Con la risoluzione n. 81/E del 25 settembre, in materia di conservazione di documenti fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che qualora il conservatore dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari sia un soggetto diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili ex articolo 52, comma 10, del Dpr 633/1972, il contribuente non è tenuto a presentare il modello AA9/11.
Tuttavia i verificatori devono comunque essere messi in condizione di visionarli e acquisirli direttamente, presso il contribuente o il depositario delle scritture contabili
Il contribuente è tenuto solo a comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell’anno di riferimento si è proceduto alla conservazione elettronica.
Occorrerà in questo caso indicare il codice 1 al rigo RS140 del modello Unico PF, ovvero ai righi RS104 e RS40 per quelli SC e SP.