Il contribuente potrà recuperare l’Iva versata nella procedura di regolarizzazione attraverso l’emissione di una nota di variazione o tramite richiesta di rimborso.
Le
esportazioni indirette possono godere del regime della non imponibilità anche
se i beni escono dal
territorio dell’Unione oltre il termine di 90 giorni dalla consegna al
cessionario, (previsto dall’articolo
8, comma 1, lettera b) del DPR n.633 del 1972) a patto che sia
possibile dimostrare l’uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione. Il
contribuente può, inoltre, recuperare l’Iva
versata al momento della regolarizzazione. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate
con la risoluzione
n. 98/E alla luce della sentenza emessa il 19 dicembre 2013 dalla
Corte di Giustizia
dell’Ue, che affronta il tema delle cessioni in cui i beni vengono trasportati,
a cura del soggetto destinatario
non residente, fuori dal territorio comunitario.
Il
contribuente può inoltre recuperare l’Iva, eventualmente versata in sede di
regolarizzazione, emettendo una nota di variazione entro il termine per la
presentazione della
dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è
avvenuta l’esportazione,
o comunque richiedendo il rimborso entro due anni dal versamento o dal
verificarsi del
presupposto del rimborso.