Scade il 31 marzo 2011 il termine entro il quale le PMI iscritte all’albo delle imprese artigiane e quelle del settore commercio (turismo) possono presentare telematicamente la richiesta per ottenere il contributo finalizzato all’inserimento occupazionale.
IN SINTESI
BENEFICIARI Possono fruire dei contributi all’inserimento occupazionale le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 legge 443/1985, in forma singola o associata come definite dalla medesima legge, la cui attività sia riferita ai codici Ateco riportati nella Tab.1 reperibile sul sito www.arco.italialavoro.it, e le imprese del settore commercio (turismo) iscritte al Registro delle imprese della Cciaa la cui attività rientra nell’elenco dei codici Ateco sempre riportati nella predetta Tabella |
AGEVOLAZIONE |
PROCEDURA |
SCHEDA DI VALUTAZIONE |
DIFFICOLTÀ |
TEMPI |
COSTI |
Probabilità |
IN DETTAGLIO |
NORMATIVA
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INFORMAZIONI
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Il Ministero del Lavoro con la nota del 6 agosto 2010 n. prot. 14/0091791, avendo rilevato che sussistevano ancora risorse disponibili da riservare al Programma Arco rivolto alle imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale, ha disposto la proroga del termine ultimo di consegna delle istanze dal 31 agosto 2010 (termine originariamente previsto dall’Avviso pubblico del 30 dicembre 2009) al 31 marzo 2011.
Con la stessa nota ministeriale sono anche state incrementate di 10 milioni di euro le risorse inizialmente riservate a questa finalità occupazionale pari a 15.191.200,00 euro.
A queste novità si è aggiunta anche quella che ha visto il Ministero del Lavoro accogliere le numerose richieste provenienti dalle imprese che applicano i Ccnl che non regolamentano il contratto di apprendistato professionalizzante. In sostanza il problema che il Ministero del Lavoro ha dovuto risolvere riguardava il fatto che alcune risorse previste dall’Avviso pubblico (come si vedrà più avanti) sono destinate all’assunzione di giovani con il contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno. Poiché alcuni Ccnl non hanno regolamentato (o continuano a non regolamentare) questa tipologia contrattuale introdotta dalla Riforma Biagi, le imprese che applicano detti contratti collettivi si vedevano discriminate rispetto a tante altre i cui Ccnl prevedono una disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Al fine di fornire pari opportunità di accesso al beneficio a tutte le imprese il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la possibilità di usufruire dei contributi anche in caso di assunzione di apprendisti ex lege 196/97, ma solo se il Ccnl non regolamenta la nuova tipologia contrattuale.
Non va poi dimenticata un’altra precisazione ministeriale (a dire il vero un errata corrige dell’avviso pubblico) con la quale è stato chiarito che l’impresa non può ottenere il contributo se il lavoratore che si vuole assumere (o il cui contratto si vuole trasformare) è legato al datore di lavoro con un rapporto di coniugio (originariamente era prevista solo l’esclusione di parenti e affini entro il secondo grado).
Tutte queste novità ci consentono di riepilogare la normativa contenuta nell’Avviso pubblico del 31 dicembre 2009 che disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo finalizzato all’inserimento occupazionale previsto dal Programma Arco a favore delle imprese artigiane e del commercio (turismo) approvato quest’ultimo dal Dm 24 giugno 2008 e dal Dd dello stesso Ministero 19 dicembre 2008.
Tralasciamo in questo intervento di trattare gli incentivi riconosciuti per l’assistenza tecnica e la consulenza specialistica e quelli finalizzati alla creazione dell’impresa, per soffermarci sull’obiettivo n. 3 relativo al rafforzamento delle politiche occupazionali (v. box sotto).
Gli obiettivi |
Il Ministero del Lavoro ha elaborato il programma Arco avente come finalità lo sviluppo del territorio sostenibile e la crescita dell’occupazione con particolare riguardo alle piccole e medie imprese facenti parte del settore dell’artigianato e del commercio (turismo).
Infine l’obiettivo dell’ultima azione è quello di rafforzare e creare network e reti di attori pubblici/privati, direttamente o indirettamente coinvolti nel programma Arco appartenenti agli ambiti territoriali e/o settoriali d’intervento, finalizzati alla definizione di linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo di nuova imprenditoria, per il potenziamento di quella esistente e, di conseguenza, per l’aumento dei livelli occupazionali locali. |
Beneficiari
I soggetti che possono fruire dei contributi sono le micro e piccole imprese (v. box sotto) dei comparti dell’Artigianato (tipico, anche con riferimento alle produzioni agroalimentari, del manifatturiero tradizionale, delle lavorazioni di qualità e dei servizi di riqualificazione energetica e ambientale connessi al patrimonio edilizio) e del Commercio (turismo) che intendono procedere all’inserimento occupazionale di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (pieno o part time), di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno oppure alla trasformazione dei contratti a termine (come ad esempio i CoCoCo, i CoCoPro, i contratti a tempo determinato, ecc.) in rapporti di lavoro a tempo indeterminato pieno o part time.
PMI secondo la Comunità europea |
Allegato I del Reg. Ce/800/2008 – Art. 2. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Si definisce microimpresa quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. |
Più precisamente si tratta delle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 legge 443/85, in forma singola o associata come definite dalla medesima legge, la cui attività sia riferita ai codici Ateco riportati nella Tab. 1 reperibile sul sito www.italialavoro.it, e delle imprese del settore commercio (turismo) iscritte al Registro delle imprese della Cciaa la cui attività rientra nell’elenco dei codici Ateco sempre riportati nella predetta Tabella.
Si ricorda che i soggetti interessati devono avere la sede operativa in uno dei Comuni indicati nella Tab. 2 sempre reperibile portale internet di Italia Lavoro Spa.
L’agevolazione
Per attuare il predetto inserimento occupazionale il Ministero del Lavoro ha riservato risorse pari a 25.191.200,00 euro (originariamente previste in 15.191.200,00 euro poi incrementate di 10 milioni di euro dal Ministero del Lavoro con la nota del 6 agosto 2010) equamente ripartite tra i due settori: artigianato e commercio (turismo). Dette risorse sono ripartite anche tra tutte le Regioni e le Province autonome.
Il contributo all’inserimento occupazionale ha natura di salario lordo annuo convenzionalmente calcolato su 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione o trasformazione ed è fissato in:
– euro 5.000,00, al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato pieno (40 ore/settimana o, comunque, non inferiore alla durata massima prevista dagli specifici contratti collettivi di categoria);
– euro 3.750,00 al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale per almeno 30 ore settimanali;
– euro 3.000,00 al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute, per legge per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali;
– euro 3.500,00 al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute, per legge per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno (40 ore/settimana o, comunque, non inferiore alla durata massima prevista dagli specifici contratti collettivi di categoria) della durata non inferiore a 36 mesi o, comunque, non inferiore alla durata massima prevista dagli specifici contratti collettivi di categoria, da svolgersi continuativamente ed unicamente presso l’impresa richiedente il contributo. In merito all’assunzione con il contratto di apprendistato, il Ministero del Lavoro ha precisato che il contributo spetta anche alle imprese che assumono con il vecchio contratto di apprendistato ex lege 196/97 soltanto nel caso in cui il Ccnl applicato non regolamenta la tipologia introdotta dalla Riforma Biagi.
In ogni caso l’importo massimo del contributo di cui può fruire ogni impresa è pari a 25.000,00 euro.
Inoltre il Ministero del Lavoro ricorda che i contributi sono cumulabili con gli sgravi contributivi previsti per le assunzioni ex lege 407/90 e con ulteriori incentivi statali nel limiti fissati dall’art. 8 del Dpcm 3 giugno 2009 sugli aiuti di stato (v. box sotto).
Art. 8 Dpcm 3.6.2009 |
1. I massimali d’aiuto fissati nella Comunicazione di cui all’art. 1 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dall’Unione europea. |
Detti benefici economici non sono in ogni caso cumulabili con altri contributi finalizzati all’inserimento occupazionale erogati a partire dal 1 gennaio 2006 da Italia Lavoro S.p.a. per conto del Ministero del Lavoro a favore della stessa impresa e del medesimo lavoratore.
Procedura
La domanda per la richiesta del contributo finalizzato all’inserimento occupazionale dovrà essere presentata solo ed esclusivamente on line (v. box sotto) attraverso il sistema informativo di Programma Arco all’indirizzo www.arco.italialavoro.it entro e non oltre il 31 marzo 2011, fatto salvo l’esaurimento preventivo delle risorse disponibili (che sarà comunicato tramite pubblicazione di una nota sulla Gazzetta ufficiale e sul sito di Italia lavoro Spa).
La Registrazione |
Prima di procedere all’invio della domanda l’impresa dovrà registrarsi sul sistema informativo di Programma seguendo la procedura predisposta. Al termine della procedura di registrazione l’impresa indicherà un proprio codice utente e una password da utilizzare per i successivi accessi. |
Condizioni. Per poter accedere all’agevolazione l’impresa interessata dovrà rispettare le seguenti condizioni:
- le assunzioni e le trasformazioni per le quali si chiede il contributo devono essere state effettuate dopo il 30 dicembre 2009 (data di pubblicazione sulla Gu dell’Avviso pubblico).
- i posti occupati non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale occorsi dal 30 dicembre 2009.
- le trasformazioni a tempo indeterminato devono riguardare contratti in essere al 31 dicembre 2009 che conservano vigenza fino alla data della loro trasformazione.
- non è possibile avanzare richiesta di contributo quando i lavoratori assunti, o il cui contratto è stato oggetto di trasformazione, sono legati al datore di lavoro da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.
- i lavoratori per i quali si richiede il contributo devono essere destinati presso la sede operativa (o legale, se coincidente) dell’impresa o presso una sua unità locale, comunque con sede in uno dei Comuni di cui alla Tab. 2 allegata all’Avviso Pubblico (v. box sotto).
Particolarità |
Per le imprese della Regione Piemonte saranno prese in considerazione esclusivamente domande per contributi all’inserimento occupazionale per disoccupati di lunga durata, lavoratori in CIGS e persone in mobilità. |
È inoltre necessario che le imprese interessate all’erogazione del contributo, in sede di richiesta del beneficio, autocertifichino anche il possesso cumulativo (nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente) dei seguenti requisiti:
- non aver cessato o sospeso la propria attività;
- essere in regola con l’applicazione del Ccnl;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assistenziali;
- non avere beneficiato a decorrere dal 1 gennaio 2008 degli aiuti de minimis oppure di aiuti di importo limitato ex Dpcm 3 giugno 2009 che sommati a quello richiesto eccedono l’importo di 500 mila euro;
- non aver riportato condanne che comportino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- l’impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo;
- l’impresa è classificabile come micro e piccola impresa in base al Reg. Ce/800/2008;
- tutti gli allegati sono conformi all’originale;
- essere un soggetto di imposta che svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito di impresa.
Italia Lavoro Spa dopo aver ricevuto on line tutte le domande forma un elenco in ordine cronologico. Fanno fede la data e l’ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema telematico, contenente l’identificativo interno e la data di presentazione dell’istanza.
Se a seguito della formazione degli elenchi delle imprese ammesse a contributo risultassero dei pari merito al fine di assegnare i fondi residui Italia Lavoro spa procederà al pubblico sorteggio cui saranno invitati a presiedere i rappresentanti legali delle medesime imprese.
Le aziende escluse perché prive dei requisiti, alle quali verrà inviata una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione, potranno presentare una nuova domanda allegando tutta la documentazione richiesta, sempre che vi siano ancora risorse.
L’erogazione del contributo avverrà direttamente da parte di Italia Lavoro Spa, per conto del Ministero del Lavoro, in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi delle imprese ammesse all’incentivo.
Revoca e restituzione dei contributi
In caso di licenziamento (fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa), il datore di lavoro beneficiario del contributo dovrà restituire a Italia Lavoro Spa, l’intero contributo ricevuto, secondo le modalità che verranno comunicate singolarmente ad ogni impresa interessata.
In caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, l’impresa beneficiaria del contributo dovrà, esclusivamente tramite il sistema informatico comunicare la variazione a Italia Lavoro Spa e inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o del licenziamento.
Non è ammessa, in nessun caso, la sostituzione dei lavoratori per i quali è stato concesso il contributo.
I contributi concessi saranno, inoltre, revocati integralmente nei seguenti casi:
- qualora non vengano fornite le informazioni utili al monitoraggio dell’intervento richieste da Italia Lavoro Spa.;
- qualora, dai controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa, fatte salve comunque le pene previste dall’attuale legislazione per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisca o produca false attestazioni come previsto dall’art. 76, Dpr 445/2000.
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)