Il mercato degli NFT sarà anche concepito per gestire beni virtuali, o per meglio dire digitali. Le implicazioni economiche e soprattutto legali però, sono decisamente più concrete e come tali vanno trattate. Con tutti i vantaggi e i rischi del caso, utili da conoscere per chi voglia cimentarsi in questa nuova generazione di diritti d’autore.
In particolare, quando si parla di NFT legati al mondo sportivo, dove al valore artistico anche quello emotivo pesa in misura decisiva nelle decisioni di investimento. Secondo quanto riportato da Sports Pro Media infatti, il settore crescerà fino a 75 miliardi di dollari entro il 2025. Per buona parte, grazie al boom di vendite dei token sportivi. Già nel 2022 le transazioni sono stimate a oltre quota due miliardi di dollari grazie a cinque milioni acquirenti.
Il calcio è già della partita
«Gli NFT sono diventati una potenziale risorsa finanziaria per l’intera industria sportiva e in particolar modo per quella calcistica – spiega Leone Zilio, avvocato responsabile del dipartimento sport dello studio Rödl & Partner -. Non a caso, proprio di recente la tennista Serena Williams è entrata nel board d’amministrazione di una delle principali piattaforme di fantacalcio su blockchain».
Il calcio viene indicato come uno dei settori più attenti e con le prospettive più interessanti per il mondo NFT. Per club i calcistici si prospetta una nuova fonte di guadagno da aggiungere alle tradizionali sponsorizzazioni, vendita di biglietti e diritti TV. Con l’ulteriore vantaggio di riuscire a fidelizzare sempre di più i propri tifosi.
Dal punto di vista legale però, non è tutto così facile come talvolta può sembrare. «Una delle possibili implicazioni legali riguarda i contratti di sponsorizzazione sportiva – prosegue Zilio –. Gli sponsor chiedono e chiederanno sempre più la garanzia che, alla visibilità data ai propri marchi, loghi, segni distintivi, nel mondo reale corrisponda la stessa esposizione nel mondo virtuale».
Per esempio, il logo dello sponsor presente sul tunnel di ingresso dei giocatori in campo dovrà essere presente anche nel medesimo contesto virtuale percorso dal fan nella realtà aumentata.
Risvolti da non sottovalutare
Discorso altrettanto delicato quando si parla di compravendita. «L’acquirente di un NFT si limita a acquisire un file di metadati codificato utilizzando un’opera, come per esempio una foto di un atleta colto nell’atto di compiere un gesto sportivo, potenzialmente soggetta alla tutela del diritto d’autore. Acquistando i metadati, il compratore non acquisisce l’opera stessa e pertanto conseguentemente non vanta alcun diritto di proprietà intellettuale verso l’opera originaria».
Inoltre, bisogna valutare la normativa in materia di diritti di immagine. Un Club intenzionato a cedere a terzi un NFT relativo all’immagine di un proprio atleta, dovrà accertarsi di avere acquisito il corrispondente diritto di sfruttamento economico dall’atleta stesso
Infine, c’è la tutela del consumatore. «Quest’ultimo non può prescindere da un’informazione di base relativa al funzionamento della compravendita di questi asset digitali – avverte l’avvocato Zilio –. Da un lato vi è quindi la necessità di rendere fruibili e comprensibili i termini e le condizioni generali di vendita e dall’altro quello di confrontarsi con la complessità della materia che non consente la lineare applicabilità della disciplina della tutela del consumatore».
Per esempio, non risulta applicabile alla compravendita di NFT il diritto di recesso del consumatore. Infatti, una volta concluso l’acquisto non si ha più modo di risolvere il contratto e restituire il bene con conseguente restituzione delle somme spese.