Home Prodotti Sicurezza Diritto all'oblio, il Garante privacy estende il campo di applicazione

Diritto all’oblio, il Garante privacy estende il campo di applicazione

In casi particolari diritto all’oblio può essere invocato anche partendo da dati presenti sul web che non siano il nome e il cognome dell’interessato. Questo può avvenire nel caso in cui i dati rendano il soggetto comunque identificabile, anche in via indiretta.

Lo ha stabilito e comunicato con una nota il Garante della Privacy in ordine a un reclamo di un professionista che aveva richiesto invano a Google la deindicizzazione di una Url che risultava reperibile on line digitando non il proprio nome, ma il riferimento alla sua qualifica di presidente di una cooperativa identificata.

La Url faceva riferimento a una notizia, non più attuale e non aggiornata, relativa a un rinvio a giudizio avvenuto dieci anni prima, riguardo al quale era poi però intervenuta una sentenza definitiva di assoluzione.

Ad avviso dell’interessato la permanenza in rete della notizia rappresentava un gravissimo e irreparabile pregiudizio alla propria reputazione.

Alla richiesta dell’interessato di rimuovere l’Url contestata, Google aveva opposto rifiuto sostenendo che fosse inammissibile una richiesta di deindicizzazione per chiavi di ricerca che non includono il nome e il cognome di una persona fisica, sulla base di quelli che riteneva essere i principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella sentenza conosciuta come Google Spain.

L’interessato si era dunque rivolto al Garante della Privac, non senza aver prima tentato di far rimuovere la Url dal sito sul quale era stato pubblicato l’articolo, non ottenendo successo.

Diversamente da Google, l’Autorità Garante della Privacy ha ritenuto fondata la richiesta del professionista.

Il Garante sulla base del Regolamento europeo che definisce dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica indentificata o identificabile” è arrivato alla conclusione che l’Url che riportava la qualifica di Presidente di quella determinata cooperativa, si riferiva in maniera inequivocabile alla persona del reclamante, considerato che questi rivestiva quella carica da parecchi anni, tanto da essere ormai, specie nell’ambito della realtà di riferimento, univocamente messo in correlazione con essa.

In aggiunta, l’articolo contestato era risalente nel tempo e riguardava un procedimento penale che era stato poi definito con una sentenza di assoluzione.

Google deve rimuovere l’Url

Conseguentemente, ha sottolineato il Garante, il pregiudizio subito dall’interessato dalla reperibilità sul web della Url in questione non poteva ritenersi bilanciato da un interesse della collettività a conoscere informazioni che risultavano inesatte e non aggiornate alla luce degli sviluppi procedimentali avuti poi dalla vicenda.

Il Garante Privacy ha dunque ingiunto a Google di rimuovere l’Url e di comunicare entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto.

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