Il disegno di legge approvato dalla commissione Industria prevede che per costituire una rete sia obbligatorio avere un anno di esperienza con almeno un punto vendita
1 aprile 20003 La commissione Industria di Palazzo Madama ha approvato in sede deliberante il disegno di legge sul franchising. Il provvedimento, che passa ora all’esame della Camera dei Deputati, introduce una serie di norme per regolamentare il settore. Con l’articolo 1, per esempio, si pone una importante barriera d’ingresso al settore. Per costituire la propria rete di franchising, infatti, l’affiliante deve avere sperimentato sul mercato per un periodo minimo di un anno la propria formula con almeno una unità pilota. Oltre all’obbligo di contratto scritto fra le parti il disegno di legge del senatore Costa di Forza Italia prevede che il franchisor consegni al franchisee almeno trenta giorni prima della firma del contratto una copia dell’accordo e, a richiesta dell’affiliato, una copia del suo bilancio degli ultimi tre anni, una dichiarazione contenente la sintetica descrizione degli eventuali procedimenti giudiziari, promossi nei suoi confronti negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di franchising in esame, sia da affiliati che da terzi privati o da pubbliche autorità. In ogni caso deve consegnare al franchisee la lista degli altri affiliati completa di indirizzi e recapiti telefonici; una dichiarazione contenente l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati, negli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora sia avvenuto da meno di tre anni;
le referenze bancarie ed eventuali carichi pendenti; un’ipotesi di rendiconto economico dell’affiliato; una copia del Codice deontologico europeo, predisposto dalla Federazione europea del franchising. Il contratto deve indicare fee d’ingresso e royalties, non può avere durata inferiore a tre anni e può essere subordinata al raggiungimento di risultati minimi. Oltre alle caratteristiche che deve avere il contratto il disegno di legge precisa che deve essere prevista l’esistenza di una esclusiva, “il cui ambito territoriale o distanziale deve essere precisato dalle parti; l’esclusiva può non essere prevista qualora esistano obiettive e specifiche ragioni che ostino alla concessione della stessa e che vanno indicate nel contratto”. Gli altri articoli si occupano dello scioglimento del contratto, del divieto di trasferimento e di cessione del contratto di franchising.