giugno 2003 Il 29 aprile è entrato in vigore il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva 2001/29 dell’Unione Europea in materia di diritto d’autore. Con tale provvedimento, sono innanzitutto introdotte alcune modifiche tecniche alla leg …
giugno 2003 Il 29 aprile è entrato in vigore il Decreto Legislativo
di attuazione della direttiva 2001/29 dell’Unione Europea in materia di
diritto d’autore. Con tale provvedimento, sono innanzitutto introdotte
alcune modifiche tecniche alla legge fondamentale in materia, che rimane per il
nostro paese la oramai celebre 22 aprile 1941, n. 633. Ma viene
previsto, soprattutto, quel "famigerato" compenso, a favore degli autori
ed editori, che, al momento in cui era stato proposto, aveva sollevato moltissime
polemiche da parte della comunità degli utenti dei computer e non solo.
Dal punto di vista tecnico, la legge sul diritto d’autore viene adattata alle
ultime novità in fatto di riproduzione e registrazione, soprattutto a
quelle ancora una volta apportate da Internet. Il copyright viene quindi esteso
a tutte le possibili forme di diffusione delle opere intellettuali oggetto di
diritto d’autore, tra cui la trasmissione mediante le Reti telematiche e cioè,
come si dice comunemente, tramite realtà "on line".
Le stesse denominazioni legislative vengono allargate e generalizzate, dal
momento che la "rivoluzione informatica" in atto consente con cadenza
quasi mensile l’affermazione di nuovi media. Il termine, ad esempio, "disco
fonografico" viene generalizzato ed esteso a tutti coloro che sono produttori
di fonogrammi.
Quando il compenso diventa una tassa
Per quanto riguarda, invece, il compenso esso è duplice e si traduce
in una specie di "tassazione" sia degli apparecchi per la riproduzione
che dei supporti per la registrazione.
Le apparecchiature soggette al balzello sono solo quelle "esclusivamente
destinate" alla riproduzione, quindi ad esempio una piastra di registrazione
o riproduzione di nastri audio.
Nel testo originario, la dicitura era molto più ampia e comprendeva
tutto l’hardware in qualche modo idoneo alla registrazione o riproduzione di
opere, con la conseguenza che sarebbero stati tassati anche i lettori CD, i
masterizzatori, forse anche gli hard disk.
Fortunatamente, la definizione è stata poi ristretta e confinata agli
apparecchi che hanno come scopo esclusivo o principale di riprodurre audio o
video.
Il balzello sui supporti registrabili
Sono poi tassati tutti i supporti per la registrazione, tra cui anche i famosi
CD vergini masterizzabili. Le tariffe variano a seconda del tipo di supporto
e a seconda della capacità, espressa in ore di riproduzione o in capacità
in MB. è comunque il Ministro per i Beni culturali che stabilisce queste
tariffe, con un proprio regolamento, in mancanza e nell’attesa del quale valgono
sin da subito quelle previste dallo stesso decreto legislativo.
Gli importi devono essere pagati dal produttore del CD o da chi li importa
sul territorio dello Stato: non solo, ma verso il Fisco è responsabile,
in solido, in caso di mancato pagamento anche il distributore. è ovvio,
poi, che questi costi verranno ricaricati sui consumatori finali.
Il compenso viene, da ultimo, destinato, secondo la legge, agli "autori
e produttori, artisti, interpreti ed esecutori" e così via e dovrebbe
essere una specie di corrispettivo per la riproduzione privata delle loro opere.
L’imposta colpisce tutti gli utilizzatori
di CD-ROM
Ma ci sono diversi dubbi e perplessità non da poco. In primo luogo, l’imposta
colpisce indistintamente tutti gli utilizzatori di CD-ROM, compresi coloro che
ad esempio li usano per archiviare documenti di testo e file, come nel caso
delle imprese. Si consideri che l’utilizzo tipico e tradizionale dei CD registrabili
è proprio quello dell’archiviazione, non certo quello della collezione
di file musicali. In secondo luogo, è evidente che queste disposizioni
sono in contrasto con la protezione del diritto d’autore: chi copia un CD oggetto
di copyright su un CD vergine soggetto a "compenso" poi può
essere trascinato ugualmente in Tribunale a rispondere di violazione del diritto
d’autore e può essere condannato per tale reato.
I compensi previsti per i vari supporti
I compensi previsti dal Decreto Legislativo avranno efficacia fino al 2005 ed
in attesa di apposito regolamento del Ministro per i Beni culturali. Sono differenziati
a seconda del tipo di supporto, e da questo punto di vista si distingue soprattutto
tra supporto dedicato o multifunzione, e quindi della capacità del supporto
stesso.
Oltre ai supporti sono tassati gli apparecchi di riproduzione.
Gli importi sono i seguenti:
1. Supporti audio analogici: ad ogni ora di registrazione corrispondono
23 centesimi
2. Supporti audio digitali (CD audio masterizzabili, minidisc
e simili): per ogni ora si pagano 29 centesimi
3. CD-R e CD-RW dati: 23 centesimi ogni 650 MB
4. Flash memory e cartucce digitali: 36 centesimi per 64 MB
5. Supporti video analogici: 29 centesimi per ora di registrazione
6. Supporti video digitali "dedicati" (compresi DVD-RW
e DVD-R video): per ogni ora di capacità il tributo è di 29 centesimi
ed aumenta all’aumentare della durata di supporti via via più capienti
7. DVD-RW dati, DVD-R e DVD-RAM: 87 centesimi
per 4,7 GB di capienza (ma aumenta proporzionalmente alla disponibilità
di archiviazione)
8. Apparecchi di registrazione audio e video: il 3 per cento
sul listino al rivenditore.