Uniti si è più competitivi: i contratti di rete diventano una realtà

Primi chiarimenti sui presupposti per accedere all’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 42 del decreto in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete.

Dallo scorso 2 maggio le imprese che intendono accedere
all’agevolazione del contratto di rete, introdotta con
l’art. 42 del Dl n. 78/2010 (convertito nella legge
122/2010), possono inviare la comunicazione dei dati richiesti per
fruire dei vantaggi fiscali. Dopo la circolare dell’Agenzia
delle Entrate del 15 febbraio 2011, che ha fornito i primi chiarimenti
in materia, sono stati, infatti, adottati i necessari provvedimenti
attuativi che hanno sancito l’effettiva
operatività dello strumento del contratto di rete (decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 febbraio
2011 di individuazione dei requisiti degli organismi privati preposti
all’asseverazione del programma comune di rete; provvedimento
del direttore dell’Agenzia del 14 aprile 2011, n. 31139 di
approvazione del modello di comunicazione; circolare Agenzia del 14
aprile 2011, n. 15/E).
Le reti di impresa, si ricorda, rappresentano una forma di natura
contrattuale tra più imprese che vogliono aumentare la loro
massa critica senza la necessità di fondersi o unirsi sotto
il controllo di un unico soggetto. L’elemento essenziale del
contratto di rete è il c.d. “programma comune di
rete”, in base al quale gli imprenditori hanno
l’obbligo di collaborare in forme e ambiti prestabiliti
relativi all’esercizio delle proprie imprese, scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica
o tecnologica, al fine di perseguire lo scopo di accrescere in maniera
individuale e collettiva la propria capacità innovativa e la
propria competitività sul mercato.
Il contratto di rete (v. box sotto)
può anche prevedere, pur non costituendone contenuti
essenziali ai fini della sua configurabilità,
l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, con
conseguente indicazione dei criteri di valutazione dei conferimenti che
ciascun soggetto si obbliga ad eseguire, e la nomina di un organo
comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto nel
complesso o di singoli fasi dello stesso. È da evidenziare,
tuttavia, che sebbene l’istituzione del fondo comune non
è espressamente indicato dal legislatore quale elemento
necessario del contratto, lo stesso risulta essere una condicio
sine qua non
perché abbia luogo la concessione
dell’agevolazione.

Contenuti del
contratto di rete

• La denominazione
sociale delle imprese aderenti alla rete;
• l’indicazione delle attività comuni
poste a base della rete;
• l’individuazione del programma di rete, con
indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa
partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo
comune. A tal fine, le imprese potranno istituire il fondo patrimoniale
comune;
• la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
• l’organo comune incaricato

L’incentivo previsto a favore delle imprese aderenti
al contratto di rete consiste nella sospensione
d’imposta della parte degli utili di esercizio accantonata ad
apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune

(o al patrimonio destinato all’affare) per la realizzazione
di investimenti
previsti dal programma comune, fino al
31 dicembre 2012.
La quota degli utili accantonata non sarà più
sottoposta alla sospensione di imposta e concorrerà,
pertanto, alla formazione del reddito se utilizzata per scopi diversi
dalla copertura delle perdite di esercizio o nel caso in cui dovesse
venir meno l’adesione al contratto di rete.
L’importo che non concorre alla formazione del reddito di
esercizio non potrà superare, in ogni caso, il limite di 1
milione di euro. Tale soglia si applica per singola impresa, anche se
aderisse a più di un contratto di rete, e con riferimento a
ciascun periodo di imposta di applicazione del beneficio.

I chiarimenti dell’Agenzia delle
Entrate

Con la recente circolare n. 15 del 14 aprile 2011,
l’Agenzia delle Entrate provvede a fornire chiarimenti sui principali
presupposti per accedere al beneficio
e sui relativi
aspetti procedurali. Questi ultimi, in particolare, sono stati definiti
con apposito provvedimento del direttore (n. 31139) emanato alla stessa
data, che ha approvato il relativo modello di comunicazione dei dati,
da inoltrare per via telematica all’Agenzia.
Le condizioni fondamentali per accedere all’agevolazione
possono essere sintetizzate nei seguenti tre punti:

  1. l’adesione al contratto di rete;
  2. l’accantonamento e
    la destinazione degli utili dell’esercizio a
    un fondo patrimoniale comune
    (o patrimonio dedicato
    all’affare);
  3. l’asseverazione del programma
    comune di rete
    .

In relazione al primo presupposto,
si specifica che a beneficiare dell’agevolazione sono sia
le imprese che hanno originariamente sottoscritto un contratto di rete
,
sia quelle che hanno aderito ad un contratto di rete
già esistente
, a prescindere dalla loro forma
giuridica, dal settore di attività e dalla dimensione,
nonché dalla localizzazione territoriale. Infatti, potranno
partecipare anche imprese non residenti che abbiano una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato italiano.
Quanto al profilo contabile, è chiarito che le ditte
individuali e le società di persone che rientrano nel regime
semplificato potranno accedere all’agevolazione integrando le
scritture contabili previste dall’art. 2217, comma 2 del c.c.
con uno specifico prospetto da cui si possa evincere la destinazione
dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva.
Il contratto di rete va redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata
. Al fine del
perfezionamento dell’adesione allo stesso, è
necessario provvedere alla sua iscrizione nella sezione del registro
delle imprese cui è iscritta l’impresa
partecipante. L’efficacia decorre dall’ultima delle
iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati
sottoscrittori originari.
Riguardo al secondo punto,
l’Agenzia ha sottolineato che, per espressa previsione della
normativa, se il contratto di rete non prevede la
costituzione di un fondo patrimoniale comune le imprese aderenti non
possono accedere all’agevolazione
. Se
consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento al
patrimonio comune può avvenire anche attraverso
l’apporto di un patrimonio destinato all’affare.
Dal punto di vista fiscale, il presupposto della destinazione di una
quota degli utili al fondo patrimoniale comune è soddisfatto
se è accantonata una stessa quota di utili in
un’apposita riserva del patrimonio netto, tenuta distinta da
altre eventualmente presenti. Di tale riserva, nominata facendo
riferimento alla norma, bisognerà dare specifica
informazione nella nota integrativa (se l’impresa
è obbligata a presentarla). I tempi e le modalità
di esecuzione dei conferimenti iniziali e successivi sono contenuti nel
contratto di rete.
Terzo presupposto per la sospensione
d’imposta è la preventiva
asseverazione del programma di rete da parte degli organismi espressi
dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale

rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, espressione degli interessi
generali di un molteplicità di categorie e territori. Tali
organismi sono stati definiti dal recente decreto ministeriale
dell’Economia e delle finanze del 25 febbraio 2011 e dovranno
provvedere ad attestare il possesso dei relativi requisiti attraverso
l’inoltro all’Agenzia delle Entrate di un apposito
modello approvato provvedimento n. 34839 del 14 aprile 2011.
Si evidenzia che l’asseverazione risulta essere condizione
necessaria e sufficiente per dimostrare la sussistenza dei requisiti
richiesti per la fruizione dell’incentivo fiscale.
L’asseverazione, attestata entro 30 giorni dalla richiesta di
rilascio da parte dell’organo comune, comporta la verifica
preventiva ad opera degli organismi a ciò abilitati della
sussistenza degli elementi del contratto di rete e dei relativi
requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno
sottoscritto.
Il rilascio dell’asseverazione deve essere comunicato da
parte degli organi abilitati, entro il mese di aprile
dell’anno successivo a quello della comunicazione
dell’avvenuta asseverazione, all’Agenzia delle
Entrate che in qualsiasi momento potrà esercitare la propria
attività di vigilanza, così come previsto dal
Titolo IV del Dpr 29 settembre 1973, sui contratti di rete e sulla
realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso
all’agevolazione revocando, se del caso, i benefici
indebitamente fruiti. La verifica, inoltre, potrà essere
effettuata anche mediante riscontro presso gli organi di asseverazione,
od anche in collaborazione con gli stessi in base a specifici accordi.
La circolare ha stabilito che per il primo anno di applicazione
dell’agevolazione, tenuto conto dei tempi necessari per la
costituzione degli organismi di asseverazione e che il rilascio
dell’asseverazione deve avvenire entro 30 giorni dalla
relativa richiesta, sarà possibile ottenere
l’asseverazione entro il 30 settembre 2011, ossia entro il
termine di presentazione del modello Unico 2011, in cui indicare
l’agevolazione. Entro la stessa data sarà
consentito stipulare il contratto di rete ed eseguire
l’iscrizione nel registro delle imprese.

Gli investimenti ammissibili. È
il programma comune di rete a dover individuare gli investimenti che
dovranno essere realizzati e a cui devono essere vincolati gli utili.
Le spese ritenute ammissibili sono, in linea generale, quelle sostenute
per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e
non) e servizi, nonché per l’utilizzo di
personale. Sono, altresì, ammissibili i costi relativi a
beni, servizi e personale messi a diposizione da parte delle imprese
aderenti al contratto di rete. In tale circostanza, rileverà
il costo figurativo relativo all’effettivo impiego di beni,
servizi e personale.
In ogni caso, al fine dell’agevolabilità di tali
costi risulta necessario dimostrare adeguatamente che gli stessi siano
stati sostenuti effettivamente per la realizzazione degli investimenti
previsti dal programma comune di rete asseverato.
Il termine entro cui gli investimenti contemplati dal programma
dovranno essere realizzati è l’esercizio
successivo a quello in cui gli utili sono stati destinati al fondo
patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare).
La fissazione di tale termine mira a tutelare l’interesse a
che gli utili accantonati vengano effettivamente utilizzati per lo
scopo cui è stato accordato il beneficio della sospensione
d’imposta. La circolare chiarisce, al riguardo, che il
riferimento è all’esercizio successivo a quello in
cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili
dell’esercizio e non a quello di maturazione degli utili
accantonati.
Sulla base di quanto riportato, quindi, la realizzazione degli
investimenti può avvenire dopo la fruizione
dell’agevolazione.

Modalità di fruizione dei benefici.Per
accedere all’agevolazione, il cui limite di fruizione
è individuato in 20 milioni di euro per
l’anno 2011
e di 14 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013
, è
necessario trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle
Entrate, il modello Reti, approvato con il richiamato provvedimento del
direttore della stessa Agenzia del 14 aprile scorso, che contiene tutti
i dati relativi agli utili accantonati e al risparmio di imposta
derivante dalla corrispondente variazione in diminuzione operata
nell’ambito del reddito di impresa. Il software per la
trasmissione, “AGEVOLAZIONERETI”, è
disponi­bile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Una
volta che l’Amministrazione finanziaria sia venuta in
possesso di tali dati, verrà pubblicata, con un apposito
provvedimento, la percentuale concretamente riconoscibile alle imprese,
che dovrà essere applicata al risparmio d’imposta
indicato nel modello Reti. La percentuale massima di risparmio di
imposta spettante sarà, in particolare, determinata sulla
base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e
l’ammontare del risparmio di imposta complessivamente
richiesto.
Le imprese interessate possono presentare la
comunicazione Reti dal 2 al 23 maggio di ciascun anno, dal 2011 al 2013
,
relativamente ai periodi di imposta in corso, rispettivamente, al 31
dicembre 2010, 2011 e 2012. Anche le imprese con esercizio a cavallo
dell’anno solare, pur non essendo l’esercizio di
riferimento ancora chiuso, dovranno inviare le comunicazioni entro i
medesimi termini.
La comunicazione può essere presentata direttamente dai
soggetti abilitati dall’Agenzia o per il tramite di una
società del gruppo qualora il richiedente appartenga a un
gruppo societario o per il tramite dei i soggetti incaricati alla
trasmissione telematica (professionisti, associazioni di categoria,
Caf, altri soggetti).
L’agevolazione spettante opera ai fini Irpef
ed Ires
, con esclusione
dell’Irap
e potrà essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovuti per il periodo di imposta relativo
all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza
incidere sul calcolo degli acconti dovuti per lo stesso periodo di
riferimento. Allo stesso modo, gli acconti dovuti per il periodo
d’imposta successivo devono essere determinati secondo le
modalità ordinarie, a lordo delle agevolazioni.
Ai fini della corretta indicazione del risparmio di imposta nel modello
di comunicazione, la circolare chiarisce che:

  • per i soggetti Ires deve
    essere applicata un’aliquota del 27,50% all’importo
    della variazione in diminuzione del reddito di impresa corrispondente
    alla quota agevolabile e accantonata a riserva;
  • per gli imprenditori individuali,
    bisognerà assumere la differenza tra
    l’Irpef
    relativa al solo reddito di impresa
    calcolata a lordo della variazione in diminuzione e
    l’Irpef
    corrispondente al reddito di impresa
    al netto di tale variazione. A tal fine, sarà necessario
    isolare il reddito di impresa rispetto agli altri redditi che
    l’imprenditore individuale potrà possedere a vario
    titolo;
  • per le società di persone e le
    società di capitali trasparenti
    deve essere
    considerata la somma delle minori imposte dovute da
    ciascun socio
    con riferimento al reddito di
    partecipazione nelle relative società. Tali minori imposte
    dovranno essere determinate in base allo stesso criterio utilizzato per
    l’imprenditore individuale.

Per la determinazione del risparmio di imposta
relativo alle addizionali regionali e comunali Irpef occorre applicare
all’importo agevolabile l’aliquota
dello 0,90%
o quella maggiore fissata
dalla competente Regione
e le eventuali relative aliquote
deliberate dai comuni di riferimento
.

Sintesi
dell’intervento

Soggetti
beneficiari

Tutte le imprese.
Nessuna limitazione con riferimento alla forma
giuridica, dimensione, settore di attività, localizzazione
territoriale.

Presupposti
fondamentali

  • Adesione al contratto di
    rete (da sottoscrivere ex novo o aderendo a uno già
    esistente);
  • accantonamento e
    destinazione degli utili di esercizio a un fondo patrimoniale comune o
    patrimonio dedicato all’affare;
  • programma comune di rete
    asseverato.

Investimenti
realizzabili

Devono essere indicati dal
programma comune di rete:

  • spese sostenute per
    l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non)
    e servizi, nonché per l’utilizzo di personale;
  • costi relativi a beni,
    servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese
    aderenti al contratto di rete.

Agevolazione

Sospensione
d’imposta della parte degli utili di esercizio accantonata ad
apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune per la
realizzazione di investimenti previsti dal programma comune.

Limite
massimo

L’importo che non
concorre alla formazione del reddito di impresa non può
eccedere € 1.000.000 per ciascun periodo di imposta.

Decadenza
dalla sospensione di imposta

  • Se gli utili accantonati
    sono utilizzati per scopi diversi dalla copertura delle perdite di
    esercizio;
  • Se viene meno
    l’adesione al contratto di rete.

 

In entrambi i casi gli
utili contribuiranno a formare il reddito.

Periodi
di imposta agevolabili

Periodi di imposta in corso
al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012.

Presentazione
del modello RETI

  • Dal 2 al 23 maggio 2011
    con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010;
  • dal 2 al 23 maggio 2012
    con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011;
  • dal 2 al 23 maggio 2013
    con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Stanziamenti

  • 20 milioni di euro per
    l’anno 2011;
  • 14 milioni di euro per
    ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Entità
effettiva del risparmio di imposta

Percentuale massima
comunicata dall’Agenzia delle Entrate sulla base del rapporto
tra l’ammontare delle risorse stanziate e
l’ammontare del risparmio di imposta complessivamente
richiesto (indicato nel modello RETI).

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti
e credito
, Novecento Media)

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