Operazioni e soggetti Godono di un particolare regime di neutralità ai fini IRPEF, IRES e IRAP, le operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda e scambio di partecipazioni poste in essere tra i soggetti della seguente tabella, …
Operazioni e soggetti
Godono di un particolare regime di neutralità ai
fini IRPEF, IRES e IRAP, le operazioni di fusione, scissione,
conferimento d’azienda e scambio di partecipazioni poste in
essere tra i soggetti della seguente tabella, sottoposti alle imposte
ivi indicate (o qualsiasi altra imposta che le sostituisca) senza
possibilità di diversa opzione (Allegati A e B della
direttiva 90/434/CEE).
società e altri |
||
UE |
società |
una |
Belgio |
«société |
Impot |
Danimarca |
“aktieselskab”, |
Selskabsskat |
Germania |
«Aktiengesellschaft», |
Körperschaftsteuer |
Grecia |
«αvωvυμη |
φόρος |
Spagna |
“sociedad |
Impuesto |
Francia |
«société |
Impot |
Irlanda |
le |
Corporation |
Italia |
«società |
Imposta |
Lussemburgo |
«société |
Impot |
Olanda |
«naamloze |
Vennootschapsbelasting |
Portogallo |
le |
Imposto |
Regno unito |
le |
Corporation |
Austria |
«Aktiengesellschaft», |
Körperschaftsteuer |
Finlandia |
«osakeyhtiö/aktiebolag», |
yhteisöjen |
Svezia |
«aktiebolag», |
statlig |
Repubblica ceca |
«akciová |
Daò |
Estonia |
«täisühing», |
Tulumaks |
Cipro |
«etaireieV» |
Φόρος |
società e altri |
||
Lettonia |
«akciju |
uznemumu |
Lituania |
le |
Pelno |
Ungheria |
«közkereseti |
Társasági |
Malta |
«Kumpaniji |
Taxxa |
Polonia |
«spółka |
Podatek |
Slovenia |
«delniška |
Davek |
Slovacchia |
«akciová |
Daò |
Bulgaria |
«събирателното |
корпоративен |
Romania |
societati pe |
impozit |
Art. 178, tuir; Tabelle A e B allegate al tuir
Fusioni ue
Fusioni
Il regime speciale interessa le fusioni proprie o per
incorporazione tra:
- un soggetto residente appartenente a una delle seguenti
categorie: società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, cooperative e di mutua
assicurazione ed enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciale e
uno o più soggetti residenti in un altro Stato UE,
appartenenti a una delle categorie individuate; - oppure tra due o più soggetti residenti in un
altro Stato UE, appartenenti, a una delle categorie individuate, se
almeno uno di essi ha una stabile organizzazione in Italia.
Disciplina civilistica
La disciplina civilistica delle fusioni UE è
contenuta nel D.L. n. 108/2008.
Fusione tra società dello stesso Stato UE con
stabile organizzazione in Italia
La fusione tra una società tedesca con stabile
organizzazione in Italia e un’altra società
tedesca non rientra nella disciplina delle fusioni UE (che è
applicabile solo alle operazioni tra società appartenenti a
Stati membri diversi: ris. 12.2.2008 n. 42), bensì, per
quanto concerne gli aspetti riferibili alla stabile organizzazione in
Italia, nella disciplina ordinaria della fusione (ris. 3.12.2008, n.
470).
Fusione tra una società del Regno Unito e una
del Belgio entrambe con stabile organizzazione in Italia
La disciplina delle fusioni UE è applicabile alla fusione
tra una società residente nel Regno Unito e una
società residente in Belgio (appartenenti a una delle
categorie individuate e soggette alle imposte societarie nei rispettivi
paesi) dotate entrambe di una stabile organizzazione in Italia (ris.
6.7.2009, n. 175).
Si applica solo a condizione che nel concambio
l’eventuale conguaglio in denaro attribuito a ciascun socio
della società fusa o incorporata non superi il 10% del
valore nominale della partecipazione ricevuta.
Concerne le seguenti potenziali aree di materia imponibile:
- i beni della società fusa o incorporata che per
effetto della fusione si trasferiscono da un soggetto residente in uno
Stato a un soggetto residente in un altro Stato; - le riserve in sospensione d’imposta del soggetto
residente in uno Stato che per effetto della fusione confluiscono
(idealmente) nel nuovo capitale e nell’eventuale avanzo di un
soggetto residente in un altro Stato; - le perdite fiscali pregresse;
- le azioni o quote dei partecipanti nella
società fusa o incorporata che per effetto della fusione
sono sostituite con azioni o quote della società risultante
dalla fusione o incorporante.
Art. 178, tuir
Neutralità e valore dei beni
In linea di principio si applica il regime della fusione
interna, per cui:
- la fusione non comporta realizzo di plusvalenze o
minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate; - non assume rilievo l’avanzo o il disavanzo, da
annullamento o da concambio, iscritto in bilancio, né
l’utilizzo del disavanzo per l’iscrizione di
plusvalenze o di un avviamento; - vi è continuità dei valori e
subentro nella altre posizioni fiscali (art. 178, c. 1, tuir).
Se la società italiana o la società
estera con stabile organizzazione in Italia si estingue per effetto
della fusione (in quanto fusa o incorporata in una società
estera):
- il predetto regime di neutralità si applica
soltanto per le attività e passività che
confluiscono nella stabile organizzazione in Italia della
società post-fusione; - le attività e passività che non
confluiscono nella stabile organizzazione italiana si considerano
realizzate al valore normale. La stessa disposizione si applica alle
attività e passività che, dopo essere confluite
nella stabile organizzazione in Italia, ne vengono distolte (art. 178,
c. 6, tuir).
Attività che non configura una stabile
organizzazione
La neutralità fiscale non si applica nel caso di
incorporazione di una società italiana da parte di
una società spagnola, quando a seguito
dell’incorporazione la struttura della società
italiana estinta non si configura come stabile organizzazione in quanto
è utilizzata come deposito per la consegna dei capi di
abbigliamento che la società spagnola commercializza sul
territorio italiano (ris. 27.1.2009, n. 21).
Se la società italiana che si estingue per effetto
della fusione (in quanto incorporata o fusa in una società
estera) ha una stabile organizzazione all’estero:
- le attività e passività della
stabile organizzazione si considerano realizzate al valore normale; - tuttavia la relativa imposta dovuta in Italia è
decurtata dell’imposta che lo Stato estero avrebbe
effettivamente prelevato sulle plusvalenze della stabile organizzazione
in assenza del regime di neutralità intra-UE (art. 178, c.
3, tuir).
Art. 178, tuir
Riserve
Se la società italiana si estingue per effetto
della fusione:
- le riserve in sospensione d’imposta iscritte nel
suo ultimo bilancio devono essere ricostituite nelle scritture
contabili della stabile organizzazione in Italia della
società non residente post-fusione; - altrimenti, se e nella misura in cui non siano
ricostituite, concorrono a formare il reddito della stabile
organizzazione in Italia della società non residente
post-fusione.
Art. 180, tuir
Perdite pregresse
Se la società italiana si estingue per effetto
della fusione, la società post-fusione non residente
può scomputare le perdite pregresse della società
italiana estinta dal reddito della stabile organizzazione in Italia:
- in proporzione alla parte del patrimonio netto della
società italiana confluita nella stabile organizzazione in
Italia della società post-fusione; - nei limiti del “patrimonio netto”
della stabile organizzazione in Italia;
Partecipazione nella società incorporata detenuta
nella stabile organizzazione preesistente
Nel caso in cui sia incorporata una società le cui
partecipazioni sono detenute in una stabile organizzazione preesistente
della società estera incorporante il patrimonio netto a cui
va raffrontato l’ammontare di perdite da riportare
è dato dal solo patrimonio della stabile organizzazione cui
le perdite si riferiscono e non già dalla somma dei
patrimoni della stabile organizzazione e della società
incorporata (ris. 30.3.2007, n. 66/E).
- purché ricorrano le condizioni di
vitalità relative ai ricavi e al costo del personale cui
è subordinato il riporto delle perdite nelle fusioni
nazionali.
Disapplicazione delle condizioni di vitalità
La disposizione che subordina il riporto delle perdite alle condizioni
di vitalità relative ai ricavi e al costo del personale
è di natura antielusiva e quindi può essere
oggetto di disapplicazione mediante interpello (ris. 30.3.2007, n.
66/E).
Art. 181, tuir
Sostituzione delle azioni o quote
Se la società italiana si estingue per effetto
della fusione:
- la sostituzione delle azioni o quote della
società residente estinta con quelle della
società non residente incorporante o risultante dalla
fusione non comporta realizzo di plusvalenze o minusvalenze per i soci; - il valore fiscale delle azioni o quote annullate
è attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio,
ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti
ai fini della determinazione del rapporto di cambio; - gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei
percettori, ferma restando, in presenza dei presupposti,
l’esenzione.
Tassazione dei conguagli
Ai fini dell’imposizione del conguaglio rimane ferma
l’applicazione della disposizione, secondo cui in caso di
riduzione di capitale e scioglimento del rapporto sociale costituisce
reddito la distribuzione eccedente il valore fiscale delle azioni o
quote annullate (art. 47, c. 4 tuir); ciò rileva, ad
esempio, nel caso di conguaglio a fronte di “resti”
di partecipazione annullati senza sostituzione (art. 12, c. 5, D.Lgs.
n. 247/2005).
Art. 179, c. 4, tuir
(per maggiori approfondimenti vedi Manuale
fiscale, Novecento Media)