Chi opta per la creazione di una società a responsabilità limitata deve rivolgersi a un notaio e seguire tutta una serie di adempimenti obbligatori. Vediamoli nel dettaglio
La società a responsabilità
limitata rappresenta
la forma più
semplice di società di capitali.
Mentre società per
azioni (S.p.a.) e società
in accomandita per azioni
(S.a.p.a.) vengono normalmente
utilizzate per
realtà di medio-grandi dimensioni,
la S.r.l. viene
scelta per realtà con un
numero limitato di soci e
per società di piccole-medie
dimensioni.
Nel caso di una S.r.l. la
responsabilità dei soci è limitata
al capitale conferito
che deve essere di almeno
10.000 euro.
La società può essere governata
da un consiglio di
amministrazione ma per
snellirne l’attività viene
nominato un amministratore
a cui spetta,
in genere, la rappresentanza
e la
cui nomina deve
essere indicata
nell’atto costitutivo.
Il compenso
all’amministratore
è deliberato con
decisione dei soci
e può essere in
misura fissa annua, oppure
in percentuale sugli utili
di bilancio.
La qualifica di amministratore
di una società
commerciale non è incompatibile
con la condizione
di lavoratore subordinato
alle dipendenze della
società stessa purché lo
stesso sia in grado di dimostrare
l’esistenza del
requisito della subordinazione
e purché non sia amministratore
unico.
L’atto costitutivo di una
S.r.l. può prevedere anche
la nomina di un collegio
sindacale e di un revisore.
La nomina del collegio
è obbligatoria se il capitale
sociale non è inferiore
a quello minimo stabilito
per le società per azioni
(120.000 euro).
Le S.r.l. devono redigere
il bilancio secondo le indicazioni
dettate dal codice
civile. Il bilancio deve
essere presentato ai soci
entro il termine stabilito
dall’atto costitutivo e comunque
entro un termine
non superiore a 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
Entro trenta giorni dalla
decisione di approvazione
del bilancio da parte dei
soci vanno, poi, depositati
presso l’ufficio del Registro
delle Imprese copia del bilancio
e l’elenco dei soci.
Gli utili risultanti dal bilancio
possono essere distribuiti
ai soci.
Adempimenti fissi
L’atto costitutivo di una
S.r.l. deve essere redatto
per atto pubblico
e quindi, necessariamente,
con
l’intervento di un
notaio. Parte integrante
dell’atto
costitutivo è lo
Statuto della società,
vale a dire il
contratto regolante
i rapporti tra
i soci. Alla sottoscrizione
dell’atto
costitutivo, dovrà
essere versato
presso una banca
almeno il 25% dei
conferimenti in denaro.
Il notaio che ha ricevuto
l’atto costitutivo
deve depositarlo
entro 20 giorni
presso l’ufficio del
registro delle imprese,
esclusivamente
per via telematica,
per l’iscrizione. La
società dovrà poi
indicare negli atti e
nella corrispondenza
il Registro delle
Imprese presso il quale è
iscritta.
Entro il termine di 30
giorni dalla data di inizio
attività va presentato
all’Agenzia delle Entrate il
modello di dichiarazione di
inizio attività e viene attribuito
il numero di partita
Iva, che coincide con il codice
fiscale dell’impresa.
Sempre entro 30 giorni
dall’inizio della attività va
presentata la domanda di
immatricolazione all’Inps.
Sono obbligati a iscriversi
alla gestione speciale
anche i soci di S.r.l. se
partecipano al lavoro con
carattere di abitualità e
prevalenza.
Sono obbligati all’assicurazione
Inail i datori di
lavoro che, nell’esercizio
della loro attività, occupano
lavoratori dipendenti e
lavoratori parasubordinati.
Il rapporto assicurativo
ha inizio con la denuncia
all’Inail dell’attività esercitata,
che deve essere
effettuata dal datore di
lavoro al più tardi contestualmente
al suo inizio.
Quando assicurarsi
Non è richiesta l’assicurazione
per coloro (lavoratori
non subordinati) che
svolgono attività di direzione,
di organizzazione o
di amministrazione purché
non utilizzino macchine
elettriche o elettroniche o
automezzi.
Qualsiasi variazione,
nonché l’eventuale cessazione
del rischio assicurato,
dovrà essere
comunicata all’ente
entro 30 giorni dal
loro verificarsi.
Il datore di lavoro
deve fornire all’Istituto
i dati anagrafici
degli assicurati, gli
elementi e le indicazioni
richieste per
la valutazione del
rischio e la determinazione
del premio
che si dovrà corrispondere.
Tutti i datori di lavoro,
i committenti
e gli altri assicurati
sono tenuti all’istituzione,
alla vidimazione,
alla compilazione,
alla tenuta e alla
conservazione del libro matricola
e libro paga, nonché
del registro degli infortuni.
Altri obblighi riguardano
la tenuta dei libri sociali
che, oltre al libro giornale
e al libro degli inventari,
riguardano essenzialmente
il libro delle decisioni
dei soci, nel quale vengono
trascritti i verbali delle
assemblee; il libro delle
decisioni degli amministratori;
il libro delle decisioni
del collegio sindacale o del
revisore, quando previsti.
A questi libri, naturalmente,
vanno aggiunti i
registri per la regolare tenuta
della contabilità: le
scritture di magazzino, il
registro dei beni ammortizzabili
e i registri Iva.