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Facebook deve cancellare i contenuti in tutto il mondo, secondo la Corte di Giustizia Europea

Importante decisione della Corte di Giustizia Europea sulla gestione della cancellazione dei dati da parte di Facebook.

La causa è stata intentata dinanzi ai giudici austriaci da Eva Glawischnig Piesczek, una deputata al Nationalrat austriaco, nonché presidente del gruppo parlamentare dei Verdi.

La deputata ha chiesto che venga ordinato a Facebook di cancellare un commento pubblicato,da un utente sul social network, lesivo del suo onore nonché affermazioni identiche e/o dal contenuto equivalente.

La Corte suprema austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia Europea di interpretare la direttiva sul commercio elettronico.

La risposta è stata chiara. Tale direttiva non osta a che un giudice di uno Stato membro possa ingiungere a un prestatore di servizi di hosting:

  • Di rimuovere le informazioni memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni.
  • Di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto ditale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo alla dichiarazione di illiceità e che contengono gli elementi specificati nell’ingiunzione e purché le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l’informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto (il prestatore di servizi di hosting può quindi ricorrere a tecniche e mezzi di ricerca automatizzati)
  • Di rimuovere le informazioni oggetto dell’ingiunzione o di bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente,di cui spetta agli Stati membri tener conto.

Quindi per la Corte di giustizia Europea, nonostante un prestatore di servizi di hosting (Facebook in questo caso) non sia responsabile delle informazioni memorizzate laddove non ne conosca la natura illecita, questo non impedisce che venga imposta la rimozione di contenuti illeciti, e che un singolo Stato ne possa richiedere la cancellazione a livello mondiale.

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