Le Ammininstrazioni avranno a disposizione tutto il corrente anno per concedere agevolazioni a condizioni speciali volte a sollevare le imprese beneficiarie dalle difficoltà generate dalla crisi economico-finanziaria.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 2010 (Gu 18 gennaio 2011, n. 13) è stata data
attuazione alla Comunicazione della Commissione europea
dell’1 dicembre 2010, che ha disciplinato la proroga
degli aiuti temporanei anticrisi per tutto il 2011.
Le Amministrazioni interessate avranno, pertanto, più
tempo per concedere alle imprese aiuti che derogano alla normativa
ordinaria, in quanto diretti a sollevare i soggetti
beneficiari dalle difficoltà generate dalla crisi
economico-finanziaria che ha colpito l’economia mondiale.
In
particolare, i regimi di aiuto temporanei applicabili (di importo
limitato, sotto forma di garanzia e sotto forma di tasso di interesse
agevolato, anche in presenza di prodotti verdi) sono conformi alle
disposizioni definite, a livello comunitario, nell’ambito del
c.d. «Quadro temporaneo per gli aiuti
di stato destinati a favorire l’accesso al finanziamento nel contesto
della crisi economica e finanziaria attuale».
Quest’ultimo, si ricorda, è stato adottato, per la
prima volta, dalla Commissione con la Comunicazione 2009/C 83/01
(successivamente modificata con Comunicazione 2009/C 261/02, al fine di
rendere applicabili gli aiuti di importo limitato anche al settore
della produzione primaria dei prodotti agricoli). L’Italia ha
dato attuazione al sistema degli aiuti temporanei con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (modificato dal
Dpcm 13 maggio 2010), indicando i criteri nazionali omogenei in base ai
quali accordare gli aiuti in deroga.
Il nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri, sulla base delle
indicazioni della Commissione, è finalizzato, in buona
sostanza, a prorogare i regimi di aiuti rientranti nel Quadro
temporaneo, già precedentemente disciplinati e che sono
stati confermati con apposite Decisioni di autorizzazione della
Commissione, riprendendo le disposizioni già applicate fino
al 31 dicembre 2010, sebbene con alcune novità.
Le Amministrazioni interessate dovranno, pertanto, garantire la piena
osservanza di tutte le disposizioni della Comunicazione della
Commissione e del Dpcm, nonché delle ulteriori condizioni
che sono contenute nelle decisioni e negli impegni assunti dalle
Autorità italiane nel corso dell’istruttoria degli
aiuti temporanei autorizzati con le relative decisioni. Si segnala
anche che il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie ha emanato, come in sede di prima applicazione, le linee
guida che dettano gli indirizzi cui le Amministrazioni dovranno
attenersi nell’applicazione del Dpcm.
Aiuti compatibili di importo limitato
La concessione degli aiuti di “importo limitato”,
nella misura di euro 500.000 per impresa,
o di euro 15.000 nell’ipotesi
di incentivi diretti alle imprese attive nel settore
della produzione primaria di prodotti agricoli,
è subordinata alla condizione che il beneficiario abbia
presentato una “richiesta completa”
nell’ambito del regime di aiuti entro il 31dicembre 2010
o, nel caso di imprese attive nella produzione primaria
di prodotti agricoli, entro il 31 marzo 2011.
La data limite del 31 dicembre, da come spiegato nelle linee guida, non
dovrebbe creare problemi. Infatti, in previsione del fatto che,
inevitabilmente, tale termine sarebbe scaduto prima della pubblicazione
del Dpcm, il Dipartimento, il giorno stessa della messa a disposizione on-line
della Comunicazione della Commissione (2 dicembre), ha provveduto a
segnalare a tutte le amministrazioni la necessità di tale
presupposto fondamentale.
Inoltre, è stato chiarito che, in presenza di aiuti
automatici, dove non è prevista la presentazione di una
domanda di agevolazione, gli stessi possono essere concessi nel
rispetto delle regole dettate dal Dpcm solo se si riferiscono alla base
imponibile del 2010.
L’accesso agli aiuti è, comunque, subordinato al
rispetto di ulteriori condizioni. In primo luogo, la
necessità di acquisire, anche in via telematica,
dall’impresa beneficiaria, una dichiarazione scritta che
attesti che la stessa non versava in condizioni di
difficoltà alla data del 30 giugno 2008.
Il rispetto dell’importo massimo di aiuti concedibili
andrà verificato, per le imprese che ricevono un aiuto di
importo limitato nel corso del 2011, con riferimento al periodo
1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. Pertanto,
l’autorità pubblica che concede
l’agevolazione ha l’obbligo di riscontrare, sempre
attraverso il rilascio di un’apposita dichiarazione, che il
soggetto non riceva nel periodo considerato un ammontare di aiuti de
minimis e di importo limitato superiore ai valori soglia
indicati.
Gli aiuti dovranno, in ogni caso, essere qualificabili come trasparenti
(ai sensi dell’art. 5 del regolamento (Ce) 800/2008 e ai
sensi dell’art. 3, paragrafo 6, del regolamento (Ce)
1535/2007, del 20 dicembre 2007). Per le imprese attive nel settore
della produzione primaria di prodotti agricoli, i contributi non devono
essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti
commercializzati; è, inoltre, necessario che gli aiuti siano
destinati all’intero comparto e non siano limitati a
sottocategorie dello stesso. Le agevolazioni destinate alle imprese che
operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli non devono, comunque, essere fissate in base al
prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari
o immessi sul mercato dalle imprese interessate.
Sono sempre esclusi dal regime in commento gli aiuti
all’esportazione o che favoriscono prodotti e servizi
nazionali rispetto a quelli importati.
Aiuti sotto forma di garanzia
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di garanzia,
il premio annuale minimo da pagare per le nuove garanzie è determinato
in applicazione delle disposizioni di cui all’allegato alla
comunicazione comunitaria (tenendo conto del rating e
del livello di costituzione di garanzia) o, in ogni caso, utilizzando
il metodo di calcolo approvato dalla Commissione europea con decisione
del 6 luglio 2010.
Riduzioni dei premi esenti di sicurezza sono previste per le piccole e
medie imprese, nonché per le imprese che non hanno
antecedenti in materia di prestiti o un rating
basato su un approccio di bilancio. In particolare, in tali
circostanze, è consentita una diminuzione del premio fino al
15%, per un periodo massimo di due anni dalla concessione della
garanzia. Rispetto agli anni passati, quindi, non è
più contemplata la riduzione del premio per le grandi
imprese e si abbassa la percentuale limite per le piccole e medie
imprese, che era fissata al 25%.
Nel caso in cui la durata del prestito sottostante la garanzia superi i
due anni, i premi di sicurezza di cui all’allegato alla
comunicazione possono essere applicati per un periodo massimo
supplementare di otto anni o, per le imprese di grandi dimensioni, di
dieci anni. Tuttavia, durante il periodo supplementare, non si
avrà diritto alla riduzione dei premi di garanzia.
Il prestito non potrà superare, in termini di importo:
- la spesa salariale annuale complessiva del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del
personale impiegato nelle strutture dell’impresa, ma che
formalmente figura nei libri paga di imprese subappaltanti) per
il 2010; - nel caso di imprese create dal 1° gennaio 2010, la spesa
salariale annua prevista per i primi due anni di attività.
Per i finanziamenti concessi a fronte di investimenti, le
Amministrazioni competenti possono decidere di calcolare
l’importo massimo del prestito sulla base del costo annuale
medio del lavoro nei 27 Stati membri dell’Unione.
La copertura della garanzia (che non potrà superare
l’80% del valore del finanziamento) è destinata ai
prestiti per investimento e per esigenze di esercizio, nel caso di
piccole e medie imprese, solo ai prestiti per investimenti
nell’ipotesi di grandi imprese.
Aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato
Il tasso di interesse agevolato dovrà essere almeno uguale a
quello overnight rilevato dalla Banca centrale
europea maggiorato di un premio calcolato come differenza tra il tasso
interbancario a un anno medio (Ibor) e la media del tasso overnight
stesso calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno
2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente
al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla
comunicazione della Commissione europea, del 19 gennaio 2008 (relativa
alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione).
Il tasso overnight (che corrisponde alla media
ponderata di tutte le operazioni di prestito overnight effettuate
sul mercato interbancario dalle stesse banche primarie che
contribuiscono alla determinazione del tasso Euribor) è
rinvenibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Si ricorda che, ai fini del calcolo del tasso applicabile, la
differenza tra il tasso interbancario a 1 anno e la media del tasso overnight
corrisponde a 64 punti base.
Il tasso agevolato potrà essere applicato esclusivamente ai contratti
conclusi entro il 31 dicembre 2011 e ai pagamenti
di interessi non successivi al 31 dicembre 2013. Nel
caso di pagamento di interessi successivi a tale ultima data, il tasso
di interesse da corrispondere dovrà essere determinato sulla
base della Comunicazione della commissione relativa alla revisione del
criterio di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
Per quanto riguarda l’oggetto dei finanziamenti, che possono
essere concessi a tasso agevolato, come nel caso dei regimi di aiuti
sotto forma di garanzia, è prevista per le Pmi la
possibilità di ottenimento sia a fronte di investimenti, sia
per esigenze di capitale di esercizio. Per le grandi imprese
bisognerà fare riferimento ai soli prestiti per gli
investimenti.
Aiuti per la produzione di prodotti verdi
Ulteriori aiuti potranno essere concessi sotto forma di riduzione dei
tassi di interesse a fronte di prestiti pubblici e privati concessi
alle imprese per il finanziamento di progetti diretti alla produzione
di nuovi prodotti che:
- comportino un adeguamento anticipato a
standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore; - innalzano il livello di tutela ambientale
o di prodotti che comportino il superamento di tali standard.
Al fine dell’accesso agli aiuti, gli investimenti
devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2011 e la relativa
produzione deve essere immessa sul mercato almeno due anni prima
dell’entrata in vigore degli standard. L’aiuto
può essere concesso sia per l’avvio di nuovi
progetti che per il proseguimento di quelli già esistenti e
potrà coprire i costi degli investimenti in attivi materiali
e immateriali.
La riduzione del tasso di interesse (calcolato in base al metodo
indicato in via generale per i regimi di aiuto a tasso agevolato di cui
al paragrafo precedente) è fissata al 15%, per le imprese di
grandi dimensioni, ed al 25%, per le piccole e medie imprese. Il tasso
d’interesse agevolato può essere applicato per un
periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito.
Le tipologie di incentivazione rientranti nei regimi di aiuto
temporanei (v. tavola sotto) sotto forma di
garanzia o di tasso di interesse agevolato non potranno essere concesse
alle imprese in difficoltà, così qualificabili ai
sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il
salvataggio e le imprese in difficoltà.
Aiuti di |
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Tipologia |
Principali |
Aiuti di |
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Aiuti sotto |
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Aiuti sotto |
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Aiuti sotto |
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(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)