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Parte a gennaio la nuova contabilità semplificata “per cassa”

Per effetto della Legge di Stabilità 2017, le imprese in contabilità semplificata (artigiani, commercianti, autonomi e, in generale, tutte le piccole partite iva) dall’1 gennaio 2017 dovranno applicare il regime di cassa e non più quello di competenza.

Il regime di cassa 2017 consentirà a tali soggetti di essere tassati solo sugli importi effettivamente pagati o incassati, con l’esclusione di quelli non incassati per inadempienza della controparte.

In questo modo tutte le realtà in contabilità semplificata, potranno così determinare il reddito da dichiarare, seguendo le stesse regole oggi in vigore per i liberi professionisti.

Vediamo più in dettaglio chi sono i contribuenti che applicano il regime contabile semplificato.

Si tratta di imprese, o di professionisti, che nell’anno solare, hanno avuto ricavi non superiori a 400mila euro per le imprese che svolgono servizi o 700mila euro per altre attività d’impresa. In caso di mancato superamento dei limiti previsti, il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime “naturale” e lo stesso “si estende di anno in anno” . Al contribuente è comunque concessa la possibilità di aderire al regime ordinario (contabilità ordinaria) fornendo apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Gli obblighi invece dei contribuenti nel regime della contabilità semplificata riguardano la registrazione di tutte le fatture di acquisto e cessioni, gli oneri deducibili ai fini di imposta sui redditi e fuori campo Iva, la registrazione degli incassi/pagamenti entro 60 giorni dall’incasso realizzato e dei pagamenti effettuati, il Libro Unico del Lavoro solo nel caso l’impresa abbia dei  dipendenti.

Il Registro dei beni ammortizzabili non è invece obbligatorio solo se l’imprenditore è in grado di fornire all’Agenzia delle Entrate gli stessi dati che risulterebbero dalla tenuta del registro stesso.

Per i soggetti che adottano il regime della contabilità semplificata, sono previste semplificazioni e agevolazioni che riguardano il bilancio che non è obbligatorio e l’esonero dalla tenuta di scritture contabili, come il libro giornale, il libro inventari e le scritture ausiliarie.

 

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