Possono fruire dell’incentivo tutti i soggetti, fisici o giuridici, titolari di reddito di impresa per le nuove assunzioni di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014, il Decreto ministeriale attuativo
dell’articolo 24 del Dl 83/2012 con le disposizioni applicative
necessarie a dare attuazione al contributo, sotto forma di credito di imposta, alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato
in attività di Ricerca e Sviluppo.
L’agevolazione e rivolta a tutti i soggetti, sia persone fisiche che
giuridiche, titolari di reddito di impresa, consiste in un credito d’imposta
pari al 35% del costo aziendale sostenuto (ovvero il costo salariale comprensivo
di retribuzione lorda e contributi obbligatori e di quelli assistenziali), per
un periodo non superiore a 12 mesi, per le nuove assunzioni di personale in
possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di laurea magistrale,
impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
L’incentivo è fruibile per un ammontare massimo annuale pari a 200.000 euro ed
è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato
in contratti a tempo indeterminato.
Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese
sarà inoltre agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato, sempre per
un periodo non superiore ai 12 mesi.
Sarà possibile usufruire del bonus anche retroattivamente.
Infatti, per il 2012, sarà agevolabile il costo aziendale sostenuto per le
assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in
vigore del Dl 83/2010. Per gli anni successivi, saranno invece agevolabili i
costi sostenuti a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.
Attraverso un successivo documento ministeriale verranno definiti i contenuti
della domanda di accesso al beneficioe delle procedure per la
presentazione della stessa.
Ai fini del controllo, la documentazione contabile allegata, a pena di
inammissibilità, alla domanda di concessione del credito di imposta, da
presentare al ministero dello Sviluppo economico, dovrà essere certificata da
un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale o dal
collegio sindacale.
Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito, né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere
utilizzato in compensazione, presentando il modello F24.