Non siamo più obbligati a usare il modem per l’accesso a internet fornito dagli operatori Telco con i quali si sottoscrive un contratto dati.
Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Agcom, infatti, ha approvato le misure attuative del regolamento europeo riguardante l’accesso a rete Internet.
Il Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e ha modificato la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione europea.
Le misure, riporta una nota dell’Agcom, si inseriscono quindi nel quadro normativo in materia
di concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche
e di armonizzazione delle regole europee relative alla messa a disposizione commerciale.
Per consentire scelte consapevoli e informate, nonché tutelare i consumatori finali, la decisione dell’Autorità delinea gli elementi essenziali e il dettaglio dei prezzi e delle modalità di vendita dei terminali e dei servizi collegati ricadenti sui fornitori di servizi di accesso alla rete, in base a quanto previsto agli articoli 70 e 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Relatore del provvedimento è Antonio Nicita, che ha tenuto conto di una consultazione pubblica che ha coinvolto tutti i principali operatori che forniscono connettività, le associazioni di categoria in ambito industriale, artigianale, manifatturiero e del commercio al dettaglio, associazioni a carattere civico e consumeristico, e ha visto anche singoli utenti partecipare con i propri contributi.
Libero modem in libera Internet
Con la delibera 348/18/CONS Agcom ha così confermato il diritto degli utenti di
scegliere liberamente i terminali di accesso a Internet da postazione fissa, fissando al
contempo specifici obblighi sugli operatori, finalizzati a garantire scelte consapevoli e
informate da parte dei consumatori finali.
Dal punto di vista tecnico, gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori di servizi di comunicazione accessibili al pubblico non potranno rifiutare di collegare apparecchiature terminali alla propria rete se l’apparecchiatura scelta dall’utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa ingiustificati, ovvero discriminarne la qualità dei servizi inclusi nell’offerta, in caso di collegamento ad un’apparecchiatura terminale di propria scelta.
A tale fine, i fornitori di accesso alla rete dovranno fornire ai propri clienti, attraverso i canali di assistenza, informazioni adeguate per la corretta e semplificata attestazione delle funzionalità di connessione e la semplice configurazione degli apparati terminal, sostitutivi o integrativi, di propria scelta. Eventuali motivate restrizioni da parte degli operatori dovranno essere approvate dall’Autorità.
I contratti stipulati con gli operatori non possono contenere condizioni (prezzo, volumi di
dati o velocità, o altre pratiche commerciali) che limitino il diritto degli utenti finali ad
utilizzare tali terminali.
Si stabiliscono precisi obblighi a tutela della libertà di scelta che comportano specifiche misure sia di trasparenza contrattuale che di tipo tecnico.
Qualora gli operatori offrano il terminale in abbinamento con servizi di connettività ne devono specificare chiaramente le condizioni di fornitura nonché garantire che il consumatore possa scegliere un proprio terminale fornendo tutte le specifiche necessarie al suo funzionamento.
In particolare, nel caso vi sia una cessione a titolo oneroso, gli operatori dovranno indicare trasparentemente eventuali costi di installazione, il numero e il valore delle rate di noleggio e le condizioni di riscatto della proprietà del terminale.
Qualora invece il terminale sia fornito a titolo gratuito, il consumatore dovrà poter conoscere le condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura e ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative al servizio di accesso ad Internet rispetto all’uso del terminale e i servizi correlati. Inoltre nel caso di recesso, la mancata restituzione di un’apparecchiatura terminale non utilizzata dall’utente, ancorché ceduta a titolo non oneroso, non dovrà generare oneri aggiuntivi per l’utente.