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Cessione beni ai soci, pronti i codici tributo e i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per pagare l’imposta sostitutiva prevista per le assegnazioni o cessioni di beni ai soci, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. L’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha infatti introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni stessi. Inoltre, il comma 121 della Legge di Stabilità 2016 prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva agevolata anche per l’estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale, di cui all’articolo 43, comma 2, del Tuir.

Ricordiamo che l’imposta sostitutiva va pagata in due tranche: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Il versamento dell’imposta va effettuato tramite modello F24 utilizzando i seguenti tre codici:

  • “1836” denominato “ Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
  • “1837” denominato “ Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
  • “1127”, già operativo dal 2008, ma che viene ridenominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, oltre alla trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. L’agevolazione fiscale prevista per le imprese che assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci opera in via automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente per quanto riguarda il bene ceduto e indipendentemente dal valore attribuito al bene ai fini contabili. È uno dei chiarimenti forniti nella nuova circolare (n. 37/E ) dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci.Infatti, la plusvalenza e la minusvalenza rilevante ai fini fiscali è quella determinata avendo come riferimento il valore normale/catastale. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, a prescindere dal valore normale/catastale preso a riferimento per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

Anche nella cessione, così come avviene nell’assegnazione, l’imposta sostitutiva versata dalla società sulla plusvalenza libera le riserve di utili che eventualmente si formano e, pertanto, tali plusvalenze non saranno tassate in sede di distribuzione in capo ai soci di società di capitali. Per le società di persone il normale meccanismo di funzionamento della trasparenza ne assicura la non tassazione in capo ai soci.

La circolare ha anche fornito ulteriori chiarimenti in merito ai criteri di determinazione della base imponibile dell’assegnazione agevolata, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Giustizia Ue. In particolare, vengono elencati, a titolo esemplificativo, i fattori rilevanti per determinazione del deprezzamento che il bene può subire nel corso del tempo.

 

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