Beni ai soci, imposta sostitutiva più leggera per le cessioni entro il 30 settembre

Le società che entro il 30 settembre assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri possono fruire della mini imposta sostitutiva introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. L’aliquota prevista nei casi ordinari è pari ai soci. Per le società non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione l’imposta sostitutiva ha un’aliquota del 10,5%.

Come funziona l’agevolazione per la cessione di beni ai soci? – L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap è pari all’8% e va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.

L’agevolazione può essere fruita anche dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. L’imposta sostitutiva va versata in due tranche: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Le società possono fruire dell’agevolazione in relazione a: beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Non rientrano nel regime di favore, invece, le quote di partecipazione in società.

 

 

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