Pare che le applicazioni di contact tracing stiano diventando il nuovo punto di svolta nella lotta alla pandemia di coronavirus, anche in relazione a una consapevole strategia di lungo periodo.
I tempi sono ormai maturi perchè si possa avere una app italiana, se non addirittura anche una europea (su spinta del presidente francese Emmanuel Macron), per il tracciamento dei contatti.
Lunedì 23 marzo, infatti, dovrebbe partire la call ufficiale da parte del governo italiano e dell’Istituto Superiore di Sanità, rivolta alle software house nazionali per la creazione immediata di una app di contact tracing.
ll contact tracing, tracciamento dei contatti, viene ritenuto utile nell’immediato, in pieno terreno pandemico, ma anche nelle successive fasi di calo della curva, ossia quelle in cui la diffusione virale si attenua ma è sempre necessario non perdere il controllo di quanto avviene per evitare riprese dell’infezione.
Il processo di monitoraggio, infatti, deve avvenire in tre fasi: individuazione della persona a contatto con gli infetti, individuazione dei suoi spostamenti e interazioni, mantenimento del controllo.
Per esempio a Singapore, come riporta l’Agi, è stata utilizzata l’app TraceTogether per tracciare i contatti degli utenti e consentire alle autorità di identificare quelli che sono stati esposti a persone infette da coronavirus e cercare di frenare la diffusione della malattia.
Contact tracing in azione
L’app registra lo scambio di segnali via Bluetooth tra telefoni e rileva chi si trova in prossimità, entro i due metri di distanza.
I dati vengono archiviati, crittografati, sul dispositivo tramite l’app, e trasmessi dall’utente alle autorità sanitarie.
A Singapore, si fa notare, il contact tracing è una componente di un insieme di iniziative, che vanno dagli investigatori della polizia alle telecamere di sicurezza per rintracciare i sospetti portatori del virus.
L’uso della tecnologia per tenere traccia dei movimenti con dati aggregati e non riconducibili a singoli utenti non viene escluso dalle Autorità per la privacy, purché rispettino i limiti di legge.
Gianni Rezza, capo del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, sempre all’Agi, ha detto che tracciare in Italia è un’ipotesi sul tavolo, concreta, non solo per la fase emergenziale: una volta che saremo riusciti a contenere il virus, bisognerà pensare anche al dopo e un sistema da remoto efficace potrebbe aiutare ad alleggerire altre misure.
Per Rezza esistono due modelli: quello cinese, dove sono state attuate misure draconiane difficilmente replicabili, e quello coreano, dove con il controllo da remoto sono riusciti ad appiattire la curva dei contagi.
E il Gdpr?
Le app di contact tracing aprono immediatamente il campo alla questione privacy.
Secondo l’European Data Protection Board, Edpb (comitato europeo per la protezione dei dati), nel contesto di una Dichiarazione sul trattamento dei dati personali relativamente all’epidemia COVID-19, le norme sulla privacy (il Gdpr) possono subire deroghe quando si tratta di tutelare la salute pubblica. Devono però essere rispettati i principi della proporzionalità e della reversibilità.
In alcuni Stati membri, scrive l’Edpb, i governi prevedono di utilizzare i dati sulla posizione mobile come un possibile modo per monitorare, contenere o mitigare la diffusione di COVID-19.
Ciò implicherebbe, ad esempio, la possibilità di geolocalizzare le persone o inviare messaggi di sanità pubblica alle persone in un’area specifica per telefono o messaggio testuale.
Le autorità pubbliche dovrebbero prima cercare di elaborare i dati sulla posizione in modo anonimo (ad es. elaborazione dei dati aggregati in modo tale che le persone non possano essere nuovamente identificate), il che potrebbe consentire generare report sulla concentrazione di dispositivi mobili in un determinato luogo.
Le norme sulla protezione dei dati personali non si applicano ai dati che sono stati opportunamente resi anonimi.
Quando non è possibile elaborare solo dati anonimi, la direttiva europea sulla privacy consente agli Stati che introducono misure legislative per salvaguardare la sicurezza pubblica (articolo 15). Se vengono introdotte misure che consentono il trattamento di dati non anonimi sulla posizione, uno Stato Membro è obbligato a mettere in atto adeguate garanzie, come la il diritto a un ricorso giurisdizionale.