Ecco come il Job Act intende rilanciare l’occupazione

Alla base del decreto, semplificazioni del Durc e riforma delle formule contrattuali, in particolare sui versanti tempo determinato, apprendistato e contratti di solidarietà.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 34/2014,  denominato Jobs Act e recante “disposizioni urgenti per
favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese
“.

Riguardo le semplificazioni,
in materia di Durc, le imprese
che lo vorranno potranno verificare la propria regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e Casse edili con modalità esclusivamente telematiche e in tempo
reale. L’esito dell’interrogazione avrà alidità di 120 giorni dalla data di
acquisizione e sostituisce a ogni effetto il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (Durc).

Per quanto
riguarda i contratti di solidarietà, il provvedimento afferma che un successivo decreto del
ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, stabilirà criteri
per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione
contributiva
. Il limite di spesa di cui a decorrere dall’anno 2014, è pari a 15 milioni di euro annui.

In materia
di contratti a tempo determinato, le novità interessano l’allungamento del
periodo in cui la tipologia di lavoro potrà essere utilizzato
:
passerà da 12 mesi a 36 mesi senza più alcuna richiesta di causale. Ci
sarà il limite del 20% di lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda
l’organico. Mentre le aziende con non più di 5
dipendenti è sempre possibile assumere una persona con un contratto a tempo
determinato. Infine, le
proroghe delle forme di contratto a tempo determinato passano da una a 8 ma devono essere riferite alla medesima attività lavorativa.

Sul fronte
dell’apprendistato, oltre a essere stato rimosso
l’obbligo per il datore di lavoro di stabilizzare i vecchi apprendisti prima di
assumerne di nuovi
, si riconosce al lavoratore una retribuzione che tenga conto
delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché di quelle di formazione nella misura del 35 per cento del
relativo monte ore complessivo. Il datore
di lavoro potrà usare la forma scritta solo per il contratto e il patto di
prova, senza tener conto del relativo piano formativo individuale. Viene poi
meno l’obbligo di assunzione di una quota di apprendisti, al termine del
percorso formativo
, come condizione per poter ricorrere a nuovi apprendisti.

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