Il quesito L’Università degli studi di Torino, in relazione alla legge Finanziaria 2000, art.26 comma 3, ha la facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dal ministero del Tesoro o rientra nell’obbligo a cui sono tenute le amministrazi …
Il quesito
L’Università degli studi di Torino, in relazione alla legge Finanziaria
2000, art.26 comma 3, ha la facoltà di aderire alle convenzioni stipulate
dal ministero del Tesoro o rientra nell’obbligo a cui sono tenute le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato?
Nel caso in cui, a seguito della comparazione di qualità e prezzo per
l’acquisto di un bene/servizio tra un fornitore con cui è stata stipulata
una convenzione e una che è stata scelta liberamente dall’ente, risulti
una maggiore economicità presentata dal secondo, siamo ugualmente tenuti
ad acquistare il bene avvalendoci del fornitore convenzionato?
Tengo a ribadire che in base all’art. 97 Cost. "i pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione". Il concetto di
"buon andamento" esprime l’esigenza di un’amministrazione efficace,
efficiente ed economica (vale a dire: l’amministrazione si procura le risorse
con il minimo dispendio dei mezzi).
Alessandra Cafasso dell’Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Chimica Generale e Organica Applicata
La risposta
Dato che l’interpretazione dell’articolo 24 della legge Finanziaria
2003 resta oggetto di ampia discussione, si ritiene di proporre, nel caso specifico,
la seguente interpretazione, che dovrebbe soddisfare ambedue i quesiti posti:
l’articolo 24 – com. 3 – dispone che, fermo restando, quanto previsto
dall’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le Pubbliche amministrazioni
considerate nella tabella C della Finanziaria stessa e, comunque, gli enti pubblici
istituzionali, hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite
dalla Consip. L’articolo 59 citato prevede la promozione, da parte del
ministero dell’Economia e delle Finanze, di aggregazioni di enti decentrati
di spesa (tra i quali le università) al fine di elaborare strategie comuni
di acquisto e procedere all’eventuale stipula di convenzioni valevoli
su parte del territorio nazionale e alle quali aderire volontariamente (com.
1). Il com. 3, inoltre, estende specificamente per le università il grado
di autonomia di azione prevedendo la possibilità di costituire fondazioni
di diritto privato con la partecipazione di enti e amministrazioni pubbliche
oltre che di soggetti privati. Inoltre, il com. 5 dello stesso articolo, fa
salva la possibilità di non aderire alle convenzioni locali e nazionali
da parte delle università e di procedere all’acquisto di beni e
servizi a condizioni meno vantaggiose, rispetto a quelle delle convenzioni citate,
dietro specifica motivazione. A maggior ragione si può ritenere che le
università possano procedere in modo autonomo a seguito della comparazione
di qualità e prezzo relativamente a un bene/servizio in cui si riscontri
una maggiore economicità rispetto a quella ottenibile con l’adesione
alle convenzioni Consip.
Gruppo di lavoro Patrimonio&Acquisti Convenzioni Consip e Università