Con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico sono stati forniti chiarimenti sulle misure fiscali di super e iper ammortamento introdotte per dare impulso all’ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale (Industria 4.0).
In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento del 40% e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
La circolare ha inoltre fornito, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.
Più in dettaglio, per super ammortamento si intende un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali originariamente acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, oggi prorogata. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.
Per i soli imprenditori, con la Legge di Bilancio 2017 arriva l’iper ammortamento, una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0.
Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell’Allegato A dell’Appendice della Circolare, diviso in categorie.
L’iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina. In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere un parere tecnico al Mise; se l’incertezza relativa all’agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate.
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore.
Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di maggiorazione del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.
Ma quali sono i beni “super ammortizzabili”? Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa o professionale.
La Circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia.
La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1 gennaio 2017. In questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all’iper ammortamento produce un diverso risparmio d’imposta, come illustrato dalla tabella seguente, che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto Ires per l’acquisto di un bene:
Ammortamento ordinario | Super ammortamento (maggiorazione 40%) | Iper ammortamento (maggiorazione 150%) | |
Importo deducibile ai fini IRES | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.500.000 |
Risparmio d’imposta (24% dell’importo deducibile ai fini IRES) | 240.000 | 336.000 | 600.000 |
Costo netto dell’investimento (1.000.000 – risparmio d’imposta) | 760.000 | 664.000 | 400.000 |
Maggior risparmio sul costo netto dell’investimento | 9,60% (760.000 – 664.000)/1.000.000 |
36,00% (760.000 – 400.000)/1.000.000 |
Nel caso dell’ammortamento ordinario, e sempre partendo da un investimento pari a 1 milione di euro, il risparmio d’imposta netto è di 240mila euro, che diventano 336mila con il super ammortamento e 600mila grazie all’iper ammortamento.