Bonus fiscale per gli investimenti R&S, arrivano le disposizioni applicative

Possono fruire dell’incentivo tutti i soggetti, fisici o giuridici, titolari di reddito di impresa per le nuove assunzioni di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014, il Decreto ministeriale attuativo
dell’articolo 24 del Dl 83/2012 con le disposizioni applicative
necessarie a dare attuazione al contributo, sotto forma di credito di imposta, alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato
in attività di Ricerca e Sviluppo
.

L’agevolazione e rivolta a tutti i soggetti, sia persone fisiche che
giuridiche, titolari di reddito di impresa, consiste in un credito d’imposta
pari al 35% del costo aziendale sostenuto
(ovvero il costo salariale comprensivo
di retribuzione lorda e contributi obbligatori e di quelli assistenziali), per
un periodo non superiore a 12 mesi,
per le nuove assunzioni di personale in
possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di laurea magistrale,
impiegato in attività di ricerca e sviluppo
.
L’incentivo è fruibile per un ammontare massimo annuale pari a 200.000 euro ed
è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato
in contratti a tempo indeterminato.

Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese
sarà inoltre agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato
, sempre per
un periodo non superiore ai 12 mesi.

Sarà possibile usufruire del bonus  anche retroattivamente.
Infatti, per il 2012, sarà agevolabile il costo aziendale sostenuto per le
assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in
vigore del Dl 83/2010. Per gli anni successivi, saranno invece agevolabili i
costi sostenuti a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.
Attraverso un successivo documento ministeriale verranno definiti i contenuti
della domanda di accesso al beneficioe delle procedure per la
presentazione della stessa.
Ai fini del controllo, la documentazione contabile allegata, a pena di
inammissibilità, alla domanda di concessione del credito di imposta, da
presentare al ministero dello Sviluppo economico, dovrà essere certificata da
un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale o dal
collegio sindacale.

Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito, né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere
utilizzato in compensazione
, presentando il modello F24.

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