Durc interno negativo, i chiarimenti dell’Inps

L’istituto ha precisato che il preavviso del Documento unico di regolarità contributiva interno negativo deve essere inviato tramite Pec è che tale processo è da ritenenrsi concluso positivamente soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che attesta l’effettiva consegna.

Con
il messaggio 5192, l’Inps ha fornito nuove indicazioni in merito al Durc interno (Documento unico di regolarità contributiva), che attesta l’assolvimento da parte dell’azienda degli
oneri legislativi e contrattuali nei confronti dell’Inps stesso, dell’Inail e
della Cassa edile.

L’Istituto, ha precisato che il preavviso di Durc interno
negativo
viene inviato all’intermediario mediante l’indirizzo di
Posta europea certificata
. Laddove tale indirizzo non sia disponibile, il
preavviso viene inviato all’indirizzo Pec dell’azienda o, in
alternativa, del suo titolare, o del suo rappresentante legale. Nel caso in cui
nessuna di queste opzioni sia possibile per l’assenza di un indirizzo Pec, la
comunicazione sarà inviata all’azienda con una Raccomandata.

L’Inps
ricorda, inoltre, che il processo di invio della Pec è da ritenersi
concluso positivamente
soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che
attesta l’effettiva consegna
. Nel caso in cui la Raccomandata sia stata
consegnata, ma la restituzione della ricevuta non sia andata a buon fine, il
processo si riterrà concluso con esito negativo e sarà emessa una nuova
comunicazione
.

I 15
giorni utili alla regolarizzazione
decorreranno dalla
data di notifica della nuova comunicazione, regolarmente recapitata come
attestato dalla notifica di consegna.

La presentazione della domanda di dilazione nei
15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo impedisce – senza
necessità che le Sedi effettuino forzature – la trasformazione del semaforo da
giallo in rosso; ciò significa che il semaforo giallo rimane sospeso fino al
termine entro cui deve essere definita l’istanza di dilazione ovvero – in caso
di accoglimento dell’istanza – fino al termine entro cui il datore di lavoro
deve versare la prima rata.

Scaduti tali termini, i sistemi informativi
centrali verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed
elaboreranno il Durc interno corrispondente; in questa fase di avvio del
sistema – conformemente a quanto illustrato con il messaggio 2889/2014 –
tale Durc interno varrà anche per i mesi pregressi.

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