Ferie non godute 2012, il datore di lavoro deve concederle entro il 30 giugno

Entro fine mese, i lavoratori dovranno poter utilizzare gli ultimi giorni di ferie relative al 2012 e ancora non goduti. Qualora ciò non accada, il datore di lavoro incorre in una sanzione da 130 a 780 euro per ogni dipendente.

Entro fine mese i lavoratori dipendenti dovranno godere delle ferie
residue
maturate nell’anno 2012 e, di conseguenza, i datori di lavoro che non
hanno concesso la fruizione delle due settimane di ferie maturate in tale anno
dovranno farlo entro il 30 giugno 2014. Qualora ciò non accada, il datore di
lavoro, oltre a versare i contributi entro il 16 agosto 2014 sulle ferie
maturate e non godute
a tale data, deve pagare anche una sanzione amministrativa
varia da un minimo di  130 euro a un massimo di 780 per ciascun lavoratore

Il primo periodo di ferie, pari a due settimane ininterotte, va fruito nello
stesso anno di maturazione
. Il lavoratore deve richiederle in anticipo
considerando le esigenze dell’impresa.
Già in questa prima fase il datore di lavoro è passibile di sanzione qualora il
lavoratore non abbia goduto del suddetto periodo di ferie nel corso dell’anno.
In questo caso il lavoratore vanta un credito per ciascun giorno di mancato
godimento delle ferie, i quali gli verranno liquidati a fine rapporto.

Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito
entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione
. Se tale termine
non viene rispettato, il datore di lavoro sarà sanzionato; mentre il lavoratore
vanterà un credito di ferie arretrate di cui potrà fruire successivamente (gli
verranno indennizzate a fine rapporto lavoro). Infine, il terzo periodo, vale a
dire quello che eccede il periodo minimale, è piuttosto flessibile rispetto ai
precedenti periodi in quanto è generalmente previsto dalla contrattazione
collettiva o dal contratto di assunzione. Infatti, può addirittura
prevedere la monetizzazione delle ferie non fruite mediante un’indennità
sostitutiva
.

Ricordiamo che per il periodo minimo legale, ovvero le quattro settimane, non è
possibile monetizzare le ferie non godute.

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