Acquisti on line, le tutele per chi usa la carta di credito

dicembre 2003 Chi acquista on line, pagando con carta di credito, gode innanzitutto delle tutele previste dalla leggi in materia di contratti “a distanza”. Queste garanzie sono riconosciute a chi fa shopping via Internet perché in questi casi il consum …

dicembre 2003 Chi acquista on line, pagando con carta di credito, gode
innanzitutto delle tutele previste dalla leggi in materia di contratti
“a distanza”
.
Queste garanzie sono riconosciute a chi fa shopping via Internet perché
in questi casi il consumatore – a differenza di quanto accade nel negozio tradizionale
– non può vedere direttamente il bene, valutarlo, commisurarlo, magari
provarlo e vedere se corrisponde ai suoi desideri. Quindi, in primo luogo, è
riconosciuto un diritto di recesso, esercitabile per qualsiasi motivo, entro termini
previsti dalla legge, in modo diverso a seconda dei casi.

I contratti a distanza sono comunque regolati, principalmente, dal Decreto
Legislativo 22 maggio 1999, n. 185
e dal precedente Decreto
Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50
. Fino a che le due leggi non verranno
“fuse” in un apposito testo unico, continueranno ad applicarsi entrambe,
scegliendo volta per volta la disposizione più favorevole al consumatore.

Sono, poi, previste tutele ulteriori nel caso in cui il pagamento avvenga tramite
carta di credito, visti i rischi di utilizzo improprio della medesima da parte
di terzi malintenzionati.
La tutela principale è oggi posta dall’art. 8 del Decreto
Legislativo 22 maggio 1999, n. 185
, secondo cui “l’istituto
di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti
dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del fornitore o di un terzo”.

Il diritto del rimborso
Quindi il consumatore ha sempre il diritto di ottenere il rimborso. Ma come
si fa a dimostrare che un pagamento non era dovuto? Negli acquisti on line in
realtà il problema non si pone visto che non viene sottoscritta la cosiddetta
nota di spesa” e quindi il cliente può
sempre richiedere il rimborso. La nota di spesa è il bigliettino che,
negli acquisti tradizionali, il cliente titolare di carta sottoscrive di suo
pugno e rilascia al fornitore. Per la legge italiana l’esistenza di una
nota di spesa, cioè di un documento firmato dal titolare della carta,
è sempre e comunque necessario per ottenere il pagamento.

Considerando che negli acquisti in Rete non è prevista la firma di una
nota di spesa, è l’istituto bancario che deve dimostrare l’esistenza
di un valido giustificativo
. Se non esiste, le somme devono essere
riaccreditate. C’è una sola cosa che la banca può invocare
a sua discolpa. Il titolare della carta ha infatti, per contratto, un preciso
dovere di custodia della stessa.

La banca potrebbe imputare al consumatore di essere stato eccessivamente imprudente
nel comunicare gli estremi della propria carta a sconosciuti e sostenere pertanto
che ogni conseguenza negativa di ciò debba andare, per sua colpa, a suo
scapito. Ciò nella prassi non si è ancora verificato, perché
gli Istituti di credito in questi casi preferiscono dar luogo ai rimborsi.

Nella pratica
Come muoversi, allora, quando si notano voci di spesa nel proprio estratto conto
che non sarebbero dovute esserci? La cosa migliore è scrivere subito
una lettera raccomandata diretta alla sede legale di:
a) banca;
b) società gestrice della carta;
c) se possibile ed identificabile: fornitore.
In tale comunicazione, si dovrà richiedere il rimborso della somma illegittimamente
addebitata, da indicare con precisione, specificandone i motivi e cioè
che non corrisponde ad alcun acquisto, che la somma era minore, che il sito
che pare essere destinatario del pagamento non è mai stato frequentato
e così via.
Parallelamente, bisogna recarsi dai Carabinieri della più
vicina stazione e sporgere formale denuncia-querela per il reato di indebito
utilizzo di carta di credito o per gli altri che saranno ravvisati nella vicenda
in questione, esponendola nel modo più preciso possibile ed allegando,
possibilmente, i documenti del caso, tra cui senz’altro l’estratto
conto della carta di credito.

Per chi utilizza indebitamente una carta di credito, è previsto un
reato apposito
, definito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, all’art.
12, secondo cui “chiunque, al fine di trarne profitto per sé o
per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito
o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo
di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
seicentomila a lire tre milioni”.

Alcuni suggerimenti
A oggi, la sicurezza totale è garantita solo dai siti di commercio on
line che implementano il sistema della firma digitale e, ovviamente,
bisogna avere una firma digitale. In questo modo, la sicurezza della transazione
è garantita dalla “chiusura” della stessa con firma digitale,
con meccanismi ai quali la legislazione italiana riconosce già ora pieno
valore. I siti però che offrono questa possibilità sono pochissimi
e sono altrettanto pochi gli utenti Internet che dispongono di firma digitale
o la usano correntemente.

Pertanto, naturalmente, il primo consiglio è quello di non usare la
carta di credito per fare acquisti su siti poco conosciuti: in questi casi è
meglio utilizzare altri sistemi di pagamento a distanza come il bonifico bancario,
rimessa su conto postale e così via. Anche, poi, con i grandi e più
rinomati siti di e-commerce c’è il rischio (remoto) che i dati
inviati vengano carpiti da terzi malintenzionati: in questi casi, meglio inviare
gli estremi della propria carta di credito via fax, come molti siti consigliano
espressamente di fare, oppure utilizzando i form con connessione sicura (con
protocollo HTTPS). Evitare infine di fornire gli estremi della
carta di credito tramite posta elettronica.

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