L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità, da parte delle aziende, di beneficiare dello sgravio contributivo previsto dall’art. 4, comma 3, del Dlgs 151/2001, anche nel caso in cui la lavoratrice in gravidanza sostituita si avvalga del congedo flessibile.
Le precisazioni fornite dall’Inps nascono da specifiche
richieste di chiarimenti presentate all’Istituto concernenti il caso di
assunzione con contratto a termine per sostituzione di lavoratrice in
gravidanza effettuata ex art. 4, comma 2, Dlgs 151/2001, con un mese di
anticipo rispetto all’inizio del congedo di maternità, alla
quale assunzione sia seguita la richiesta di congedo flessibile da
parte della lavoratrice da sostituire.
Il dubbio sollevato dagli interpellanti, è se la richiesta
di congedo flessibile presentata successivamente all’assunzione per
sostituzione, poiché di fatto comporta
un’estensione del cd “periodo di affiancamento”
(inteso come quella parte del contratto a termine che precede
l’effettiva astensione della lavoratrice) rispetto al termine previsto
dalla legge, sia da considerare legittima ai fini della
fruizione dei benefici contributivi.
La disciplina
L’art. 10 della legge 53/2000 e la successiva modifica introdotta
dall’art. 4 del Dlgs 151/2001, hanno tracciato la disciplina della
sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, che, coordinata
con i successivi interventi normativi in materia di lavoro a tempo
determinato e di lavoro somministrato, si può
così riassumere:
- in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti
dal lavoro, il datore di lavoro può assumere personale con
contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive, ai sensi
dell’art. 1 comma 1, del Dlgs 368/2001, ovvero ricorrere alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 20
del Dlgs 276/2003, e con l’osservanza delle disposizioni delle leggi
medesime; - l’assunzione di personale a tempo determinato e
l’utilizzazione di personale somministrato temporaneamente, in
sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo può
avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di
inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva; - nelle aziende con meno di venti dipendenti,
per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con
contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e
lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio
contributivo del 50%; quando la sostituzione avviene con
contratto di lavoro somministrato a tempo determinato, l’impresa
utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto; - le disposizioni relative agli sgravi contributivi trovano
applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio
della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento; - nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome,
coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti
attività commerciali e imprenditrici agricole a titolo
principale è possibile procedere, in caso di
maternità delle stesse, e comunque entro il primo anno di
età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore
adottato o in affidamento, all’assunzione di personale a tempo
determinato e di personale somministrato a tempo determinato, per un
periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni
contributive previste per i lavoratori subordinati, cioè con
lo sgravio contributivo del 50% nelle aziende con meno di venti
dipendenti.
Le istruzioni amministrative
Con le circolari 117/2000 e 136/2001
l’Inps ha impartito direttive amministrative sulle nuove
disposizioni in materia di assunzioni in sostituzione e di sgravi
contributivi, nei seguenti termini:
- ha individuato i soggetti beneficiari dello sgravio
contributivo, indicandoli nelle aziende con meno di venti dipendenti e
nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome con la precisazione
che, «… tenuto conto dello spirito della legge che tende a
favorire il ricorso all’istituto del “congedo”, il beneficio trova
applicazione nei confronti della generalità dei datori di
lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori…» ; - ha fissato i criteri di determinazione dei requisiti
occupazionali, sancendo che nella determinazione del numero dei
dipendenti vanno compresi i lavoratori di qualunque qualifica,
(lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) e in proporzione all’orario
svolto (lavoratori a tempo parziale), con la precisazione che il
lavoratore assente ancorché non retribuito (ad esempio per
servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal
computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia
stato assunto altro lavoratore, anche se in tal caso sarà
computato il sostituto, mentre nelle ipotesi di ricorso a prestatori di
lavoro somministrato temporaneamente si fa riferimento al numero dei
dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell’azienda
utilizzatrice, non assumendo rilievo la consistenza organica
dell’agenzia di somministrazione; restano, invece, esclusi dal computo
numerico dei dipendenti occupati: i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro; gli apprendisti; i lavoratori assunti con
contratto di reinserimento; i prestatori di lavoro somministrato, con
riguardo all’organico dell’impresa utilizzatrice; - ha indicato, nel silenzio del legislatore, quale momento in
cui deve sussistere tale requisito dimensionale quello dell’assunzione
del lavoratore chiamato in sostituzione del lavoratore assente; - ha puntualizzato che il periodo temporale di spettanza del
beneficio dello sgravio contributivo trova applicazione fino al
compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o
del lavoratore in astensione e, per un anno, dall’accoglienza del
minore adottato o in affidamento; - ha dettato le modalità di accesso al beneficio ,
imponendo al datore di lavoro di autocertificare che l’assunzione dei
dipendenti interessati allo sgravio avviene in sostituzione di
lavoratori e che la forza occupazionale aziendale, all’atto
dell’assunzione del dipendente, sia inferiore alle 20 unità; - ha provveduto alla codifica aziende , precisando che alle
posizioni contributive riferite ad aziende aventi titolo allo sgravio
in argomento, deve essere attribuito il codice di autorizzazione “9R”
che, dopo l’entrata del Tu, ha assunto il più ampio
significato di “Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo,
avente titolo allo sgravio ex art. 4 comma 3, del Dlgs n. 151/2001”; - ha determinato le speciali modalità operative
per l’assolvimento della contribuzione relativa a lavoratori, collocati
presso aziende utilizzatrici, per i quali ricorrono le condizioni per
la fruizione dello sgravio ex art. 4, comma 3, del Tu, ad opera di
agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo.
Gli ultimi chiarimenti forniti
dall’Inps
Con riferimento alla questione oggetto del citato messaggio
1382/2011, l’Inps ha precisato
che, nel caso in cui la richiesta del congedo flessibile
da parte della lavoratrice in gravidanza intervenga dopo l’inizio del
contratto a termine stipulato per la sua sostituzione, con conseguente
estensione del cd “periodo di affiancamento” oltre
il termine massimo previsto dalla legge (o dal contratto
collettivo), il contratto si intende legittimamente
stipulato con relativo diritto allo sgravio contributivo
entro i limiti previsti dalla legge.
Esempio di |
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(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
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