Internet e la stampa clandestina

Quando e come è consigliata la registrazione del sito presso il tribunale

dicembre 2005 Il reato di stampa clandestina è previsto dall’art.
16 della legge sulla stampa, la “famosa” 8 febbraio 1948, n. 47,
secondo il quale “chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale
o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’art.
5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
500.000
” ed inoltre “la stessa pena si applica
a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome
dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano
indicati in modo non conforme al vero
“.

In realtà, però, per i siti web non è assolutamente pacifico
che sia necessaria la registrazione presso il Tribunale. Questa registrazione,
va premesso, richiede la presenza di un direttore responsabile iscritto
all’albo dei giornalisti
e dovrebbe servire, nelle intenzioni
del Legislatore, a garantire la professionalità dei contenuti e l’effettuazione
di un minimo di controlli su quanto viene pubblicato, allo scopo di impedire
la commissione di reati di diffamazione o anche semplicemente lesioni del diritto
all’immagine, al nome, alla riservatezza.

Al momento in cui questo sistema è stato concepito, Internet non esisteva
nemmeno e il riferimento era solo quello dei giornali periodici ovvero di quanto
veniva distribuito su carta senza periodicità, ma senza riguardo a qualsiasi
altro mezzo di comunicazione.

Prima del 2001, i Tribunali italiani erano abbastanza fermi nel ritenere che
i siti Web non solo non dovessero, ma non potessero nemmeno essere registrati.

Il Tribunale di Salerno, ad esempio, con una sua ordinanza del 18.01.2001,
aveva stabilito quanto segue: “la registrazione presso la cancelleria
del tribunale di un giornale telematico non è ammissibile in assenza
di pubblicazione del suddetto giornale anche su supporto cartaceo, non rientrando
questo tipo di pubblicazione nel concetto di stampa come definito dall’art.
1 l. 8 febbraio 1948 n. 47
”.

Quindi chi voleva, nonostante tutto, ottenere la registrazione (necessaria,
ad esempio, per poter chiedere contributi per l’editoria), doveva realizzare
una copia cartacea corrispondente al sito e registrare quella.

Con la legge 7 marzo 2001, n. 62, intitolata “Nuove norme sull’editoria
e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416

la situazione è cambiata, alcuni aspetti sono stati chiariti anche se
non è ancora chiaro se la registrazione sia un obbligo o meno per i titolari
di quei giornali o altri siti che esistono solo sul Web.

Nell’art. 1 di questa legge viene definito come prodotto editoriale,
qualsiasi prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso
il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque,
alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico,
o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti
discografici o cinematografici
”.

Con questa modifica, sembrerebbe essere stata superata la vecchia nozione
di stampa, che fa riferimento solo ai prodotti ottenuti per mezzi meccanici
o chimici, e introdotto un nuovo concetto allargato che ricomprende anche le
pubblicazioni solo telematiche.

Questo è vero, ma non necessariamente significa che ogni titolare di
sito web, magari anche per uso personale o familiare, deve procedere alla registrazione
presso il Tribunale.

In realtà, la nuova legge risolve con ogni probabilità il problema
della registrabilità delle cosiddette “testate telematiche”,
ma non ne impone l’obbligo.

Tutto questo è scritto chiaramente nella disposizione che si è
prima richiamata. La definizione di “prodotto editoriale” data dalla
nuova legge sull’editoria vale solo “ai fini della presente legge”
cioè della stessa legge sull’editoria.

Sostanzialmente, con la nuova legge si evita quanto dovevano fare coloro che,
nel regime anteriore, volevano essere considerati giornalisti e/o editori a
tutti gli effetti di legge e cioè dover per forza realizzare anche una
versione cartacea del sito per potersi registrare.

Con la nuova legge dunque chi vuole registrare una testata che è
solo telematica e non ha corrispondenti cartacei lo può fare
.
In questo caso egli potrà chiedere i benefici della legge sull’editoria,
inoltre, gli autori di articoli sulla relativa testata potranno farlo valere
in concorsi, esami, etc. così come avrebbero fatto con le classiche testate
cartacee.

Chi, invece, è titolare di un sito web e non lo vuole registrare
in Tribunale può continuare a non farlo
. L’unica conseguenza
che gliene deriverà sarà che al massimo non sarà ammesso
a godere dei benefici della legge 62/2001, cosa che, ad esempio, per tutti i
titolari di siti web personali non ha il minimo interesse.

Per stare tranquilli al massimo grado, i titolari di siti web possono sempre
realizzare, come si faceva prima del 2001, la versione cartacea del loro prodotto
e registrarlo in Tribunale, anche se la cosa diventa improponibile con i siti
personali.

Un’altra precauzione è comunque di mettere, nel sito, un piccolo
“colophon” con la indicazione del responsabile della pubblicazione,
dei collaboratori, del luogo in cui è ospitato il sito e/o dove vengono
scritti gli articoli, tanto per dare una dimensione alla pubblicazione.

*avvocato in Modena

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