Rivalutazione dei beni d’impresa, i chiarimenti sulla nuova disciplina

Le Entrate precisano che i beni che possono essere rivalutati sono tutti quelli d’impresa, a esclusione dei beni merce, e le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, con la Circolare 13/E, sulla nuova disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio reintrodotta dalla Legge di Stabilità 2014.

I beni che possono essere rivalutati sono tutti quelli
d’impresa, a esclusione dei beni merce, e le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. I beni materiali e immateriali alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa non possono formare oggetto di rivalutazione. La circolare, inoltre, chiarisce che l’esclusione dalla disciplina riguarda tutti i beni merce, nonostante la norma preveda l’esclusione soltanto per gli immobili merce.
Per effettuare la rivalutazione, i beni e le partecipazioni devono essere iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2012, sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo.

La circolare chiarisce che, anche nell’attuale legge di
rivalutazione, è necessario attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione operata in bilancio tramite il versamento dell’imposta sostitutiva poiché non è consentito effettuarla con rilevanza solo civilistica. In sede di rivalutazione, il maggior valore attribuito ai beni ammortizzabili si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, a partire dall’esercizio che inizia il primo gennaio 2016. In aggiunta, la sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione è ridotta di due esercizi rispetto al periodo previsto dalla precedente legge di rivalutazione. Infatti, gli effetti fiscali vengono prodotti a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione invece che dal quinto.
I contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, che eseguono la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31
dicembre 2013, devono pagare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap entro il 16 giugno 2014, oppure entro il trentesimo giorno successivo a questo termine con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

I valori fiscali possono essere adeguati ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2012 (cosiddetto riallineamento), a patto che i beni siano presenti anche nel bilancio dell’esercizio successivo (2013). La disciplina del riallineamento dei valori è estesa ugualmente ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali.

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