Ecco le norme stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di agevolazioni finanziarie volte a sostenere investimenti nei settori industria, turismo, commercio, nonché la realizzazione di infrastrutture e di progetti di sviluppo sperimentale.
IN SINTESI
FINALITÀ |
BENEFICIARI: |
AGEVOLAZIONI |
IN DETTAGLIO
NORMATIVA – Dm 24.9.2010 «Attuazione dell’articolo 43 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, riguardante la semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa» |
INFORMAZIONI |
È stato pubblicato in Gazzetta ufficialen. 300 del
24 dicembre 2010, il Dm 24 settembre 2010
«Attuazione dell’articolo
43 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la
semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di
sviluppo d’impresa»che disciplina i criteri, le condizioni e
le modalità per la concessione, attraverso la sottoscrizione
dei contratti di sviluppo (v.
box sotto), delle agevolazioni destinate a favorire la
realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni.
Gli interventi previsti hanno la finalità di rilanciare lo
sviluppo economico e rafforzare la competitività del Paese,
con particolare riferimento alla aree del Mezzogiorno,
nonché di promuovere l’attrazione di investimenti
anche esteri.
Contratti di |
I contratti di sviluppo, |
Beneficiari
Attraverso il contratto di sviluppo una o
più imprese tra loro collegate [soggetto che promuove
l’iniziativa (proponente), eventuali altre imprese
partecipanti ai progetti d’investimento (aderenti)],
potranno ottenere il finanziamento dei progetti di investimento nei
settori dell’industria, del
commercio e del turismo,
nonché dei progetti di sviluppo sperimentale
e della realizzazione di infrastrutture materiali e
immateriali.
In particolare, per gli investimenti realizzati nelle aree
di cui all’articolo 87.3.a) e c)
del Trattato Ue, soggetti beneficiari dei
finanziamenti sono le piccole, medie e grandi imprese.
Per gli investimenti realizzati nelle aree diverse
da quelle di cui all’articolo 87.3.a) e c) del
Trattato Ue, soggetti beneficiari sono le piccole e
medie imprese, nonché le grandi
imprese che occupano meno di 750 dipendenti e/o
presentano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, solo se
operanti nel settore della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli.
I contratti di sviluppo possono essere proposti anche dalle imprese
costituite all’estero, purché queste si
impegnino ad istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile
nel territorio italiano nell’ambito del programma di sviluppo ed a
mantenerla per almeno cinque anni dalla ultimazione del programma
stesso.
I soggetti beneficiari, come sopra individuati, devono possedere, sin
dalla data di presentazione dell’istanza di accesso alla
procedura di negoziazione, specifici requisiti (v. box
sotto).
Soggetti |
|
Proposta di contratto di sviluppo
Il contratto di sviluppo può avere ad oggetto la
realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di uno
dei programmi di sviluppo come sotto
individuati (v. box sotto).
PROGRAMMI DI |
|
Il totale delle spese
e dei costi ammissibili degli
investimenti oggetto del contratto di sviluppo (escluso il costo delle
opere infrastrutturali), non può essere inferiore:
- a 30 milioni di euro, con
riferimento ai programmi di sviluppo industriale,
ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali
programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli; - a 22,5 milioni di euro, con
riferimento ai programmi di sviluppo turistico; - a 30 milioni di euro, con
riferimento ai programmi di sviluppo commerciale.
Progetti di investimento ammissibili
I progetti d’investimento ammissibili alle agevolazioni sono
quelli indicati nei Titoli II, III
e IV del Decreto in commento, di seguito
illustrati.
Progetti relativi ad investimenti nelle aree di
cui all’art. 87, paragrafo 3, lett. a)
e c) del
Trattato Ce (Titolo II). Le agevolazioni disciplinate
nel Titolo II del decreto in commento, sono concesse a fronte di
progetti d’investimento volti alla realizzazione di nuove
unità produttive, all’ampliamento di
unità esistenti, alla diversificazione della produzione di
un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi,
ovvero al cambiamento fondamentale del processo di produzione di
un’unità esistente.
Le agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione di
progetti d’investimento che non riguardino le
attività economiche espressamente previste
all’articolo 4, comma 4 del decreto
in commento. (La disposizione fa riferimento alle attività
concernenti, tra le altre, agricoltura, silvicoltura e pesca, fornitura
di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e
risanamento, costruzioni, commercio all’ingrosso e al
dettaglio,riparazione autoveicoli e motocicli, trasporto e
magazzinaggio, attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione, servizi di informazione e comunicazione,
attività finanziarie e assicurative, immobiliari, ecc. Per
maggiori dettagli, si rinvia a quanto previsto all’art. 4,
comma 4 del decreto in commento).
Le spese ammissibili (ulteriori limiti e
condizioni di ammissibilità delle spese sono previsti
nell’Allegato 2 al decreto in commento) debbono riferirsi
all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni (come
definite all’art. 2423 e ss. del c.c.) nella misura
necessaria alle finalità del progetto oggetto della
richiesta di agevolazioni (v. box sotto).
Progetti |
Solo per le Pmi sono |
Le agevolazioni sono concesse nelle forme di aiuto
“trasparente” previste dal Regolamento Gber,
all’articolo 5 del paragrafo 1, lettera a), b,) e c), anche
combinate tra loro. Si tratta, precisamente, degli aiuti concessi sotto
forma di contributo in conto capitale (conto
impianti) e di contributo in conto interessi.
La misura delle agevolazioni è definita in termini di
intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate
in Esl (Equivalente sovvenzione lordo).
Le intensità massime delle agevolazioni
concedibili per gli investimenti (per informazioni più
dettagliate, si rinvia a quanto previsto nell’Allegato 3 del
decreto in commento – v. box sotto) sono quelle previste, per
dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile,
dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla
Ce per il periodo 2007-2013.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni in commento sono obbligati ad
apportare un contributo
finanziario, attraverso risorse proprie, ovvero mediante
finanziamento esterno, pari almeno al 25%
del totale delle spese.
Progetti relativi ad investimenti in aree
diverse da quelle di cui all’articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c)del Trattato CE (Titolo III). Le
agevolazioni previste al Titolo III del Decreto in commento, possono
essere concesse a Pmi che realizzano
progetti d’investimento che non riguardino le
attività economiche di cui all’art.
4, comma 4, sopra menzionate, nonché a grandi
imprese, che occupano meno di 750 dipendenti e/o il cui
fatturato è inferiore a 200 milioni di euro, operanti nel
settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli.
Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di progetti
d’investimento volti alla realizzazione di nuove
unità produttive, all’ampliamento di
unità produttive esistenti, alla diversificazione della
produzione di un’unità produttiva in nuovi
prodotti aggiuntivi, ad un cambiamento fondamentale del processo di
produzione complessivo di un’unità produttiva
esistente.
Per ciò che concerne le spese ammissibili,
si rinvia a quanto detto per le agevolazioni di cui al Titolo II (per
informazioni più dettagliate, si rinvia alle disposizioni
previste al Titolo III, art. 20, del decreto in commento).
Le agevolazioni saranno concesse secondo una o più delle
forme di cui all’articolo 5, comma 2, sopra individuate.
Intensità |
||||
Aree |
Dimensione |
|||
Settori |
PICCOLA |
MEDIA |
GRANDE |
|
Calabria |
60% |
50% |
40% |
|
Calabria |
50% |
40% |
30% |
|
Campania, |
50% |
40% |
30% |
|
Basilicata |
50% |
40% |
30% |
|
Attività |
PICCOLA |
MEDIA |
GRANDE |
|
Calabria |
60% |
50% |
40% |
|
Calabria |
50% |
50% |
30% |
|
Campania, |
50% |
50% |
30% |
|
Basilicata |
50% |
50% |
30% |
|
La Ce deciderà, |
||||
Dimensione |
||||
PICCOLA |
MEDIA |
GRANDE |
||
45% |
35% |
25% |
||
35% |
25% |
15% |
||
35% |
25% |
15% |
||
30% |
20% |
10% |
||
30% |
20% |
10% |
||
30% |
20% |
– |
||
35% |
25% |
– |
||
PICCOLA |
MEDIA |
GRANDE |
||
45% |
40% |
25% |
||
40% |
40% |
15% |
||
40% |
40% |
15% |
||
40% |
40% |
10% |
||
40% |
40% |
10% |
||
40% |
40% |
– |
||
40% |
40% |
– |
||
Intensità |
|||
Aree |
Dimensione |
||
|
PICCOLA |
MEDIA |
GRANDE |
Tutti |
20% |
10% |
– |
Trasformazione |
40% |
40% |
20% |
Progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale (Titolo IV). Possono beneficiare delle
agevolazioni di cui al decreto in commento, in relazione ai progetti
previsti dal Titolo IV, le imprese non operanti
nei settori di attività indicati all’articolo
4, comma 4 e gli Organismi di ricerca
ai sensi del Regolamento Gber.
Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di progetti
di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche
attività di ricerca industriale.
In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini
di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca
industriale (v. box sotto). Tali progetti
possono essere realizzati dai soggetti di cui sopra, anche in forma
congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati
mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre
forme di associazione anche temporanee tra imprese.
Progetti di |
|
Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni
previste dal Regolamento Gber, in una o più delle forme di
cui all’articolo 5, comma 2, sopra menzionate.
L’intensità di aiuto, calcolata in Esl
, non può superare:
- il 50% per i costi
agevolabili relativi alla ricerca industriale; - il 25% per i costi
agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.
Le intensità di cui sopra, sono maggiorate:
- fino a 10 punti percentuali, per le medie imprese e fino a
20 punti percentuali per le piccole imprese; - fino a 15 punti percentuali e a concorrenza di
un’intensità massima dell’80% dei costi
agevolabili, nei seguenti casi:
a) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra
almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra e
sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 1) nessuna impresa
sostiene da sola più del 70% dei costi agevolabili del
progetto di collaborazione; 2) il progetto prevede la collaborazione
con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri
distinti;
b) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra
un’impresa e un Organismo di ricerca e sono rispettate
entrambe le seguenti condizioni: 1) l’Organismo di ricerca
sostiene almeno il 10% dei costi agevolabili del progetto; 2)
l’Organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i
risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da
ricerche da esso svolte.
Cumulo delle agevolazioni
Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti
d’investimento sopra illustrati non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle
concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal Regolamento
(Ce) 1998/2006 (pubblicato in Guue n. 379 del 28 dicembre 2006), ad
eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici
fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle
intensità massime previste dal Regolamento Gber.
Procedure
Fase di accesso e negoziazione.
L’istruttoria tecnica preliminare alla stipula
del contratto di sviluppo è affidata all’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa Spa, sotto le direttive ed il
controllo del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).
Il soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni deve
preventivamente trasmettere all’Agenzia, attraverso i sistemi
informatici predisposti dal Mise, apposita
istanza di accesso alla procedura di negoziazione.
L’istanza di accesso (disponibile sui siti internet del Mise
e dell’Agenzia), è composta dal modulo di domanda
e dalla proposta di massima completa della descrizione del programma di
sviluppo, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti
d’investimento e degli eventuali progetti di prevalente
sviluppo sperimentale e del loro ammontare, anche con
l’indicazione delle imprese aderenti, degli Organismi di
ricerca e degli Istituti finanziari coinvolti.
L’Agenzia, entro 30 giorni dal ricevimento
dell’istanza di accesso, comunica al soggetto proponente
l’ammissibilità dell’istanza.
Successivamente, si avvia la negoziazione con il proponente per
verificare la validità e la fattibilità del
programma di sviluppo e fornire eventuali prescrizioni per la
definizione della proposta definitiva del contratto di sviluppo.
Particolare importanza ricoprono, in tale direzione, la combinazione e
l’utilizzo delle diverse forme di agevolazione utilizzabili,
nonchè la tempistica e la cantierabilità del
programma di sviluppo.
L’Agenzia conclude la negoziazione (nel rispetto dei termini
di cui all’art. 7 del decreto in commento) e ne comunica
l’esito ai soggetti proponenti.
CRITERI DI |
|
Presentazione della proposta definitiva di
contratto di sviluppo. La
proposta definitiva di contratto di sviluppo, completa
della documentazione progettuale prevista, deve essere presentata dal
proponente all’Agenzia, la quale provvede a inviarne copia
alla/e Regione/i interessata/e, entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione.
La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunica le
proprie osservazioni ed il proprio parere ed, eventualmente, la
disponibilità al cofinanziamento.
La proposta definitiva, redatta secondo il modello predisposto dal
Mise, deve descrivere i contenuti del programma di sviluppo con
particolare riguardo a specifici elementi, quali i presupposti e gli
obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
finanziario, il piano finanziario di copertura degli investimenti con
indicazione dell’ammontare e della forma delle agevolazioni
richieste e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e
finanziarie (v. box sotto).
Finanziabilità |
|
Istruttoria e approvazione del contratto di
sviluppo. Entro 45 giorni
dal ricevimento della proposta definitiva di contratto di sviluppo e
della documentazione progettuale, l’Agenzia provvede al
relativo esame sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE. Al
termine dell’istruttoria, l’Agenzia comunica al
MiSe le proposte ritenute ammissibili. In assenza di rilievi da parte
del Ministero, l’Agenzia approva la proposta di contratto di
sviluppo.
Entro 10 giorni dall’approvazione della proposta di contratto
di sviluppo, l’Agenzia, il proponente e gli altri soggetti
beneficiari (e le eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte
nel finanziamento o nella realizzazione degli investimenti)
sottoscrivono il contratto di sviluppo, tenuto conto delle risorse
disponibili.
Il contratto di sviluppo, nel quale sono indicati impegni ed obblighi,
regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, le
condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi
connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento
finale dell’avvenuta realizzazione dei progetti, e quanto
altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli
investimenti previsti.
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)