pmi. Gli aiuti in questione, che potranno riguardare sia prestiti emessi a sostegno di investimenti che relativi alle esigenze connesse al capitale circolante, devono essere riconducibili al Regolamento generale di esenzione 800/08 e al Reg. (Ce) 1998/2006 (in materia de minimis). È, inoltre, necessario che gli aiuti siano concessi esclusivamente a imprese che non risultino in difficoltà finanziaria (così come definite dalla normativa comunitaria e, in particolare, dall’art. 1, paragrafo 7 del Reg. (Ce) 800/08). Ulteriori condizioni sono fissate con riferimento agli importi garantiti, alla percentuale di copertura della garanzia e alla durata della stessa. In dettaglio, gli importi garantiti non devono essere superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, la copertura massima delle garanzie non dovrà eccedere l’80%, mentre la durata della stessa potrà essere al massimo pari a 30 anni.
Al fine di rendere uniforme la modalità di determinazione dell’intensità dell’aiuto da parte dei soggetti attuatori dei relativi regimi, il Ministero fornisce una specifica formula di calcolo che si basa sul “costo teorico di mercato” della garanzia concessa (v. box sotto), da confrontare con il “costo effettivamente addebitato” alla Pmi beneficiaria. Il costo teorico è determinato da alcune variabili, quali l’importo del finanziamento e la percentuale di copertura della garanzia, il fattore di rischio del regime, i costi amministrativi e la remunerazione del capitale pubblico investito. Se la durata della garanzia è superiore ad un anno, il calcolo sarà attualizzato alla data di concessione della garanzia al tasso di riferimento comunitario.
Costo teorico della garanzia |
I = D Z (FR + C + R) dove: |
A seconda delle diverse modalità di intervento, la variabile che indica la percentuale di copertura della garanzia rispetto all’importo del finanziamento assumerà un valore differente ed in particolare:
- nel caso di “garanzia diretta”, indicherà la percentuale direttamente garantita con risorse pubbliche dell’importo del finanziamento concesso alla Pmi (comunque non superiore all’80%);
- nel caso di “controgaranzia”, tale variabile sarà pari alla percentuale controgarantita con risorse pubbliche dell’importo garantito, in prima istanza, da altro garante con propri fondi;
- nel caso di “cogaranzia”, infine, il valore della variabile dipenderà dalla misura con la quale il regime di aiuti interviene con risorse pubbliche per garantire, unitamente ad un altro garante, il finanziamento concesso dal soggetto finanziatore alla Pmi.
Il fattore di rischio si basa sui dati storici derivanti dall’operatività del Fondo centrale di garanzia (legge 662/96 art. 2 – legge 266/97 art. 15). I valori per i prossimi 12 mesi sono pari allo 0,57% per le garanzie riguardanti investimenti e allo 0,65% per i prestiti sulla liquidità. L’aggiornamento di tali percentuali sarà annuale e reso pubblico sui siti del Ministero e del Fondo centrale di garanzia.
Per quanto riguarda gli altri elementi della formula di calcolo, le linee guida stabiliscono che i costi amministrativi sono pari allo 0,6% dell’importo garantito, mentre la remunerazione del capitale investito è posta pari allo 0,32% dello stesso.
Tali parametri devono essere adottati da tutti i soggetti attuatori a prescindere dalle caratteristiche effettive del loro operare e dei loro fondi.
L’applicazione del metodo di calcolo è, comunque, subordinata all’effettuazione di una apposita comunicazione al Ministero in base allo schema allegato alle linee guida.
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)