Istituito il codice tributo per il versamento, tramite i modelli “F24 Enti pubblici” e “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati in compensazione.
L’Agenzia
delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 24/E, i codici tributo, da indicare nei modelli “F24 Enti pubblici” e
“F24 Versamenti con elementi identificativi”, per consentire alle Pubbliche
amministrazioni il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dei
crediti utilizzati in compensazione.
Si tratta dei crediti non prescritti, certi, liquidi e esigibili, maturati al
31 dicembre 2012 nei confronti delle Pa per somministrazioni, forniture e
appalti, in riferimento ai quali il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità,
per i soggetti creditori, di utilizzo in compensazione per pagare le somme
dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e agli
istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione
all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione,
acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale,
mediazione).
Dunque, per versare le somme corrispondenti ai crediti compensati dai
contribuenti, le Pa dovranno indicare il codice tributo 260E nel modello
“F24 enti pubblici” o il codice 2600 nell’“F24 Versamenti con elementi
identificativi”. Per quanto riguarda il primo modello, il
codice tributo istituto è il seguente: “Restituzione, da parte delle PP.AA.,
del credito utilizzato in compensazione – art. 7, c. 2, del decreto MEF
14.01.2014”.
In sede di compilazione del modello “F24 Enti
pubblici”:
-
il campo “sezione”
è valorizzato con “Erario (F)”; -
il campo “estremi
identificativi” è valorizzato con il numero della certificazione del credito
utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.; -
il campo “riferimento
B” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte del
contribuente, che viene restituito dalla P.A.; -
il campo “riferimento
A” non è valorizzato.
Mentre, per consentire il versamento, con esclusione
della compensazione, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”, il codice tributo è:
-
“2600”
denominato “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito utilizzato in compensazione
– art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti
con elementi identificativi”, nella sezione “Erario ed altro”:
-
il campo “tipo”
è valorizzato con la lettera “R”; -
il campo “elementi
identificativi” è valorizzato con il numero della certificazione del
credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.; -
il campo “anno
di riferimento” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte
del contribuente, che viene restituito dalla Pa.