Al fine di contrastare la disoccupazione e sostenere economicamente le imprese anche per l’anno 2011, la legge di stabilità e il decreto Milleproroghe hanno previsto diversi interventi, tra i quali la concessione in deroga e/o la proroga degli ammortizzatori sociali.
Con due provvedimenti di fine 2010, il Parlamento e il Governo
italiano, sono intervenuti per sostenere le imprese e più in
generale l’occupazione al fine di superare, o quanto meno
contenere, gli effetti della crisi economica ancora in atto nel nostro
Paese.
Si tratta in particolare della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (s.o. n.
281 alla Gu n. 297 del 21 dicembre 2010) meglio conosciuta come Legge
di stabilità 2011, ossia la Legge Finanziaria ed il Dl 29
dicembre 2010, n. 225 (Gu n. 303 del 29 dicembre 2010) c.d. decreto
milleproroghe.
Le due disposizioni normative intervengono su diversi aspetti, dalla proroga
della detassazione dei contratti di produttività
(si veda per un approfondimento l’articolo «Le
novità per le imprese nella legge di stabilità
2011», a pag. 8, fascicolo 1/2011, di questa
Rivista) all’abolizione
dell’innalzamento delle aliquote contributive,
dal riconoscimento anche per il 2011 delle detrazioni
fiscali per carichi di famiglia per i soggetti non residenti in Italia
al differimento del termine della sospensione dei
versamenti di tributi e contributi per gli alluvionati del Veneto
e per quelli colpiti dal sisma della regione Abruzzo,
dallo slittamento del mod. 770 mensile
alla proroga e concessione in deroga degli
ammortizzatori sociali.
Sostegno alle imprese
Partiamo dai trattamenti a sostegno del reddito poiché sia
la legge di stabilità che il decreto mille proroghe
prevedono interventi per l’anno 2011.
Più precisamente la Finanziaria dispone che in attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali venga autorizzata la concessione
in deroga, per periodi non superiori a 12 mesi, dei trattamenti
di Cig, mobilità e disoccupazione speciale,
con riduzione dal 10 al 40% dei relativi
importi in relazione agli ammortizzatori sociali concessi ai sensi
della legge 191/2009. In caso di proroghe successive alla seconda, i
trattamenti sono riconosciuti ai lavoratori sempre che frequentino specifici
programmi di reimpiego.
Per garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di
integrazione al reddito, la legge di stabilità prevede
l’applicazione ai lavoratori destinatari di ammortizzatori
sociali in deroga dei requisiti di anzianità lavorativa
ordinariamente richiesti, potendosi a tal fine computare, per i
soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito
superiore a 5.000 euro, anche eventuali mensilità
accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata dei
parasubordinati. Viene inoltre prorogata al 2011
l’autorizzazione richiesta di pagamento diretto,
nonché l’erogazione, da parte dell’Inps,
di un incentivo per i datori di lavoro che assumono
lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga,
che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella
legge 223/91.
Slittano al 2011 anche: l’erogazione del
trattamento di importo equivalente all’indennità
di mobilità per i lavoratori che non ne
usufruiscono, la Cigs e la mobilità ai
dipendenti delle grandi imprese commerciali, delle agenzie
di viaggi e turistiche e delle imprese di
vigilanza. Risorse sono state destinate inoltre per
riconoscere ancora per 12 mesi l’applicazione
dei contratti di solidarietà e la
possibilità di iscrivere nelle liste di
mobilità i lavoratori delle
imprese con meno di 15 dipendenti ai fini del
riconoscimento dei benefici contributivi in caso di rioccupazione.
Altre proroghe sono previste per la concessione della
Cigs per crisi aziendale.
Sempre al fine di incentivare l’occupazione, la legge di
stabilità proroga al 2011 alcuni istituti sperimentali di
sostegno al reddito previste dal Dl 78/2010 per determinate categorie
di lavoratori. Si tratta in particolare:
- dell’incremento dell’ammontare del trattamento di
integrazione salariale per i contratti di
solidarietà difensivi nella misura del 20%,
pari attualmente all’80% del trattamento perso a seguito
della riduzione di orario, nel limite di 80 mln di euro; - della liquidazione, su
richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento
di integrazione salariale straordinaria per un numero di
mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite; - dell’intervento a carattere sperimentale concernente la
possibilità, da parte dell’impresa di
appartenenza, di utilizzare i lavoratori destinatari di
trattamenti di sostegno al reddito in costanza di
rapporto di lavoro, in progetti di formazione o
riqualificazione che possono includere
attività produttiva connessa all’apprendimento, nel
limite di 50 milioni di euro; - di misure inerenti i requisiti previdenziali ai fini della fruizione
dell’indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali; - della concessione della contribuzione
figurativa integrativa a favore dei lavoratori
beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito
non connesso a sospensioni dal lavoro che abbiano almeno 35
anni di anzianità contributiva, a condizione
che accettino un’offerta di lavoro che preveda
l’inquadramento in un livello retributivo
inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle
mansione di provenienza; - dell’estensione della riduzione
contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono
i beneficiari della indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano
almeno 50 anni di età. Le norme prevedono
altresì il prolungamento della durata della
stessa riduzione contributiva per chi assuma
lavoratori in mobilità o che beneficiano
dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti
normali, a condizione che gli stessi abbiano almeno
35 anni di anzianità contributiva, fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento; - l’erogazione da parte dell’Inps,
entro il limite di 12 milioni di euro, di uno specifico incentivo
a favore dei datori di lavoro, che non
abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale
avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e le cui aziende
non siano interessate da trattamenti di Cigs, i quali assumano
a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori
destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria e
del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati
da imprese edili ed affini. L’incentivo
è pari all’indennità spettante al
lavoratore, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto
per contributi figurativi, per il numero di mensilità di
trattamento non erogate.
Sempre in tema di ammortizzatori sociali, il Dl 225/2010,
prevede il differimento al 31 marzo 2011,
della possibilità di utilizzare le risorse per il finanziamento
della disoccupazione per crisi aziendali e per apprendisti.
In particolare la proroga riguarda la possibilità, per i
lavoratori esclusi dagli ordinari ammortizzatori sociali e per gli
apprendisti sospesi dal lavoro per crisi aziendale (per gli apprendisti
anche licenziati per fine formazione) con intervento della
disoccupazione (ordinaria o con i requisiti ridotti) e
dell’ente bilaterale, di rimodulare e differenziare le
relative misure a sostegno del reddito (con i decreti di concessione
degli ammortizzatori in deroga), anche in funzione della
compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in
ragione dell’armonizzazione delle indennità
economiche (art. 19, Dl 185/2008).
Invece per i settori non coperti da ammortizzatori
sociali, la proroga consente al Ministero del Lavoro (di
concerto con il Ministero dell’Economia) di emanare norme in
deroga a singole disposizioni contenute nei regolamenti approvati dallo
stesso Ministero per far fronte a processi
di ristrutturazione e di crisi aziendale da parte delle aziende
pubbliche e private erogatrici di servizi di pubblica utilità,
nonché per le categorie e settori di impresa
sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali
(come per esempio nel settore del credito e delle
assicurazioni).
Sospensione dei versamenti contributivi e fiscali
In merito all’alluvione in Veneto,
viene disposta la proroga al 30 giugno 2011
(originariamente fissata al 20 dicembre 2010) della sospensione
dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti
colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni dal 31 ottobre al 2
novembre 2010 e inclusi nell’elenco allegato al decreto
dell’1 dicembre 2010 (e che, entro il 10 dicembre 2010, hanno
presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al
sindaco del comune di residenza o della sede dell’impresa che
attesta che gli eventi alluvionali hanno causato il fermo della propria
attività economica o determinato l’adozione nei
loro confronti di provvedimenti di sgombero o di evacuazione). In
particolare sono sospesi i termini
relativi ai versamenti anche a rate delle imposte sui
redditi e dell’Irap
scadenti nello stesso periodo e quelli relativi ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi Inail.
Novità si hanno anche per i soggetti interessati dal terremoto
in Abruzzo del 6 aprile 2009. Il Dl mille proroghe
dispone il differimento a fine giugno 2011
della sospensione della riscossione delle rate in
scadenza (120 rate in tutto previste dall’
art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, Dl 78/2010) tra gennaio e
giugno 2011 per i soggetti colpiti dal terremoto.
Più precisamente i contribuenti avrebbero dovuto iniziare
dal mese di gennaio 2011 a restituire ratealmente le imposte, i
contributi e i premi sospesi dal 6 aprile 2009 fino al 30 giugno 2010
(e per alcuni soggetti fino al 20 dicembre u.s.).
La ripresa del versamento sarà stabilita con apposito Dpcm.
La restituzione delle somme in commento inizierà dal mese di
luglio 2011 e le rate sospese (gennaio-giugno 2011) dovranno essere
spalmate sulle rate successive.
Si ricorda che i sostituti d’imposta sono tenuti a segnalare
ai propri dipendenti, con il Cud 2011, l’ammontare delle
imposte sospese che dovranno versare direttamente.
Altre |
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Modello 770 |
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La legge di |
Detrazioni |
Estese al 2011 le |
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
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