Dalla manovra d’estate nuovo impulso allo sviluppo d’impresa

Nuovi criteri per le agevolazioni finanziarie e semplificazione amministrativa

Nuovi criteri per le agevolazioni finanziarie e semplificazione amministrativa. Sono queste le ricette dell’esecutivo – per ora annunciate – per uscire dal tunnel della crisi economica


Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (la cosiddetta “manovra d’estate”) – convertito nella legge 133/08 – contiene numerose disposizioni focalizzate sullo sviluppo d’impresa e sulle modifiche ai programmi di sostegno agli investimenti produttivi. Di seguito offriamo una breve panoramica delle principali novità introdotte dalla norma in tal senso e confermate in sede di conversione del provvedimento di urgenza.



L’attrazione degli investimenti
Un importante passaggio della manovra riguarda gli strumenti di agevolazione diretti a favorire l’attrazione degli investimenti e i progetti di sviluppo delle imprese nelle aree svantaggiate del territorio nazionale. Ad occuparsene è l’art. 43 del Dl 112/08, secondo il quale è prossima l’emanazione di un provvedimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, esplicativo dei nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore degli investimenti privati, nonché per la realizzazione degli interventi ad essi complementari.


L’evoluzione della normativa
In tal senso vengono, pertanto, abrogate le precedenti disposizioni dettate in materia dalla legge 311/04, art. 1, commi 215-218, e dal Dl 35/05, agli art. 6, commi 12-14-bis. Nel caso della Finanziaria per il 2005, si ricorda che la stessa aveva demandato la gestione delle misure di attrazione degli investimenti alla ex società Sviluppo Italia. Sullo stesso tono, il decreto competitività aveva sollecitato un più ampio ricorso al contratto di localizzazione, allargandone la responsabilità di gestione alla stessa Sviluppo Italia.


Il primo passaggio contenuto nella manovra è stato, invece, quello di inibire la presentazione di nuove domande di agevolazione derivanti da contratti di programma (compreso il contratto di localizzazione).


Il tutto, in sintesi, preannunciando una nuova riforma dei criteri per il sostegno agli investimenti, della quale, però, al momento si ignorano contenuti e principi guida. Sono fatte salve, comunque, le domande già presentate entro la data di entrata in vigore del decreto. Queste, in ogni caso, a discrezione del proponente, potranno essere dirottate – una volta disciplinato – sul nuovo regime.


Toccherà quindi al Mse individuare le attività, la tipologia di investimenti, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti, le spese ammissibili, la misura e la forma delle agevolazioni concedibili e i criteri di valutazione delle istanze, allineandosi alle indicazioni comunitarie in materia.


Sul fronte operativo, la norma ha preannunciato la libera cumulabilità – salvo il rispetto di ulteriori vincoli comunitari – degli incentivi in argomento con quelli riconosciuti sulla base di normative a carattere fiscale.


Il nuovo gestore
Cambia il soggetto gestore delle iniziative che, nei programmi della manovra è individuato nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa. Quest’ultima, in sostanza, si occuperà della gestione complessiva dell’intervento, a partire dalla ricezione delle istanze e fino alla loro valutazione, alla stipula del contratto, all’erogazione delle agevolazioni e al successivo controllo e monitoraggio.


Per l’Agenzia, inoltre, la nuova norma prescrive un ruolo attivo, atteso che la stessa potrà partecipare al finanziamento di opere infrastrutturali complementari e funzionali agli investimenti promossi dalle imprese, coinvolgendo nel procedimento, se del caso, anche le regioni e gli enti locali interessati. In tal senso, l’Agenzia avrà la facoltà di richiedere l’indizione di conferenze di servizi, al fine di accelerare l’iter per l’adozione di provvedimenti indispensabili sia per l’avvio dell’investimento privato sia per la programmazione delle opere infrastrutturali complementari eventualmente contemplati nel piano complesso degli interventi. La conferenza potrà concludersi con un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che, nell’approvare il progetto esecutivo del piano degli investimenti, sostituirà ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, necessario all’avvio dell’investimento.


Le risorse finanziarie
Le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi – allo stato non ancora definite – saranno dirottate in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e dove confluiranno le somme già assegnate con riferimento ai piani pluriennali di intervento e del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge 289/02, nell’ambito dei programmi previsti dal Qsn 2007-2013.


Ridimensionati i benefici per reti e distretti
Si ritorna a parlare di distretti produttivi nel contesto dell’art. 6-bis della manovra. Viene, pertanto, ulteriormente alimentato l’interesse per le aggregazioni d’impresa, su base settoriale e/o territoriale, la cui normativa organica era stata varata con la Finanziaria per il 2006.


L’obiettivo, insito nella norma, è quello di contrastare l’eccessiva frammentazione di impresa attraverso un sistema di ramificazione e integrazione. Il tutto da realizzarsi attraverso la promozione di misure che favoriscano l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse. Per i distretti disegnati dalla manovra vengono mutuate le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall’art. 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che, per l’occasione, sono opportunamente modificate.


Sparisce, infatti, il cosiddetto “consolidato” e il “concordato preventivo di distretto”, istituti fiscali introdotti col comma 368, lettera a), dell’art. 1 della legge 266/05. Il Governo, in pratica, non se l’è sentita di ingaggiare un nuovo confronto con Bruxelles teso ad accertare la compatibilità col mercato comune delle disposizioni fiscali di vantaggio sopra indicate. Confermate, invece, le facilitazioni sotto il profilo amministrativo, che consentiranno alle imprese aderenti ai distretti di intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni, ovvero dare avvio presso le stesse a procedimenti amministrativi, per il tramite del distretto di cui fanno parte. In tal senso, al distretto come organizzazione viene attribuito il potere di certificare, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti o dei requisiti necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l’avvio del procedimento amministrativo, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti.


Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici dovranno, in tal caso, provvedere senza altro accertamento.


Per i distretti sono, infine, previste delle particolari semplificazioni per la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte di esso.


Sarà un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare dopo un’ampia fase di concertazione, a definire le caratteristiche e le modalità d’individuazione delle reti delle imprese.


Nuovo impulso al Suap
L’art. 38 del Dl 112/08 detta nuove interessanti indicazioni sull’operatività del cosiddetto Suap (Sportello unico per le attività produttive). Si tratta, come noto, di una struttura unica per tutte le pratiche e le informazioni inerenti la localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d’impresa. La concentrazione di tutte queste attività presso lo Sportello unico è finalizzata a semplificare i processi amministrativi dal lato dell’utente in modo da facilitare l’incremento delle attività produttive e, quindi, dell’occupazione, specie nelle aree dove maggiori sono le difficoltà per l’impresa ad insediarsi e competere. Allo Sportello, inoltre, sono delegate le funzioni di supporto informativo per le imprese presenti e operanti sul territorio, agli aspiranti imprenditori, alle imprese che dall’esterno intendono operare nell’area, concorrendo all’attivo della sua bilancia commerciale.


Con la manovra d’estate si è inteso proseguire verso l’obiettivo di una maggiore semplificazione della disciplina dello Sportello unico. Stando alla nuova norma, infatti, esso sarà l’unico organismo competente a fornire una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nell’iter autorizzatorio per l’esercizio delle attività imprenditoriali. Per evitare possibili ritardi dovuti all’inefficienza di alcune strutture pubbliche, la norma prevede che l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa potrà essere affidata a soggetti privati accreditati, denominati “agenzie per le imprese”. Questi, una volta conclusa positivamente la loro istruttoria, rilasceranno alle imprese richiedenti una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Diversamente, nei casi che prevedono un regime discrezionale da parte dell’amministrazione, le agenzie per le imprese potranno unicamente espletare le attività istruttorie in luogo e a supporto dello Sportello unico. Sarà compito di uno specifico regolamento, a cura dei Ministeri per lo Sviluppo economico e per la Semplificazione normativa, individuare le caratteristiche dei soggetti eleggibili a tali funzioni e le modalità di vigilanza sugli stessi.


È interessante notare come la norma abbia previsto che, quando risulti sufficiente presentare esclusivamente la dichiarazione di inizio attività, l’impresa potrà cominciare ad operare nello stesso giorno in cui la stessa è stata protocollata.


Laddove i comuni non abbiano ancora istituito lo Sportello unico, gli stessi ne potranno delegare le funzioni alle Camere di commercio, che le svolgeranno attraverso il portale “impresa.gov”, che assume la denominazione di “impresainungiorno”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’Anci.


Nel caso l’istruttoria si arenasse per effetto di diversi ostacoli normativi, è consentito il ricorso alla conferenza di servizi per la rimozione degli stessi. Per i soli progetti di impianti produttivi eventualmente in contrasto con i vigenti strumenti urbanistici, lo Sportello unico conserva trenta giorni per esprimersi in senso favorevole o di rigetto o, ancora, per proporre osservazioni o avviare l’istituzione di una conferenza di servizi.


Linee guida per l’internazionalizzazione
La manovra, all’art. 6, si occupa anche di ridefinire alcuni principi di base per la concessione di incentivi all’internazionalizzazione.


L’obiettivo è anche quello di fornire una sorta di regolamentazione unica di base per tali incentivi.


Il primo corollario di tale programma è che le espansioni commerciali al di fuori del mercato dell’Unione europea dovranno avvenire in ossequio ad un regime di incentivazione che fa capo al regolamento Ce 15 dicembre 2006 n. 1998/2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).


Sono individuate espressamente le tipologie di iniziativa che saranno ritenute meritevoli di sostegno.


Si tratta della:
– realizzazione di programmi per il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi o per l’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;


– realizzazione di studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all’estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;


– realizzazione di altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.


Per tali obiettivi si potranno utilizzare le disponibilità del fondo rotativo di cui all’art. 2, comma 1, del Dl 251/81. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica si occuperà di deliberare anno per anno il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo che, tuttavia, potrà essere rimpinguato con ulteriori risorse in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.


Sarà sempre il Cipe a determinare i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l’amministrazione del fondo.


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

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