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Ferie non godute 2014, vanno regolarizzate entro il 30 giugno

Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile che il decreto legislativo 66 del 29/04/2003 fissa in quattro settimane l’anno quale minimo legale. Tale periodo non può in alcun modo essere monetizzato se non al termine del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che non provveda a far smaltire al dipendente le ferie e maturate è quindi soggetto a sanzioni, dal momento che contravviene alla normativa vigente, negando al proprio dipendente un diritto. È inoltre tenuto al versamento dei contributi anticipati sulle ferie non godute.

Ogni anno un lavoratore dipendente matura quattro settimane di ferie, delle quali due vanno godute entro l’anno e le altre due entro i 18 mesi successivi. Entro il 30 giugno 2016 devono pertanto essere regolarizzate dal datore di lavoro le ferie non godute e residuate di quelle maturate nell’anno 2014.

La normativa prevede che dal 1999 il datore di lavoro deve anticipare il versamento dei contributi sulle ferie rispetto all’effettivo momento di fruizione, una volta decorsi 18 mesi dalla maturazione

Pertanto con i contributi di luglio, da versare il 20 agosto (termine fissato dalla consueta proroga estiva) i datori di lavoro devono tenere conto anche del versamento dei contributi per le ferie non godute dai dipendenti.

Per quanto riguarda invece le sanzioni amministrative è opportuno inoltre specificare che vanno da 100 a 4.500 euro. Più in dettaglio, si va a 100 euro a 600 euro nella generalità dei casi, da 400 a 1.500 euro, se la violazione coinvolge più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni, da 800 a 4.500 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni.

Le eccezioni riguardano i casi in cui il termine di 18 mesi sia sospeso per impedimento del lavoratore (malattia, infortunio, maternità, e così via) e i casi in cui il termine di 18 mesi sia differito dalla contrattazione collettiva

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