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Trasferte di lavoro, il rimborso spese Car Sharing è esente Irpef

Le somme versate dal datore di lavoro come rimborso spese Car Sharing non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta all’interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro, sia se la fattura emessa dalla società di Car Sharing è intestata direttamente al lavoratore, sia se è intestata al datore di lavoro, in quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici. Lo chiarisce la risoluzione n. 83/E dell’Agenzia delle Entrate che spiega che, per le trasferte di lavoro, il rimborso spese Car Sharing va considerato come un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità.

La normativa vigente prevede, in generale, che, qualora la trasferta o missione si svolga all’interno del comune ove è ubicata la sede di lavoro, siano esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, a differenza delle indennità e dei rimborsi di altre spese di viaggio.
Per le trasferte fuori del territorio comunale non concorrono, invece, a formare il reddito del lavoratore sia le indennità, entro una determinata soglia, sia i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, qualora siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.
La differenza di disciplina ha lo scopo di evitare che le indennità e i rimborsi spese per spostamenti poco rilevanti, che non trovino riscontro nella documentazione rilasciata da terzi, possano sostituire la retribuzione ordinaria assoggettata a tassazione.

La fattura emessa dalle società di Car Sharing nei confronti del dipendente individua il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di arrivo, la distanza percorsa, la durata e l’importo dovuto. Un insieme di informazioni idoneo ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente analogamente ai documenti emessi dai conducenti di taxi. I rimborsi spese Car Sharing, così come quelli previsti per i taxi, non concorrono quindi a formare il reddito del lavoratore (art.51, comma 5 del TUIR). Anche il meccanismo di “Utilizzo incrociato”, consente ad un datore di lavoro, cliente della società di Car Sharing, di essere intestatario delle fatture relative alle spese di trasporto sostenute dai propri dipendenti in occasione delle loro trasferte autorizzate. Anche in questo caso, quindi, la spesa rimborsata al lavoratore per l’utilizzo del veicolo non concorre alla formazione del reddito.

 

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