Una analisi della disciplina che regola e regolamenta l’assunzione di lavori extracomunitari.
L’assunzione dei lavoratori extracomunitari segue una particolare disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 286/1998, successivamente modificato in più occasioni (oltre dalla L. n. 189/2002 si ricordano le modifiche apportate dal D.L. n. 10/2007 nonché dai D.Lgs. n. 3/2007, n. 5/2007 e n. 154/2007) e nel regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 394/1999, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 334/2004.
Con apposito decreto emanato dal Presidente del consiglio dei ministri sono stabilite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato (per l’anno 2007 vedi D.P.C.M. 30.10.2007; per l’anno 2008 vedi D.P.C.M. 8.11.2007 e 3.12.2008; per l’anno 2009 vedi D.P.C.M. 20 marzo 2009) sia per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, sia per lavoro autonomo: i visti di ingresso ed i permessi di soggiorno sono rilasciati entro il limite di tali quote.
Flussi di ingresso
Con apposito provvedimento sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente (art. 3, c. 4, D.Lgs. n. 286/1998).
Il D.L. n. 35/2005, convertito con L. n. 80/2005 (c.d. legge sulla competitività) ha peraltro stabilito che, in attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, possano essere stabilite quote massime di lavoratori stagionali per i settori dell’agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell’anno precedente.
Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sussistano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell’ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.
Le intese o gli accordi bilaterali possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l’esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
Procedura
L’instaurazione del rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari segue una particolare disciplina riassumibile nelle seguenti fasi:
– richiesta di autorizzazione effettuata dal datore di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione scelto, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l’impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa. In tale richiesta, anche nominativa, deve essere allegato:
1) autocertificazione di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio;
2) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
3) proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale;
– inoltro della domanda da parte dello Sportello unico, al Centro per l’impiego affinché la stessa venga diffusa tramite canali telematici e vengano acquisite eventuali domande di lavoro anche da parte di cittadini extracomunitari residenti In mancanza di tali domande, trascorsi 20 giorni, lo Sportello unico rilascia l’autorizzazione al lavoro dopo la verifica della Questura circa la presenza di situazioni penali in capo agli interessati e dopo la verifica della Direzione provinciale del lavoro circa il rispetto delle quote di ingresso, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e la capacità economica dell’impresa.
Rilasciato il nulla osta lo Sportello unico convoca il datore di lavoro, accerta i dati del lavoratore e verifica l’esistenza del codice fiscale o ne richiede l’attribuzione;
– rilascio del visto d’ingresso da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine, con il quale lo straniero, entro 8 giorni, si reca presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno, presentando il visto di ingresso, il certificato di attribuzione del codice fiscale e un titolo idoneo a dimostrare le modalità dell’alloggio. Lo Sportello unico richiede successivamente il permesso di soggiorno alla Questura;
– rilascio del permesso di soggiorno e rilievo delle impronte digitali del lavoratore extracomunitario;
– instaurazione del rapporto di lavoro.
Il Ministero dell’interno, con circ. 9.2.2006 n. 1, ha previsto un coinvolgimento di Poste Italiane in tutte le fasi della procedura, dalla distribuzione della modulistica fino al rilascio del permesso di soggiorno.
Si ricorda inoltre che, anche con riferimento ai lavoratori extracomunitari, occorre effettuare le comunicazioni al Servizio competente previste per la generalità dei lavoratori.
Permesso di soggiorno
All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono contestualmente inoltrati alla Questura competente per il rilascio (MI direttiva 20.2.2007 e circ. n. 16/2007). La durata del permesso è collegata alla durata del contratto di soggiorno, se l’ingresso è per motivi di lavoro, mentre negli altri casi è individuata dal visto di ingresso.
Il permesso di soggiorno, se rilasciato per motivi di lavoro, ha una durata:
– non superiore ai 9 mesi per lavoro stagionale;
– di un anno per contratto a tempo determinato;
– di due anni per contratto a tempo indeterminato.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno:
– 90 giorni prima della scadenza per lavoro a tempo indeterminato;
– 60 giorni prima della scadenza per lavoro a tempo determinato;
– 30 giorni prima della scadenza negli altri casi.
La durata del permesso rinnovato non può superare quella stabilita dal primo rilascio (per il rilascio della carta d’identità a cittadini stranieri in attesa della definizione delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno vedi MI circ. n. 17/2002).
In tema di assunzione al lavoro di stranieri extracomunitari, la giurisprudenza penale (Cass.
18.6.2004) ha chiarito che la regolarizzazione contributiva dei lavoratori stranieri ai sensi della L. n. 289/2002 non determina l’estinzione del reato di assunzione di extracomunitari privi del permesso di soggiorno (art. 22, c. 10, D.Lgs. 286/1998) in quanto tale conseguenza non è prevista dalla legge. La stessa Cassazione (sent. 13.11.2006) ha stabilito che sussiste il reato di cui all’art. 22 della L. n. 286/1998, che punisce l’occupazione dello straniero privo del permesso di soggiorno, anche se il lavoratore sia in possesso della ricevuta della richiesta del documento (vedi anche M.I. direttiva 5.8.2006 e ML lett. circ. 5.12.2006) e anche qualora il lavoratore sia stato assunto in prova (Cass. 25.10.2006, n. 37409). La giurisprudenza penale ha inoltre chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, per “datore di lavoro” deve intendersi colui che procede alla stipulazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, non assumendo alcuna rilevanza la posizione eventualmente rivestita dal soggetto in una determinata azienda nel cui ambito l’attività lavorativa deve essere svolta (Cass. 22.6.2005, n. 34229); il reato si configura in relazione a qualsiasi datore di lavoro (anche non imprenditore) e per qualsiasi numero di lavoratori assunti, essendo volto a sanzionare le indebite assunzioni sia da parte di colui che gestisce professionalmente un’attività di lavoro organizzata che da parte del cittadino, il quale assuma alle sue dipendenze anche un singolo lavoratore irregolare nell’ambito della collaborazione personale o familiare (Cass. 12.4.2005, n. 16431).
Si segnala inoltre che, ai sensi dell’art. 4, c. 4, del D.Lgs. n. 286/1998 e della L. n. 68/2007, non è richiesto il permesso di soggiorno per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio, qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali casi il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso.
Lavoro stagionale
Una disciplina parzialmente diversa è dettata per il lavoro a carattere stagionale.
In tali casi l’autorizzazione al lavoro ha una durata minima di 20 giorni e massima di 9 mesi, anche considerando l’accorpamento di lavori da svolgere presso datori di lavoro diversi.
L’autorizzazione è rilasciata entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, la quale può essere avanzata anche dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro.
La sottoscrizione del contratto di lavoro da parte dello straniero può essere effettuata all’atto della richiesta del permesso di soggiorno davanti alla questura competente (ML circ. n.
55/2000).
Il lavoratore che abbia già svolto lavoro stagionale ha un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo. Inoltre allo straniero venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, nell’ipotesi di impieghi ripetitivi, un permesso di soggiorno pluriennale, sino a tre annualità.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, se ne sussistono le condizioni, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
Ingresso per particolari attività lavorative
Ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998, sono dettate particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri (vedi MI circ. n. 1/2006 e ML circ. n. 34/2006):
– dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione Europea;
– lettori universitari di scambio o di madre lingua;
– professori universitari e ricercatori;
– traduttori e interpreti;
– collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
– persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;
– lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
– lavoratori marittimi;
– lavoratori dipendenti da datori di lavoro residenti all’estero che siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso datori di lavoro italiani o stranieri residenti in Italia, nell’ambito di un contratto di appalto;
– lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
– personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
– ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
– artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
– stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della L. n. 91/1981 (vedi MI circ. n. 8/2007 );
– giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
– persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;
– infermieri assunti presso strutture sanitarie; medici al seguito di delegazioni sportive.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore,
per motivi umanitari (vedi MI circ. 28.5.2007) ovvero per integrazione nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 32, c. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 286/1998 e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all’art. 11, comma 1, lettera c-quater del D.P.R n. 394/1999;
salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote annuali e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 26 del D.Lgs. n.
286/1998 (vedi M.I. note 27.3.2006).
Sanzioni – In relazione all’impiego di lavoratori extracomunitari si riportano di seguito le principali sanzioni.
Per aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ovvero il cui permesso sia scaduto (art. 22, c. 12, D.Lgs. n. 286/1998) | Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato (art. 22, c. 12, D.Lgs. n. 286/1998) |
Per aver omesso di comunicare in forma scritta, entro 48 ore, all’autorità di pubblica sicurezza, l’assunzione per qualsiasi causa e a qualsiasi titolo, alle proprie dipendenze, dello straniero (art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 286/1998) | (*) Sanzione amministrativa da € 800 a € 5.500 (art. 7, c. 2 bis, D.Lgs. n. 286/1998) |
Per aver omesso di comunicare in forma scritta, entro 5 giorni, allo sportello unico per l’immigrazione, qualunque variazione (modifica degli elementi contrattuali, trasformazione e cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero (art. 22, c. 7, D.Lgs. n. 286/1998) | (*) Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 12.500 (art. 22, c. 7, D.Lgs. n. 286/1998) |
(*) Importi sanzionatori quintuplicati ex art. 1, c. 1177, L. n. 296/2006. |
Fonti – D.Lgs. n. 286/1998; D.P.R. n. 394/1999; D.P.R. n. 334/2005; D.P.C.M. 30.10.2007;
D.P.C.M. 8.11.2007, D.P.C.M. 3.12.2008
(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)