L’Inps, è intervenuto per precisare che l’azienda in regola ha diritto a ricevere il Durc, con i versamenti contributivi dei propri dipendenti, anche se ha una posizione debitoria verso l’Istituto derivante dalla responsabilità solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto. Unica “
Il messaggio Inps 4 maggio 2010, n. 12091, ci consente di riepilogare brevemente il regime di responsabilità solidale negli appalti, anche alla luce delle importanti modifiche introdotte dal Dl 97/08.
La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore
Il Dl 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha apportato importanti cambiamenti in materia di responsabilità solidale tra soggetti che pongono in essere contratti di appalto e/o subappalto. In particolare, il citato decreto ha disposto l’abrogazione dei commi da 29 a 34 dell’art. 35 del Dl 223/06 (c.d. decreto Visco-Bersani) e dei relativi adempimenti formali previsti in connessione con la responsabilità tra committente e appaltatore fissati con decreto interministeriale 25 febbraio 2008, n. 74.
A seguito della predetta abrogazione resta confermata la responsabilità solidale dell’appaltatore rispetto al subappaltatore relativamente alla effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro, cui è tenuto il subappaltatore (comma 28, del citato art. 35), nonché il regime generale di solidarietà previsto dall’art. 29, comma 2, del Dlgs 276/03.
Pertanto la responsabilità tra appaltatore e subappaltatore risulta essere completa sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la parte fiscale, sia nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi come l’Inps, l’Inail, l’Enpals, l’Ipsema, ecc.
Il termine entro il quale deve essere attivata l’azione di responsabilità solidale (contributiva, fiscale e assicurativa) tra appaltatore e subappaltatore, è quello di prescrizione ordinaria dei crediti. Mentre, la responsabilità solidale retributiva (ex art. 29, comma 2, Dlgs 276/03) deve esser fatta valere entro 2 anni dal termine dell’appalto. Oltre tale termine il lavoratore può rivendicare il proprio diritto esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro. In ogni caso, non è previsto alcun limite economico della responsabilità (v. tavola sotto).
La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore |
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Responsabilità retributiva |
Responsabilità contributiva |
Responsabilità fiscale |
Responsabilità assicurativa |
Limite economico della responsabilità: nessun limite |
Limite economico della responsabilità: nessun limite |
Limite economico della responsabilità: nessun limite |
Limite economico della responsabilità: nessun limite |
Termine: deve essere fatta valere entro 2 anni dal termine dell’appalto. Oltre tale termine il lavoratore può rivendicare il proprio diritto esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro |
Termine: deve essere attivata nei termini di prescrizione ordinaria dei crediti |
Termine: si applica dal 12 agosto 2006 e si attiva entro i termini di prescrizione ordinaria |
Termine: si applica dal 3 giugno 2008 e deve essere attivata entro i termini di prescrizione ordinaria dei crediti |
La responsabilità solidale tra committente e appaltatore e/o subappaltatori
La disposizione di cui al citato comma 28, art. 35, del Dl 223/06, non coinvolge il committente, pertanto, tale disposizione normativa deve essere integrata con quella contenuta all’art. 29, comma 2, del Dlgs 276/03. La responsabilità di cui all’art. 29 coinvolge anche il committente, permettendo di completare il quadro delle responsabilità all’interno della filiera; secondo la disposizione, infatti, il committente è tenuto solidalmente con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori nei confronti dei lavoratori impiegati sia per la retribuzione che per i contributi dovuti nei confronti degli istituti previdenziali (v. tavola sotto).
La responsabilità di cui all’art. 29 è, però, soggetta ad un limite temporale di 2 anni, dalla cessazione dell’appalto o subappalto. Il predetto termine deve essere inteso come termine entro il quale deve essere esercitato il diritto da parte dei prestatori d’opera, nei confronti dell’appaltante, mentre per quel che riguarda l’appaltatore e/o il subappaltatore, che costituiscono i datori di lavoro con i quali i prestatori d’opera hanno instaurato un rapporto diretto di lavoro, i termine di prescrizione dei crediti sono quelli orinari.
Si segnala che, in ogni caso, la responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti delle società appaltanti e/o subappaltanti si riferisce a coloro i quali sono stati impiegati direttamente sui lavori, non potendo riguardare quei lavoratori che, pur essendo alle dipendenze di tali soggetti, non sono stati direttamente coinvolti nella realizzazione dell’opera affidata dal committente.
La responsabilità solidale tra committente e appaltatore e/o subappaltatori |
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Responsabilità retributiva Art. 29, Dlgs 276/03 |
Responsabilità contributiva Art. 29, Dlgs 276/03 |
Responsabilità fiscale Art. 29, Dlgs 276/03 (e comma 34, art. 35, Dl 223/06) |
Responsabilità assicurativa Art. 29, Dlgs 276/03 |
Limite economico della responsabilità: nessun limite |
Limite economico della responsabilità: nessun limite |
Limite economico della responsabilità: nessun limite |
Limite economico della responsabilità: non previsto |
Termine: deve essere fatta valere entro 2 anni dal termine dell’appalto. Oltre tale termine opera l’art. 1676 c.c., ma entro i limiti del debito residuo tra committente e appaltatore |
Termine: deve essere fatta valere entro 2 anni dal termine dell’appalto. Oltre tale limite e nei termini di prescrizione ordinaria l’Ente richiede il contributo al diretto debitore |
Termine: si applica solo per il periodo tra il 12 agosto 2006 – 2 giugno 2008 |
Termine: non previsto |
Il parere del Ministero sul rilascio del Durc in presenza di un debito solidale
Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello 3/10, ha chiarito che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti, attribuita all’azienda per effetto della responsabilità solidale, non può impedire il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Ciò in quanto la regolarità contributiva è riconducibile all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli Enti; pertanto, esclusivamente a questo rapporto e ai relativi adempimenti occorre fare riferimento per attestare la regolarità contributiva.
In ragione di quanto sopra, il Ministero ha escluso che la sussistenza di un’esposizione debitoria conseguente al riconoscimento di un vincolo di responsabilità solidale, possa rappresentare causa ostativa al rilascio del Durc all’impresa chiamata all’adempimento per effetto dell’obbligo solidale stesso.
Per la determinazione del debito solidale, il Ministero del Lavoro ha precisato che deve farsi riferimento, oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali, anche alle somme aggiuntive quali interessi civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all’inadempimento contributivo e fiscale, rientrando nel vincolo di responsabilità solidale gli interessi e le sanzioni civili maturati su debiti previdenziali, assicurativi e/o fiscali (intesi come ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta); mentre sono escluse le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative.
Secondo il Ministero, infatti, gli interessi e le sanzioni civili rientrano nella responsabilità solidale poiché esiste una correlazione con il debito esistente a garanzia finale dei diritti del lavoratore.
Le ultime precisazioni da parte dell’Inps
L’Inps, con il citato messaggio 12091/10, nel confermare quanto stabilito dal Ministero con la suddetta risposta ad interpello, ha precisato che l’azienda in regola ha diritto a ricevere il Durc, con i versamenti contributivi dei propri dipendenti, anche se ha una posizione debitoria verso l’Istituto derivante dalla responsabilità solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto.
Unica “precauzione”, da parte dell’Istituto, sarà l’annotazione sul Documento dell’esistenza di un obbligo solidale con la precisazione del nome dell’altra azienda, del numero di posizione, dell’importo dei contributi dovuti e delle sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del Durc.
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)