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Agevolazioni fiscali: vademecum per lavoratori e datori di lavoro

Grazie alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, dal 14 maggio pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sono aumentate le agevolazioni fiscali per le aziende che concedono servizi e prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti. La Legge di Stabilità ha infatti ripristinato in via definitiva la detassazione sui premi di produttività.

La stessa legge introduce una rilevante novità: la tassazione zero (non concorre cioè a formare il reddito soggetto a Irpef)  nel caso che il premio venga riconosciuto non in denaro ma in servizi erogati come welfare aziendale o territoriale.

L’aliquota Irpef

I premi di risultato di ammontare variabile definiti con accordi collettivi aziendali o territoriali sono tassati con una aliquota Irpef fissa del 10% che comprende anche le addizionali regionali e comunali. I premi devono essere legati al conseguimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e ne possono beneficiare i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente non ha superato (nell’anno precedente) i 50.000 euro.  Il limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. Le somme assoggettate a imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate.

L’importo annuo massimo su cui si applica la tassazione del 10% è di 2.000 euro  o di 2.500 euro in caso di “coinvolgimento paritetico” del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

La Legge di Stabilità prevede che sia il lavoratore stesso a scegliere se sostituire, in tutto o in parte, il premio in denaro con servizi di welfare integrativo a condizione che questa possibilità sia contenuta nell’accordo sindacale sulla produttività. La platea dei soggetti interessati è quella del settore privato che comprende le Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni. Sempre che le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma.

Per le aziende invece, oltre al risparmio contributivo e fiscale, il beneficio risiede nel miglioramento del clima aziendale, nell’accrescimento del senso di appartenenza, nel coinvolgimento e nella produttività dei propri lavoratori.

I nuovi benefit

Con la legge di Stabilità 2016 decade inoltre il vincolo della volontarietà da parte del datore di lavoro nell’erogazione di servizi con finalità di utilità sociale.

I benefit erogati a questo scopo potranno essere presentati da sindacati e aziende al tavolo di contrattazione alla pari dei tradizionali benefici fiscali sul reddito da lavoro dipendente, ed eventualmente si potranno togliere solo previa compensazione economica nella busta paga del lavoratore.

formazione agevolazioni fiscaliPer quanto riguarda invece il ventaglio dei servizi di welfare erogabili dal datore di lavoro rientrano: prestazioni e servizi con fini di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria. E per la prima volta è stata introdotta la possibilità ai dipendenti di detrarre i servizi di assistenza prestati a familiari anziani e non autosufficienti.

Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.

Il datore di lavoro può inoltre erogare beni anche sotto forma di voucher. Si tratta documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportano un valore nominale la cui introduzione apre la strada del welfare aziendale anche ai datori di lavoro di minori dimensioni.

Come si applicano le agevolazioni fiscali

Vediamo come si applicano le agevolazioni fiscali. Innanzitutto, il regime agevolato presuppone la verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite reddituale di 50mila euro del lavoratore alle sue dipendenze. Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo se nell’anno precedente ha conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 50mila euro o se nell’anno di corresponsione degli emolumenti ha percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili. Il dipendente, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l’imposta sostitutiva.

 

 

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