Dopo le indicazioni del Garante della Privacy, il nuovo strumento per accertare l’eventuale scostamento tra reddito dichiarato e presunto includerà maggiori garanzie per i cittadini.
L’Agenzia delle
Entrate
con la circolare n. 6/E del
11 marzo ha sbloccato,
dopo le indicazioni del Garante della Privacy, lo strumento di accertamento del reddito e fornito, con la circolare
24/2013, alcune precisazioni in merito alle
istruzioni operative dettate in materia di redditometro.
Per garantire che il trattamento dei dati personali effettuato ai fini
dell’accertamento sintetico sia conforme alla disciplina in materia, l’Agenzia
ha infatti richiesto al Garante della privacy una verifica preliminare della
procedura relativa al controllo finalizzato alla ricostruzione sintetica del
reddito complessivo delle persone fisiche (articolo 38, commi quarto e seguenti
del Dpr 600/1973).
Il Garante, con parere del 21 novembre 2013, ha, in primo luogo, precisato che
l’intervento del funzionario prima dell’adozione dell’atto di accertamento
esclude di fatto la possibilità che questo sia fondato unicamente sul
trattamento automatizzato di dati personali. Ha, tuttavia, prescritto
l’adozione di alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati,
all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione
familiare dello stesso, alla determinazione del contenuto induttivo degli
elementi di capacità contributiva.
Il Fisco potrà quindi iniziare a chiedere ai contribuenti le informazioni
più salienti nel caso il loro tenore di vita risulti decisamente in contrasto
con il reddito dichiarato.
Il nuovo strumento per accertare
l’eventuale scostamento tra reddito dichiarato e presunto sarà quindi a prova di privacy e includerà maggiori garanzie per i cittadini. Innazitutto, l’Agenzia delle
Entrate non utilizzerà nel nuovo
accertamento sintetico, né in fase di
selezione, né in
sede di contraddittorio, le
spese correnti determinate solo con la media Istat (ad esempio alimentari e bevande, abbigliamento
e calzature, alberghi e viaggi organizzati). La tipologia di famiglia di appartenenza (lifestage) verrà confrontata con i dati dell’Anagrafe
Comunale. Il “Fitto figurativo”, attribuito a coloro per i quali non si
conosce la disponibilità di un’abitazione nel comune di residenza, è escluso dalla fase di selezione ma rientra nel contraddittorio.
Le spese per beni e servizi di uso corrente determinate con esclusivo riferimento alla media
Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza (voci della tabella A del Dm del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012, definite nella circolare n.24/E “Spese Istat”)
restano fuori
anche dal contraddittorio con il contribuente, oltre
che
dalla fase di selezione. Solo nel caso in cui gli importi corrisposti per tali spese dovessero
essere individuati puntualmente dall’Ufficio potranno essere oggetto di contraddittorio e concorrere quindi alla ricostruzione sintetica del reddito. Il riscontro potrà avvenire tramite collegamento telematico con l’Anagrafe
comunale o, in alternativa, colloquiando con il Comune tramite Pec.
Il disallineamento fisiologico tra famiglia fiscale e famiglia anagrafica è
comunque destinato a essere superato, quando sarà completata l’Anagrafe
nazionale della popolazione residente e la sua integrazione con l’Anagrafe
tributaria.
Per evitare che vengano
selezionati contribuenti per i quali emerge uno scostamento individuale che potrebbe invece trovare giustificazione
nel reddito complessivo dichiarato
dalla famiglia, L’ufficio dell’Agenzia, prima di inviare invito formale, dovrà effettuare i
necessari riscontri sulla situazione familiare del contribuente, eventualmente
aggiornando la composizione del nucleo familiare, per evitare la selezione di
soggetti che, con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia,
giustificano l’apparente scostamento individuale.. Viene in questo modo risolto il problema del disallineamento tra “Famiglia fiscale” (costituita da contribuente e coniuge oltre che dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico) e “Famiglia anagrafica” (comprendente anche figli
maggiorenni e altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico).
Il “fitto figurativo”, ovvero la spesa
attribuita al contribuente che non risulta, nel comune di residenza, in possesso di un
immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, di locazione o di leasing
immobiliare, oppure a uso gratuito, non viene preso in considerazione nella fase di selezione. Sarà il contribuente, in sede di contraddittorio,
a illustrare la sua condizione abitativa per cui l’Agenzia sostituirà la spesa per “fitto figurativo” con le “spese per elementi certi” connesse alle caratteristiche dell’immobile di cui dispone.