Scade il prossimo 30 settembre il termine entro il quale i lavoratori che hanno svolto attività usuranti e che hanno maturato o matureranno i requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2011 potranno presentare all’Inps l’apposita domanda.
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 108 dell’ 11
maggio 2011 del Dlgs 21 aprile 2011, n. 67 (in vigore dal 26 maggio),
che ha attuato le disposizioni contenute nelle leggi 247/2007 e
183/2010 (c.d. Collegato lavoro), sono stati dettati per i lavoratori
che hanno svolto attività usuranti, i requisiti e le
modalità attraverso le quali è possibile accedere
più agevolmente alla pensione di anzianità.
Scopo del legislatore è quindi quello di riconoscere
ai lavoratori dipendenti addetti alle lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti, la facoltà di maturare il diritto al
trattamento
pensionistico con un anticipo di 3 anni rispetto a tutti
gli altri lavoratori. Resta in ogni caso fermo il requisito
dell’anzianità contributiva che non può
essere inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamenti
vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.
L’agevolazione viene riconosciuta nel rispetto di determinati
limiti di spesa che il Governo annualmente fissa. È per
questo motivo che il decreto legislativo ha previsto
un’apposita clausola di salvaguardia che prevede il
differimento della decorrenza dei trattamenti, con criteri di
priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti, e a
parità degli stessi, in ragione della data di presentazione
della domanda, se vengono accertati scostamenti tra il numero delle
domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.
I beneficiari
Il provvedimento individua quattro categorie di
lavoratori che possono fruire dell’accesso
agevolato al trattamento pensionistico. Si tratta in particolare di:
1 – Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente
usuranti (art. 2, Dm 19 maggio 1999), da intendersi:
- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in
sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; - lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave
di materiale di pietra e ornamentale; - lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al
fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e
continuità; - lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte
temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione,
quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di
seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli
addetti ad operazioni di colata manuale; - lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori
nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; - lavori espletati in spazi ristretti: con carattere di
prevalenza e continuità ed in particolare delle
attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale,
le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti,
quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi
blocchi strutture; - lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con
carattere di prevalenza e continuità.
2 – Lavoratori notturni:
rientrano in questa categoria i lavoratori a turni (qualsiasi
lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a
turni – art. 1, comma 2, lett. g), Dlgs. 66/2003) che
prestano la loro attività di notte per almeno sei ore,
comprese nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del
mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non
inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per
l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il
1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, oppure 64 giorni per coloro
che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio
2009.
Si considerano lavoratori notturni anche quelli che prestano la loro
attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari
all’intero anno lavorativo.
3 – Addetti alle linee di catena, da
intendersi: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano
le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, impegnati all’interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di
tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni,
che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione
costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi
determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla
tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a
linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad
attività di regolazione o controllo computerizzato delle
linee di produzione e al controllo di qualità. Si tratta in
particolare delle lavorazioni di cui alla tavola sotto:
Voce |
Lavorazione |
1462 |
Prodotti dolciari; additivi |
2197 |
Lavorazione e |
6322 |
Macchine per cucire e |
6411 |
Costruzione di autoveicoli |
6581 |
Apparecchi termici: di |
6582 |
Elettrodomestici |
6590 |
Altri strumenti ed |
8210 |
Confezione con tessuti di |
8230 |
Confezione di calzature in |
4 – Conducenti di veicoli, da intendersi:
conducenti di veicoli, di capienza complessiva non
inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto
collettivo.
I requisiti
I predetti soggetti possono accedere al trattamento pensionistico
secondo le modalità agevolate soltanto se hanno svolto
una o più delle attività lavorative usuranti per
un certo periodo di tempo. In particolare è
necessario che l’attività usurante sia stata
espletata:
- per almeno 7 anni (compreso
l’anno di maturazione dei requisiti) negli ultimi 10 anni di
attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il
31 dicembre 2017; - per almeno la metà dell’intera
vita lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza dal
1° gennaio 2018.
L’agevolazione
A decorrere dal 1° gennaio 2013
il beneficio della riduzione dell’età anagrafica
per il diritto alla pensione di anzianità sarà di
tre anni e la somma di
età anagrafica e anzianità contributiva
sarà ridotta di tre unità
rispetto ai requisiti ordinari. In ogni caso rimane immutato il requisito
del minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni.
Conseguentemente, il requisito anagrafico-contributivo sarà
pari al coefficiente 94, da calcolarsi nel seguente modo: almeno 35
anni di anzianità contributiva con 59 anni di età
ovvero con 60 anni di età (58 anni di età con
almeno 36 anni di anzianità).
Restano altresì fermi gli adeguamenti dei requisiti
anagrafici in funzione della speranza di vita.
Invece in via transitoria, per il periodo 2008-2012,
il diritto alla pensione anticipata è conseguito al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) periodo 1 luglio 2008–30 giugno 3009:
età anagrafica ridotta di un anno;
b) dall’1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009:
età anagrafica ridotta di due anni e somma di età
anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due
unità;
c) per il 2010: età anagrafica
ridotta due anni e somma di età anagrafica e
anzianità contributiva ridotta di
un’unità;
d) per gli anni 2011 e 2012:
età anagrafica inferiore ridotta di tre anni e somma di
età anagrafica e anzianità contributiva ridotta
di due unità.
Discorso a parte meritano i lavoratori che prestano le
attività di lavoro notturno.
Per quelli che svolgono l’attività per un numero
di giorni lavorativi annui inferiori a 78
e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato
dall’1 luglio 2009, la riduzione
del requisito di età anagrafica non può superare:
a) un anno per coloro che svolgono le
predette attività per un numero di giorni
lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le
predette attività lavorativa per un numero di giorni
lavorativi all’anno da 72 a 77.
Inoltre i lavoratori notturni che hanno effettuato meno
di 78 giorni/anno di lavoro notturno unitamente alle
altre attività usuranti si applica il beneficio
ridotto indicato poc’anzi (riduzione
età e quote di due o un anno) solo se, prendendo in
considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le
attività stesse, quelle relative al lavoro notturno siano
state svolte per un periodo superiore alla metà.
La procedura
Per fruire dell’agevolazione il lavoratore interessato deve trasmettere
apposita domanda con relativa documentazione allegata
all’Ente previdenziale a cui è iscritto, entro:
- il 30 settembre 2011 qualora
abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il
31 dicembre 2011; - il 1 marzo dell’anno di
maturazione dei requisiti agevolati qualora questi siano
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
L’Inps, con il messaggio 10 giugno
2011, n. 12693, ha reso noto che i soggetti interessati
possono presentare la domanda di accesso
alla pensione all’Inps presso cui sono iscritti anche prima
che venga emanato il decreto ministeriale con le istruzioni applicative.
La facoltà di presentare la domanda in anticipo trova la sua
ragion d’essere nel fatto di evitare l’applicazione
del meccanismo di salvaguardia previsto dal predetto Dlgs 67/2011
secondo cui se le domande superano quelle preventivate,
verrà data priorità alle domande secondo la data
di maturazione dei requisiti e a parità degli stessi secondo
il giorno di presentazione della domanda.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione che
provi la sussistenza dei requisiti necessari per
l’anticipo del pensionamento.
In sostanza i documenti sono:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del
lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto
collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di
inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri
delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o
mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Dlgs 8 aprile
2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione
(comunicazione del lavoro notturno, vigente fino al 24 giugno 2008),
ovvero comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 1 (nuova
comunicazione alla Dpl del lavoro notturno);
h) comunicazioni di cui all’art. 5, comma 2;
i) carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 18 del Dlgs
21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla
guida;
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del
Dl 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, del
Dlgs 21 aprile 2000, n. 181, contenente le informazioni di cui al Dlgs
26 maggio 1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.
Nota bene |
Cosa succede se il |
Pertanto il datore di lavoro sarà tenuto a fornire
al dipendente la documentazione richiesta affinchè possa
inoltrare la domanda di pensionamento anticipata.
Obblighi per l’impresa.
Il datore di lavoro è tenuto inoltre ad effettuare due
adempimenti:
• a comunicare, anche tramite associazione o intermediari
abilitati (Consulenti del lavoro, Avvocati, Dottori commercialisti,
ecc.), esclusivamente per via telematica (quindi con Pec o per e-mail),
alla Dpl competente per territorio e ai competenti istituti
previdenziali, con periodicità annuale,
l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o
compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori
notturni.
In merito a questo adempimento il Ministero del Lavoro
con la circolare 20 giugno 2011, n. 15, ha precisato che
la comunicazione va effettuata annualmente con il
modello LAV-NOT disponibile sul sito del Min. Lavoro
dal 20 luglio 2011. In sede di prima applicazione della normativa entro
il 30 settembre p.v. (per i lavori notturni svolti nel 2010), mentre
per quelli relativi al 2011 entro il 31 marzo 2012.
Le imprese interessate sono quelle che occupano lavoratori notturni
nelle seguenti categorie:
– lavoratori il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro
a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno
per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi
all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i
requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra
il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per
coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato a
far data dal 1° luglio 2009.
– lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore
nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per
periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle predette
attività vanno indicati anche quelli utilizzati
nell’ambito della somministrazione di lavoro;
• a comunicare lo svolgimento del cosiddetto lavoro a catena
alla Dpl competente per territorio e ai competenti istituti
previdenziali entro 30 giorni dall’inizio delle medesime.
Sempre con la circolare 15/2011 il Ministero del Lavoro, ha precisato
che l’obbligo di comunicazione riguarda solo le imprese che
soddisfano tutti e tre i seguenti requisiti:
– applicano le voci di tariffa Inail di
cui all’elenco n.1 allegato al Dlgs 67/2011;
– applicano i criteri di organizzazione del lavoro
previsti dall’art. 2100 c.c., così come
disciplinati dal Ccnl applicato;
– utilizzano un processo produttivo in serie
caratterizzato dalla linea catena.
I datori di lavoro interessati sono tenuti ad effettuare la
comunicazione utilizzando il modello LAV-US
(disponibile sul sito del Min. Lavoro dal 21 giugno 2011), indicando
presso quali unità produttive sono svolte le predette
lavorazioni entro il 31 luglio p.v. in sede di prima applicazione. A
regime la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni
dall’inizio delle lavorazioni in linea catena.
Nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle predette
attività è necessario tenere conto anche dei
lavoratori utilizzati in somministrazione di lavoro. Il Ministero del
Lavoro infatti ritiene più corretto che siano le imprese
utilizzatrici ad effettuare la comunicazione, dato che sono a
conoscenza delle attività prestate dai citati lavoratori.
Regime sanzionatorio.
Ogni comunicazione omessa
è punita con la sanzione amministrativa da
500 euro a 1500 euro da versare con il Mod.
F23 utilizzando il codice 741T
(non trova applicazione l’effetto moltiplicatore in ragione
del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione).
Trova applicazione l’istituto della diffida con pagamento
della sanzione minima pari a 500 euro.
Secondo il Min. Lavoro (circ. 15/2011) non risultano sanzionabili: la
ritardata presentazione della comunicazione o l’errata
indicazione del numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni,
così come i meri errori materiali e gli errori riferiti a
dati già in possesso delle Amministrazioni pubbliche
destinatarie dell’adempimento (sempre che il datore di
lavoro e le unità produttive interessate dalle
lavorazioni oggetto delle comunicazioni siano chiaramente
identificabili).
Incumulabilità. Sono
fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso
anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti
nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di
miglior favore non sono cumulabili o integrabili con quelle previste
dal Dlgs 67/2011.
In sintesi
Accesso alla pensione di anzianità dall’1.1.2013 |
|
Requisiti |
Requisiti |
Quota 97: con |
Quota 94:
|
Accesso alla pensione di anzianità tra il 2008 e il 2012 |
|||
Requisiti |
Requisiti per i |
||
1.7.2008 |
35 anni di contributi e 58 |
1.7.2008 |
35 anni di contributi e 57 |
1.7.2009 |
Quota 95 con almeno 59 anni |
1.7.2009 |
Quota 93 con almeno 57 anni |
2010 |
Quota 95 con almeno 59 anni |
2010 |
Quota 94 con almeno 57 anni |
1.1.2011 |
Quota 96 con almeno 60 anni |
1.1.2011 |
Quota 94 con almeno 57 anni |
(*) almeno 35 anni di |
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
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