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Interpello sui nuovi investimenti in Italia: fissate le regole per l’invio delle domande

Le imprese italiane ed estere hanno ora la possibilità di presentare richiesta per l’interpello previsto dal decreto Internazionalizzazione (Dlgs n. 147/2015) per i nuovi investimenti effettuati in Italia. Con un provvedimento del direttore, infatti, l’Agenzia ha individuato gli uffici competenti a trattare le istanze presentate dagli investitori e gli uffici che si occuperanno della verifica della corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate. Il provvedimento del direttore fa seguito alla pubblicazione del Dm del 29 aprile 2016, che ha definito le modalità applicative del nuovo istituto.

Le domande vanno indirizzate all’ufficio Interpelli Nuovi Investimenti della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance), invece, dovranno presentare le istanze alla Direzione Centrale Accertamento. L’ufficio Interpelli Nuovi Investimenti è inoltre competente sulle istanze relative ai nuovi investimenti eseguiti dai gruppi di società o raggruppamenti di imprese, anche se uno o più dei partecipanti abbiano avuto accesso al regime della cooperative compliance.

Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, le Entrate comunicano la risposta al contribuente sulla base del piano di investimento proposto e di tutti gli elementi informativi forniti dall’investitore, anche a seguito di eventuali contatti instaurati dall’Agenzia con l’impresa. Nel caso in cui le Entrate debbano acquisire ulteriori documenti, la risposta all’istanza dovrà essere resa entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione.

La verifica sulla corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate in via generale viene svolta dalla Direzione Provinciale competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente. La verifica per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro spetta invece all’ufficio Grandi Contribuenti o all’ufficio controlli Fiscali della Direzione Regionale.

Il provvedimento individua inoltre la competenza per la verifica della corretta applicazione delle risposte nei casi di istanze presentate: dai soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (l’ufficio competente è la Direzione Provinciale ovvero l’ufficio Grandi Contribuenti o l’ufficio Controlli Fiscali della Direzione Regionale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell’impresa che effettua l’investimento o il cui patrimonio è oggetto dell’investimento stesso) e dai contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (ufficio Cooperative Compliance della Direzione Centrale Accertamento).

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