Confermata l’imposta sostitutiva del 10%, il limite di reddito anno 2013 rimande di 40.000 euro ma sale a 3.000 euro il reddito detassabile.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98, è stato
pubblicato il Dpcm 19 febbraio 2014, recante le modalità attuative delle misure
sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nell’anno corrente,
previste dalla legge di stabilità 2013.
La detassazione dei premi,
riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, è sta introdotta in via
sperimentale con il Dl 93/2008 per sostenere e incentivare l’incremento della
produttività delle imprese.
L’agevolazione consiste nel tassare con imposta
sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nella misura del 10%, le
somme percepite fino a 3mila euro (per il 2013 tale importo era stabilito in 2.500 euro). È ammesso al beneficio chi nel 2013 ha dichiarato
un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro, al lordo degli
importi assoggettati per quel periodo all’aliquota ridotta.
La detassazione è applicata direttamente dal datore di lavoro in qualità di
sostituto d’imposta.
Nel caso in cui quest’ultimo non fosse lo stesso che ha rilasciato il Cud per
l’anno precedente, il lavoratore deve attestare, con dichiarazione scritta il reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2013.
Gli introiti che rientrano nell’applicazione dell’aliquota ridotta non
concorrono alla formazione del reddito complessivo, sia ai fini fiscali sia a
quelli della determinazione della situazione economica equivalente (Isee).
Per rientrare nel beneficio, le erogazioni si devono riferire a prestazioni di
lavoro relative a incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione
ed efficienza organizzativa, nell’ambito di contratti collettivi di lavoro
sottoscritti a livello aziendale o territoriale.