Sgravi contributivi alle imprese per la “piccola mobilità”

Con l’introduzione da parte della Camera del comma 88 all’art.1 della Legge di Stabilità 2015, saranno riconosciuti (entro il limite massimo di risorse finanziarie di 35.550.000 euro), sgravi ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

La questione riguarda i lavoratori licenziati da imprese che occupano fino a 15 dipendenti e i datori di lavoro che li hanno riassunti contando di poter fruire degli incentivi anche per il 2013.

Secondo INP e Ministero del lavoro, non è più possibile fruire nel 2013 degli incentivi per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, perché, da quell’anno, a questi lavoratori non è stata prorogata la possibilità d’iscrizione nelle liste di mobilità senza diritto a percepire la relativa indennità, al solo fine di rappresentare un’assunzione agevolata.

Si tratta di uno sgravio contributivo che consiste nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, pari al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato. Il provvedimento, che passerà ora al Senato, escluderebbe il recupero contributivo avviato e poi sospeso dall’INPS fino alla prima metà del 2015.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle novità tecnologiche

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome