Obbligo di comunicazione via Pec per le società fallite

L’introduzione nella Legge Fallimentare del nuovo articolo 31-bis prevede che le comunicazioni del curatore ai creditori previste per legge debbano essere effettuate tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata. La Pec dovrà essere usata anche nelle notifiche al debitori.

Il Ministero Sviluppo
economico, con con il decreto Sviluppo bis – Dl 179/2012,
articolo 17 –, ha modificato le comunicazioni degli atti ai creditori, la
presentazione delle domande di ammissione al passivo nelle procedure
concorsuali
e la disciplina della notificazione del ricorso per dichiarazione
di fallimento
.
Infatti, con l’introduzione, nella Legge Fallimentare, del nuovo articolo 31-bis viene previsto che le comunicazioni del curatore ai creditori previste per legge devono essere effettuate tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata. Qualora tale metodologia di comunicazione non possa essere messa in atto, per causa da imputarsi al destinatario, tutte le comunicazioni del curatore saranno eseguite esclusivamente mediante il deposito in cancelleria fallimentare. La telematizzazione viene poi  imposta per regolare il
flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento), tra commissario
giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra
commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa).

L’utilizzo della Pec sarà infatti obbligatorio anche nelle notifiche al debitore in ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento nonché per effettuare a domanda di ammissione al passivo di un credito
o di una
rivendicazione
, che dovrà essere effettuata
tramite invio della richiesta all’indirizzo di posta certificata del curatore.


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