Definite le modalità di accesso alle agevolazioni a favore delle imprese del settore dei trasporti che intraprendono processi di aggregazione imprenditoriale e iniziative per la formazione professionale.
Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 3 dicembre 2010 (pubblicato sulla Gu n. 27 del 3 febbraio 2011)
sono state definite le modalità di accesso
alle agevolazioni a favore delle imprese del settore dei trasporti che
intraprendono processi di aggregazione imprenditoriale
(regolamentati dal Dpr 29 maggio 2009, n. 84) e iniziative
per la formazione professionale (regolamentate dal Dpr
29 maggio 2009, n. 83). Si tratta delle iniziative agevolabili ai sensi
dell’art. 83-bis del Dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria». La norma ha, infatti, stabilito che le somme
disponibili sul «Fondo per il proseguimento degli interventi
a favore dell’autotrasporto» possono essere
destinate, oltre che a misure in materia di riduzione dei costi di
esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, anche ad incentivi
per la formazione professionale e per processi di aggregazione
imprenditoriale (con una dotazione, per il 2009, di complessivi 16
milioni di euro). Attualmente, le disponibilità non ancora
impegnate e destinate ai nuovi progetti di aggregazione e formazione,
oggetto del recente decreto del Ministero delle infrastrutture,
ammontano a 7 milioni di euro.
Le agevolazioni per i processi di aggregazione
Le agevolazioni a supporto dei processi di aggregazione
fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi sono destinate ad operazioni poste in essere dopo
la data di entrata in vigore della legge 1 ottobre 2010, n. 163 (di
conversione del d.l. 125/2010, recante misure urgenti per il settore
dei trasporti), o ad operazioni già avviate, ma non concluse
alla stessa data. Al riguardo, si evidenzia che la richiamata legge
è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 5
ottobre 2010 e che la sua entrata in vigore era fissata per il giorno
successivo, ossia 6 ottobre 2010. Pertanto, sono finanziabili solo i
progetti avviati dopo il 6 ottobre 2010 o che non siano stati ancora
conclusi a tale data.
Per l’esatto inquadramento dei soggetti beneficiari e per la
determinazione dei relativi requisiti, il nuovo provvedimento
ministeriale richiama pienamente le disposizioni di cui
all’art. 1, commi 1 e 2, del Dm 6 novembre 2009
(Modalità operative per l’erogazione dei
contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale, di
cui all’art. 4, comma 1, del Dpr 29 maggio 2009, n. 84). In
particolare, sono destinatari dei contributi:
- i raggruppamenti di imprese risultanti da processi di
aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto; - le piccole e medie imprese risultanti da fusioni o
destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto; - le piccole e medie imprese che aderiscono a raggruppamenti
già esistenti; - i raggruppamenti che, avendo le caratteristiche delle
piccole e medie imprese, provvedano a fondersi fra loro.
Le imprese di autotrasporto di merci devono avere sede
principale o secondaria in Italia e devono essere iscritte
all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi. I raggruppamenti devono essere costituiti a
norma del Libro V (Titolo VI, Capo I, o del Libro V, Titolo X, Capo II,
Sezioni II e II-bis) del Codice civile. Il processo di aggregazione va,
inoltre, comprovato da idonea certificazione rilasciata dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Al fine
dell’accesso ai contributi dovrà essere anche
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, da allegare alla domanda,
attestante le spese per le quali è richiesto il contributo.
Tali spese dovranno risultare dalle fatture indicate in un apposito
elenco e riferite alle prestazioni di consulenza, comprese
l’assistenza legale e quella notarile, connesse al processo
di aggregazione, all’avviamento delle nuove strutture
aziendali, nonché all’introduzione di sistemi
avanzati di gestione aziendale riferiti all’operazione.
Non possono accedere alle agevolazioni i raggruppamenti risultanti da
fusioni o conferimenti fra imprese appartenenti allo stesso gruppo,
società controllate, controllanti o, comunque, collegate fra
loro, anche solo in forma indiretta, ai sensi delle vigenti
disposizioni normative.
L’intensità massima del contributo
è pari al 50% delle spese riconosciute
ammissibili, così come stabilito dall’art. 26 del
Regolamento (Ce) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per gli
aiuti di Stato).
Le agevolazioni per le iniziative di formazione
professionale
Anche per le iniziative relative alla formazione
professionale, il decreto rinvia pienamente al relativo
Dm 6 novembre 2009 «Modalità operative per
l’erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la
formazione professionale, di cui all’articolo 4, comma 1, del
Dpr 29 maggio 2009, n. 83» per l’individuazione dei
soggetti beneficiari, delle finalità e
dell’intensità del contributo concedibile.
L’accesso agli aiuti è riservato
alle imprese di autotrasporto, i cui titolari, soci, amministratori,
dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o
aggiornamento professionale, generale o specifica, volte
all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione
d’impresa ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere
lo sviluppo della competitività, l’innalzamento
del livello di sicurezza stradale e sul lavoro. Le iniziative in
commento devono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali,
interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento
alle seguenti attività:
a) iscrizione e mantenimento a corsi di formazione o aggiornamento
professionale presso enti o istituti individuati in
conformità alle disposizioni dettate dal Dpr 83/2009, anche
con possibilità di partecipazione a stages al
di fuori dello Stato italiano;
b) progetti di formazione predisposti e realizzati d’intesa
fra imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto ed istituti
universitari, volti alla creazione di nuove figure professionali o alla
specializzazione post universitaria nel settore dei trasporti.
L’intensità massima del contributo
è pari al 25% dei costi
ammissibili per le azioni di formazione specifica e al 60%
dei costi ammissibili per le azioni di formazione generale.
Le percentuali di aiuto possono essere incrementate fino
a un massimo dell’80% nei seguenti casi:
a) il 10% in più, se la
formazione è destinata a lavoratori
svantaggiati o disabili;
b) il 10% in più, se i
contributi riguardano le medie imprese;
c) il 20% in più, se i
contributi riguardano le piccole imprese.
Per quanto riguarda la tipologia di costi ammissibili,
sono finanziabili le spese per:
- il personale docente;
- la trasferta (compreso
l’alloggio) del personale docente e dei destinatari della
formazione; - le voci di costo correnti, quali materiali e
forniture, con attinenza diretta al progetto di
formazione; - l’ammortamento degli strumenti e
delle attrezzature, limitatamente alla quota riferibile
al loro uso esclusivo per la realizzazione del progetto di formazione; - i servizi di consulenza
relativi all’iniziativa formativa programmata; - il personale dei partecipanti al progetto di
formazione; - le spese generali.
Anche in questo caso, le imprese di autotrasporto di merci che
sono interessate alla presentazione della domanda di aiuto devono avere
sede principale o secondaria in Italia, essere iscritte
all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi. Inoltre, le strutture societarie, risultanti
dall’aggregazione tra le imprese interessate, devono essere
costituite a norma del Libro V (Titolo VI, Capo I, o del Libro V,
Titolo X, Capo II, Sezioni II e II-bis) del Codice civile,
nonché iscritte nell’apposita sezione
dell’ Albo, relativamente ai progetti di formazione.
Sia per i progetti di aggregazione che per quelli di formazione non
sono ammesse alle agevolazioni le imprese destinatarie di un obbligo di
recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con
il mercato comune.
Intensità |
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Tipologia |
Percentuale |
Processi |
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Iniziative |
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Procedura per l’accesso ai contributi
Le domande di accesso agli aiuti devono essere redatte utilizzando la
modulistica allegata al decreto ministeriale in commento, corredandole
di tutta la documentazione prevista. Il termine ultimo
per l’inoltro delle istanze è il 4 maggio 2011
(novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto in
Gazzetta). Le domande andranno consegnate al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, via Giuseppe Caraci, 6 – 00157 Roma – tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mano. |
Se la documentazione allegata alla domanda dovesse risultare
incompleta, l’impresa verrà invitata ad effettuare
le dovute integrazioni entro il termine massimo di 15 giorni, pena
l’inammissibilità dell’istanza.
Nel caso dei progetti formativi, il
richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto o
i soggetti attuatori delle relative azioni formative.
L’attività formativa è finanziabile
esclusivamente qualora sia avviata successivamente alla presentazione
della domanda e, comunque, dopo l’entrata in vigore del
decreto ministeriale del 3 dicembre 2010 in commento. Inoltre,
è prevista la possibilità che l’impresa
richiedente conferisca delega, per la presentazione della domanda, al
soggetto prescelto come attuatore dell’azione formativa,
fermo restando che l’erogazione del contributo spettante
avverrà esclusivamente a favore della stessa impresa.
Il Ministero si avvarrà, per l’espletamento
dell’attività istruttoria e di gestione dei
contributi, mediante apposita convenzione, della Rete autostrade
mediterranee Spa (Ram). Gli esiti dell’attività
istruttoria condotta da Ram saranno, in ogni caso, oggetto di
successiva valutazione di una apposita Commissione (istituita ai sensi
dei Dpr 83/09 e 84/09), che provvederà a inviare le
comunicazioni di ammissioni e non agli aiuti ai soggetti candidati.
Per quanto riguarda l’erogazione vera e propria del
contributo, la normativa distingue la procedura inerente i processi di
aggregazione da quella dei programmi di formazione.
Nel primo caso – processi di aggregazione
– l’erogazione degli aiuti avverrà solo a seguito
della verifica della documentazione presentata, dalla quale risultino
la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al
beneficio e, in particolare, l’iscrizione all’Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto terzi. È
necessario, inoltre, presentare l’atto notarile da cui si
evidenzia il processo di aggregazione e gli originali delle fatture
quietanzate. Tutta la documentazione dovrà essere inviata al
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro il
termine perentorio del 30 settembre 2011.
Per le iniziative formative,
l’erogazione del contributo avverrà al termine
della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere
completato, comunque, entro e non oltre il 30 settembre
2011, data entro la quale dovrà anche essere
inviata la rendicontazione dei costi sostenuti, conformemente al
preventivo allegato alla domanda. Le spese effettivamente sostenute
devono risultare da fatture in originale quietanzate indicate in
apposito elenco o dalle fatture in originale unitamente ad una garanzia
fideiussoria a prima richiesta, che l’impresa istante stipula
a favore dello Stato, per il periodo di un anno, al fine di garantire
l’esatto pagamento delle spese preventivate. A tale
documentazione, dovrà essere allegata una relazione di fine
attività che dimostra la corrispondenza con il piano
formativo presentato e con i costi preventivati e, in caso contrario, i
motivi della relativa variazione.
La Commissione di valutazione, avvalendosi della Società
Ram, esaminerà la documentazione presentata dalle imprese
interessate, provvede a determinare l’entità del
contributo, redige l’elenco delle imprese agevolabili e lo
comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale per i
conseguenti adempimenti. Se le risorse a disposizione non sono
sufficienti per soddisfare tutte le istanze giudicate ammissibili, si
potrà procedere alla riduzione proporzionale del contributo
spettante fra tutte le imprese richiedenti.
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
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