Presentata oggi davanti ai 27 ministri europei. La discussione pubblica online si apre il 27 ottobre.
Si aprirà il prossimo 27 ottobre e durerà per quattro mesi la consultazione pubblica sul testo della Carta dei diritti di Internet elaborata dalla Commissione preposta e presentata oggi dal presidente della Camera Laura Boldrini a 27 parlamentari europei nella plenaria sui diritti fondamentali in occasione del semestre di presidenza italiano.
La carta si compone di 14 articoli e il suo tratto distintivo è quello di porre l’individuo al centro dell’attenzione, superando anche il concetto di profitto.
Il primo articolo è quello dedicato al riconoscimento dei diritti e alla loro garanzia. In questo caso nella Carta si fa riferimento specifico ai diritti riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi: in ogni caso all’individuo deve essere garantito il rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza e della diversità.
Il diritto di accesso a Internet – e siamo al secondo articolo – deve essere garantito a pari condizioni a tutti: è evidente l’invito al superamento del digital divide, ma anche il richiamo a superare le differenze esistenti non solo tra uomini e donne, ma anche ni confronti di chi soffre di disabilità o ha un percorso di alfabetizzazione più limitato.
Se si parla di accesso non si può non toccare anche il tema della net neutrality, che in effetti viene trattato nel terzo articolo: ”La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l’effettività dei diritti fondamentali della persona” si legge, a sancire un framework sul quale non v’è dubbio che la discussione dovrà farsi più approfondita nelle prossime settimane.
Nella stesura del testo della Carta, un ruolo importante è stato affidato a Stefano Rodotà: ecco dunque che il quarto articolo ha come oggetto la protezione dei dati personali. Anche in questo caso la chiarezza è evidente: ”I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all’autodeterminazione informativa”.
L’articolo 4 è completato dal 5 che sancisce il diritto dell’individuo di ”
di accedere ai propri dati […] per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge”.
Il diritto alla privacy non riguarda solo la raccolta e la conservazione dei dati personali, ma anche l’inviolabilità dei dispositivi personali, degli elaboratori remoti accessibili tramite credenziali nonché l’intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica: ogni indagine deve essere preventivamente autorizzata dalla magistratura.
Non solo: l’articolo 7 sancisce espressamente il principio secondo il quale il sé digitale, vale a dire ciò che si ricava da un ”trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato”, non deve in alcun modo essere anteposto al sé reale.
Il diritto all’identità è sancito dall’articolo otto, nel quale si stabilisce che ”ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso alle piattaforme che operano in Internet”, mentre l’articolo nove stabilisce il diritto all’anonimato in rete.
Di diritto all’oblio si occupa l’articolo dieci, che cerca il giusto equilibrio tra il diritto dell’individuo a ” ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che […] non abbiano più rilevanza” e la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata.
L’articolo undici affronta i rapporti tra gli individui/utenti e i gestori delle piattaforme digitali sia in termini contrattuali sia per quanto riguarda il trattamento dei propri dati. Ed è chiaro che, rientrando i social network nell’accezione estesa di piattaforma, il richiamo è alle policy sulla privacy e alla necessità di riequilibrare il potere dei fornitori rispetto agli utenti.
Con l’articolo dodici si arriva alla sicurezza, partendo dai fenomeni degli abusi: ”deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza”, si legge.
L’articolo tredici andrebbe a buon diritto inserito tra i primi che trattano di libertà di accesso e net neutrality.
Il presupposto perché tutto ciò funzioni, infatti, è che tutti possano ”acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo”. A Internet viene riconosciuta una dimensione culturale ed educativa e un ruolo preciso viene attribuito alle ”istituzioni pubbliche che promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale”.
Infine, l’ultimo punto riporta il dibattito su Internet a una sua dimensione internazionale: c’è la necessità di un sistema di regole ”conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale”, che tenga conto dei diversi livelli territoriali.
In ogni caso la gestione della Rete ”deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l’accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati”