Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell’agevolazione, il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora maturati a fronte del mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto per il pagamento.
E’ stato fissato al 31 maggio 2014 il termine ultimo per la cosidetta rottamazione delle cartelle di Equitalia, ovvero per pagare senza interessi le cartelle esattoriali i cui ruoli siano stati affidati alla riscossione entro il 31 ottobre 2013.
Il termine, infatti, è stato prorogato con il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella legge del 2 maggio 2014 n. 68. Pertanto, entro il 31 ottobre 2014, e non più il 30 giugno, Equitalia trasmetterà a ciascun ente interessato l’elenco dei debitori che hanno pagato tempestivamente e, tramite posta ordinaria, informerà dell’avvenuta estinzione del debito coloro che hanno effettuato il versamento.
Con la proroga la sospensione della riscossione dei debiti interessati dalla definizione agevolata slitta dal 15 aprile al 15 giugno 2014.
Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n.147) prevede la possibilità di pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come Irpef e Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi. La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.
Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria, verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono tutte contenute
nell’estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.
Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
Chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Equitalia invierà entro il 31 ottobre mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.
È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo “Eseguito da”, oltre ai dati personali, anche la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.